LEGGE 11 ottobre 1984, n. 662
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge: (Disposizioni generali)
Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 29 dicembre 1983, n. 744, sono introdotte, per l'anno finanziario 1984, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
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