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LEGGE 18 ottobre 1984, n. 757

Current text a fecha 1984-11-12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinate, firmata a Berna il 12 giugno 1981.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 della convenzione stessa.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI - SPADOLINI - NICOLAZZI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, considerata la necessita' di rettificare il tracciato della frontiera fra la dogana svizzera di Ponte Faloppia e la dogana italiana dei Mulini lungo la strada che le riunisce da una parte e dall'altra fra la dogana svizzera di Pedrinate e la dogana italiana di Drezzo, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza R. Paulucci di Calboli Barone, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica italiana in Svizzera; il Consiglio federale svizzero: l'Ambasciatore Emanuel Diez, direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. A parziale modifica della convenzione tra il Regno d'Italia e la Confederazione svizzera del 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il monte Dolent, il tracciato della frontiera della rotabile di Resegacia-Campersico e piu' precisamente dalla dogana svizzera di Ponte Faloppia alla dogana italiana dei Mulini (tra i termini 83 E e 84 A 1 R) e' rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di metri quadrati 426, conformemente al piano allegato a scala 1: 500 che fa parte integrante della presente convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lieve entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. A parziale modifica della convenzione tra il Regno d'Italia e la Confederazione svizzera del 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il monte Dolent, il tracciato della frontiera della rotabile Pedrinate-Drezzo e piu' precisamente dalla dogana svizzera di Pedrinate alla dogana italiana di Drezzo (tra il cippo 78 A e la targa 78 B) e' rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di metri quadrati 132, conformemente al piano allegato a scala 1: 1000 che fa parte integrante della presente convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lieve entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3. Non appena la presente convenzione sara' entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero procedera': a) alla materializzazione del tracciato di confine qual e' definito dal piano di cui agli articoli 1 e 2, primo comma; b) a compilare la documentazione descrittiva dei tracciati di confine di cui alla lettera a). Le spese inerenti ai lavori di cui al primo comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. La presente convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Berna, il 12 giugno 1981, in due esemplari originali in lingua italiana. Per in Repubblica italiana: R. PAULUCCI DI CALBOLI Per la Confederazione svizzera: EMANUEL DIEZ Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI