LEGGE 19 ottobre 1984, n. 701
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio".
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