La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione stessa.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHE' AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI APPORTATIVI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica, divenendo membro della Comunita', si e' impegnata ad aderire alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della Comunita' per apportarvi i necessari adattamenti, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione ed a questo effetto hanno designato come Plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Jean GOL, Vice primo ministro, Ministro della giustizia e delle riforme istituzionali; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Erik NINN-HANSEN, Ministro della giustizia; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans Arnold ENGELHARD, Ministro federale della giustizia; Dr. Gunther KNACKSTEDT, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania nel Lussemburgo; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Georges-Alexandre MANGAKIS, Ministro della giustizia; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Robert BADINTER, Guardasigilli, Ministro della giustizia; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Scan DOHERTY, Ministro della giustizia; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Clelio DARIDA, Ministro della giustizia; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Colette FRESCH, Vicepresidente del governo, Ministro della giustizia; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: J. de RUITER, Ministro della giustizia; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Peter Lovat FRASER, Esquire, Solicitor-general per la Scozia, Dipartimento del Lord Advocate; I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 1. La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "convenzione del 1968", nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del 1971, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata "convenzione del 1978". 2. L'adesione della Repubblica ellenica si estende in particolare all'articolo 25, paragrafo 2, ed agli articoli 35 e 36 della convenzione del 1978.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 Gli adattamenti apportati dalla presente convenzione alla convenzione del 1968 e al protocollo del 1971, adattati dalla convenzione del 1978, figurano nei titoli II, III e IV.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 Il seguente testo e' inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino: "- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 Il seguente testo e' inserito all'articolo 32, primo comma della convenzione del 1968, modificata dall'articolo 16 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino: "- in Grecia, al Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 1. Il seguente testo e' inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino: "- in Grecia, davanti all' Parte di provvedimento in formato grafico 2. Il testo dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;".
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 Il seguente testo e' inserito all'articolo 40, primo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino: "- in Grecia, davanti". Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;".
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 24 della convenzione del 1978, e' inserita, in posizione appropriata nell'ordine cronologico, la convenzione seguente: "- la convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961;".
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9 Nel testo dell'articolo V ter aggiunto al protocollo allegato alla convenzione del 1968 dall'articolo 29 della convenzione del 1978, sono inserite nella prima frase dopo "Danimarca" una virgola e le parole "in Grecia".
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10 Il testo dell'articolo 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 30 della convenzione del 1978, e' completato dal testo del comma seguente: "La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonche' al presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978.".
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11 Il seguente testo e' inserito all'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 31 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino: "- in Grecia,". Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12 1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto. 2. Tuttavia, nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione gia' in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.
Convenzione - art. 13
ARTICOLO 13 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, redatti in lingua greca, sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978.
Convenzione - art. 14
ARTICOLO 14 La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Convenzione - art. 15
ARTICOLO 15 La presente convenzione entrera' in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e dagli Stati membri che hanno messo in vigore la convenzione del 1978 conformemente all'articolo 39 di tale convenzione. Per ogni Stato membro che ratifichera' in seguito la convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
Convenzione - art. 16
ARTICOLO 16 Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica; b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 17
ARTICOLO 17 La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Lussemburgo, addi' venticinque ottobre millenovecentoottantadue. (Seguono le firme) Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI