LEGGE 8 ottobre 1984, n. 687

Type Legge
Publication 1984-10-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente: "Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara. Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara".

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