DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1984, n. 665

Type DPR
Publication 1984-05-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125;

Visto l'art. 37-bis della legge 23 aprile 1981, n. 153;

Visto il regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982;

Visto l'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista l'ipotesi di accordo raggiunta in data 23 marzo 1984 fra la delegazione del Governo, dell'Unioncamere, delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non partecipanti, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo predetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984, ai sensi delle art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Ritenuto di dover recepire la disciplina risultante dall'accordo predetto e di dover procedere alla emanazione della stessa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Area di applicazione del decreto

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dipendente dalle camere di commercio nonche' al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici, dalle aziende commerciali de porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e dal deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova.

Art. 2

Durata

Il presente decreto si riferisce al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984; i suoi effetti economici hanno inizio dal 1° gennaio 1983 secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 17 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 3

Accordi decentrati

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente normativa sono consentiti accordi decentrati per singole camere di commercio ovvero per le aziende citate al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/83 nelle materie e per le finalita' appresso indicate: a) organizzazione del lavoro intesa ad assicurare nei singoli uffici il miglioramento dell'efficienza e della produttivita' dei servizi nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente e delle esigenze degli utenti; b) disciplina dei carichi di lavoro finalizzata ad una piu' razionale organizzazione degli uffici e del lavoro, collegata alla professionalita', all'impegno e alla produttivita' dei singoli e degli uffici; c) formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e addestramento finalizzati al miglioramento della professionalita' del personale in servizio anche in relazione alla introduzione delle nuove tecnologie e metodologie di lavoro; d) orario di lavoro: nei limiti di durata fissati dal presente decreto la sua articolazione deve essere intesa precipuamente al soddisfacimento delle esigenze della utenza e dei servizi dell'ente; e) produttivita': la determinazione degli standards di rendimento in funzione del conseguimento di una maggiore produttivita' qualitativa e quantitativa tenuto conto anche del potenziamento e rinnovamento delle strutture, meccanizzate o automatizzate ed in relazione a programmi di attivita' ben definiti; f) quant'altro espressamente previsto dal presente decreto. La contrattazione decentrata non puo' comportare, comunque, nuovi oneri oltre quelli previsti dal presente decreto. Gli accordi di cui sopra sono recepiti con deliberazione delle giunte camerali in veste di consiglio di amministrazione e per l'esecuzione vistati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di cercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti o provvedimenti dai quali discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi. L'informazione e' rivolta alle strutture sindacali orizzontali e verticali e i modi e i tempi per l'informazione stessa vengono stabiliti dalla singola camera.

Art. 5

Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore. In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite le seguenti articolazioni di lavoro: a) orario unico su sei (6) giorni lavorativi settimanali di sei ore giornaliere; b) orario articolato su cinque (5) giorni lavorativi settimanali con almeno due rientri pomeridiani. Nell'ambito del medesimo ente possono, altresi', coesistere piu' forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilita'. In ogni caso l'intervallo dovra' essere comunque non inferiore ad un'ora. La regolamentazione dell'orario, nelle ipotesi richiamate, va disciplinata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 6

Mensa

Gli enti possono istituire mense di servizio secondo modalita' e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati esclusivamente presso quelle camere in cui l'orario di lavoro e' articolato, per non meno di quattro giorni nella settimana, in orario spezzato con intervallo di norma non inferiore ad un'ora fra i due periodi. Per usufruire dei servizi di mensa e' necessaria la effettiva presenza in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non e' in alcun modo monetizzabile. Il dipendente e' tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione se il servizio di mensa e' gestito da terzi oppure un corrispettivo, sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

Art. 7

Rapporto di lavoro a tempo parziale

In via sperimentale gli enti possono procedere alla trasformazione dei posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo del 10% dell'organico nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale. Tale istituto comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale stabilito dal precedente art. 5. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attivita' professionali. In particolare si stabilisce: a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno; b) il trattamento economico e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennita' integrativa speciale; c) il salario di anzianita', di cui al successivo art. 16, e' pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero; d) al personale a tempo parziale spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute; e) il personale a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni straordinarie ne' puo' usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge; f) non possono coprire posti a tempo parziale i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in tempo parziale debbono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il 1° ed il 6° livello, fermo restando quanto previsto nella lettera f) del precedente comma. Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantita' dei posti a tempo pieno convertibili a tempo parziale saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale. Il personale a tempo pieno puo' chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa sempreche' vi siano le disponibilita' dei relativi posti. Le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Per il personale a tempo parziale il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale.

