LEGGE 26 settembre 1984, n. 624
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Con effetto dal 1 gennaio 1982, il quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 4510 e 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 settembre 1984 PERTINI CRAXI - GORIA - ROMITA - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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