La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del protocollo stesso.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Protocole
DEUXIME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Desiderosi di facilitare l'applicazione in materia di reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi in data 13 dicembre 1957 (in appresso chiamata "la Convenzione"); Considerando altresi' che e' opportuno completare la Convenzione sotto taluni altri aspetti, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione e' completato dalla disposizione seguente: "Questa facolta' sara' applicabile anche a fatti che sono passibili solo di sanzione di natura pecuniaria".
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2. L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "(Reati fiscali). 1. In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione sara' concessa tra le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni della Convenzione per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, ad un reato della stessa natura. 2. L'estradizione non potra' essere rifiutata a motivo che la legislazione della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente".
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3. La Convenzione e' completata dalle disposizioni seguenti: " (Sentenze contumaciali). 1. Quando una Parte Contraente chiede ad un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata con provvedimento reso in contumacia nei suoi confronti, la Parte richiesta puo' rifiutare l'estradizione a tale fine se, a suo avviso, la procedura del giudizio non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di reato. Tuttavia, l'estradizione sara' concessa se la Parte richiedente dara' assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione e' chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente a dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi se il condannato non propone opposizione, o a perseguire l'estradato in caso contrario. 2. Quando la Parte richiesta comunica alla persona di cui si chiede l'estradizione la decisione pronunciata in contumacia nei suoi confronti, la Parte richiedente non considerera' tale comunicazione come una notifica avente effetto ai fini della procedura penale in questo Stato".
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4. La Convenzione e' completata dalle disposizioni seguenti: "(Amnistia). L'estradizione non sara' concessa per un reato estinto per amnistia nello Stato richiesto se tale Stato era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale".
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5. Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "La richiesta sara' formulata per iscritto ed indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia della Parte richiesta; tuttavia non e' esclusa la via diplomatica. Un'altra via potra' essere convenuta mediante accordo diretto tra due o piu' Parti".
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6. 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sara' soggetto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il Protocollo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 3. Entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che lo ratifichera', lo accettera' o lo approvera' successivamente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' ratificare, accettare od approvare il presente Protocollo senza avere contemporaneamente o preventivamente ratificato la Convenzione.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7. 1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8. 1. Ogni Stato puo', all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o d'adesione, designare il o i territori ai quali si applichera' il presente Protocollo. 2. Ogni Stato puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o di adesione, ovvero in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo che precede potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9. 1. Le riserve formulate da uno Stato concernenti una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che tale Stato non esprima l'intenzione contraria all'atto della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Ogni Stato puo', all'atto della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che si riserva il diritto: a) di non accettare il Titolo I; b) di non accettare il Titolo II, ovvero di accettarlo soltanto per quanto concerne taluni reati o categorie di reati contemplati all'articolo 2; c) di non accettare il Titolo III o di accettare soltanto il paragrafo 1 dell'articolo 3; d) di non accettare il Titolo IV; e) di non accettare il Titolo V. 3. Ogni Parte Contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo che precede puo' ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto alla data di ricevimento. 4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata in merito ad una disposizione della Convenzione o che ha formulato una riserva in merito ad una disposizione del presente Protocollo non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte Contraente; tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionata, essa puo' pretendere l'applicazione della disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata. 5. Nessun'altra riserva e' ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10. Il Comitato Europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa seguira' l'esecuzione del presente Protocollo e facilitera' ove necessario il componimento amichevole di ogni difficolta' cui l'esecuzione del Protocollo dara' luogo.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11. 1. Ogni Parte Contraente potra', per quanto la riguarda, denunciare il presente Protocollo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.
Protocollo - art. 12
ARTICOLO 12. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla Convenzione: a) ogni firma del presente Protocollo; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione; c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai suoi articoli 6 e 7; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9; f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9; g) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9; h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO A Strasburgo, il 17 marzo 1978, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti. (Seguono le firme)