LEGGE 29 ottobre 1984, n. 735
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
In seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Alla fine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo: "Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - ALTISSIMO - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - FORTE Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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