LEGGE 8 ottobre 1984, n. 660

Type Legge
Publication 1984-10-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 14-septies, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal 1 luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione è pari a quello previsto, dalla norma stessa, per i ciechi civili assoluti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.