DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1984, n. 723
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di decentrare alcuni compiti gia' demandati al comandante generale della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Gli articoli 93 e 94 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, sono cosi' modificati: "Art. 93. - I sottufficiali e i militari di truppa del contingente ordinario possono essere trasferiti al contingente di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneita' voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi presso la legione allievi od una capitaneria di porto. Sono dispensati dall'esperimento gli aspiranti che abbiano i requisiti di cui all'art. 27. Il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare e' disposto dal comandante generale o, per delega, dal comandante in seconda della Guardia di finanza. Art. 94. - In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale o, per delega, il comandante in seconda, puo' autorizzare il passaggio di sottufficiali e militari di truppa dal contingente di mare a quello ordinario".
PERTINI CRAXI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 3
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