LEGGE 18 ottobre 1984, n. 758

Type Legge
Publication 1984-10-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di note stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Testo delle note

TESTO DELLE NOTE San Marino. 7 dicembre 1981. Prot, n. 1293. S.E. Gr. Cr. GIORDANO BRUNO REFFI Segretario di Stato per gli Affari Esteri SAN MARINO Signor Segretario di Stato, come e' noto a Vostra Eccellenza, nel quadro delle norme previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 (( e dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 )), i rapporti tra l'Italia e la Repubblica San Marino, per quanto attiene il trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari di ciascuno dei Paesi accreditati nell'altro,sono regolati, a condizione di reciprocita', dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificata dall'Accordo aggiuntivo dei 6 marzo 1968. Considerato peraltro il particolare regime fiscale delle merci nazionali ed estere vigenti tra i due paesi, e' da constatare l'assenza di precisi strumenti tecnici concordati bilateralmente per i destinatari dei benefici. Proporrei pertanto che gli impegni a suo tempo assunti vengano precisati come segue: Il Governo italiano e quello di San Marino s'impegnano a non Assoggettare ad oneri fiscali, comunque dovuti,gli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione diplomatica (( e degli uffici consolari)) (( italiani )) nella Repubblica di San Marino ed all'uso personale degli agenti diplomatici e consolari italiani (( ivi )) accreditati. Resta inteso che la missione diplomatica (( e gli uffici consolari)) della Repubblica di San Marino in Italia e gli agenti diplomatici e consolari di detta Repubblica accreditati in Italia continueranno a fruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (( , dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari )) e dai igenti accordi. Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica. Esso entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Parti avranno effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica. Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorra' farmi avere, costituiranno un accordo fra i due Stati. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione. L'AMBASCIATORE (Vittorino Rotondaro) San Marino, 7 dicembre 1981. Prot. n. 1469/Aa/596. S.E. Dott. Gr. Cr. VITTORINO ROTONDARO Ambasciatore della Repubblica italiana SAN MARINO Signor Ambasciatore, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore: "Signor Segretario di Stato, come e' noto a Vostra Eccellenza, nel quadro delle norme previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 (( e dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 )), i rapporti tra l'Italia e la Repubblica San Marino, per quanto attiene il trattamento fiscale degli agenti diplomatici e consolari di ciascuno dei due Paesi accreditati nell'altro, sono regolati, a condizione di reciprocita', dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificata dall'Accordo aggiuntivo del 6 marzo 1968. Considerato peraltro il particolare regime fiscale delle merci nazionali ed estere vigenti tra i due paesi, e' da constatare l'assenza di precisi strumenti tecnici concordati bilateralmente per i destinatari dei benefici. Proporrei pertanto che gli impegni a suo tempo assunti vengano precisati come segue: Il Governo italiano e quello di San Marino s'impegnano a non assoggettare ad oneri fiscali,comunque dovuti, gli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione diplomatica (( e degli uffici consolari )) (( italiani )) nella Repubblica di San Marino ed all'uso personale degli agenti diplomatici e consolari italiani (( ivi )) accreditati. Resta inteso che la missione diplomatica (( e gli uffici consolari)) della Repubblica di San Marino in Italia e gli agenti diplomatici e consolari di detta Repubblica accreditati in Italia continueranno a fruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (( , dalla convenzione di Vienna sulle relazini consolari )) e dai vigenti accordi. Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica. Esso entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Parti avranno effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica. Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza vorra' farmi avere, costituiranno un accordo fra i due Stati. Al riguardo ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo di San Marino concorda con quanto precede. Voglia gradire, Signor ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. IL SEGRETARIO DI STATO (Giordano Bruno Reffi) Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.