Art. 8

Reclutamento del personale e assunzioni temporanee

Il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983. In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvedera' con proprio decreto a dettare le modalita' occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione. Per le assunzioni a tempo determinato presso gli enti destinatari del presente decreto si confermano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971.

Art. 9

Mutamenti di mansioni per inidoneita' fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potra' procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica inferiore. In quest'ultimo caso il dipendente, dal momento del nuovo inquadramento, avra' diritto allo stipendio correlato alla qualifica inferiore conservando il salario d'anzianita' in godimento maggiorato della differenza tra lo stipendio della qualifica di provenienza e lo stipendio della qualifica d'inquadramento.

Art. 10

Indennita' di rischio e maneggio valori

Al personale camerale adibito in via continuativa alle prestazioni di lavoro di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 5 maggio 1975, o che sia addetto sempre in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, si applicano le norme contenute nel precitato decreto e successive modificazioni, sia per quanto concerne lo ammontare delle indennita' e sia per quanto concerne le condizioni e le modalita' che danno titolo alle stesse.

Art. 11

Formazione e aggiornamento professionale

Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore individuali. Tali ore sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Unioncamere a livello nazionale e regionale per il raggiungimento delle esigenze funzionali degli enti nonche', in ragione del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio di scuola media inferiore in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti la cui frequenza deve essere dimostrata dal dipendente, fermo restando comunque il limite individuale. Gli enti possono, altresi', promuovere in sede locale ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale per specifiche esigenze d'intesa con l'Unione e nel rispetto del limite orario di cui al primo comma. Il personale e' tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, all'interessato compete il trattamento economico di missione secondo la normativa vigente e qualora ne ricorrano i presupposti. L'attivita' di formazione e' finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui e' assegnato; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. Le attivita' di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione si concludono con misure oggettive di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 12

Compenso per lavoro straordinario

In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77, con le modalita' indicate nell'art. 3, punto 6), della legge quadro n. 93/83, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, e' determinata per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilita' entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennita' integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilita'. La predetta misura oraria e' maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo. In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie gia' previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel precedente primo comma, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito. La spesa annua complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, non dovra' in ogni caso superare i limiti degli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio relativi al 1983.

Art. 13

Incentivi alla produttivita'

Per le esigenze funzionali di ogni singolo ente volte al raggiungimento di una maggiore efficienza, redditivita' ed economicita' dei servizi tale da rispondere pienamente al soddisfacimento della domanda di prestazioni da parte dell'utenza, potranno essere attivati, a partire dal 1° gennaio 1984, compensi incentivanti la produttivita' collegati al livello di professionalita', alle giornate di effettivo lavoro nonche' al conseguimento di obiettivi prefissati. Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati da ogni singolo ente e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unita' operativa. Per le finalita' di cui sopra, si dovra' procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi o per unita' organica, nonche' delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unita' prodotta. Le operazioni di cui sopra ed i relativi risultati saranno definiti con delibere della giunta camerale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttivita', da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La somma da destinare annualmente al finanziamento del premio incentivante la produttivita' non dovra' superare il 50% delle disponibilita' esistenti al 1° gennaio 1983 nel capitolo di bilancio relativo alla voce lavoro straordinario. Di conseguenza le predette disponibilita' dovranno essere ridotte di un importo pari a quello destinato alla produttivita'.

Art. 14

Qualifiche funzionati e trattamento economico

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