LEGGE 8 ottobre 1984, n. 693
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente: "La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed è conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470".
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