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LEGGE 18 ottobre 1984, n. 760

Current text a fecha 1984-11-12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI DI STUDIO Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana, nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Istruzione primaria e secondaria). I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria gia' istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma del presente Accordo sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi nel livello successivo. Sono convalidati anche studi parziali, cioe' studi di formazione scolastica che non costituiscano cicli o livelli Completi alla stregua dell'ordinamento scolastico dello Stato in cui sono stati compiuti. In tal caso l'iscrizione presso istituti dell'altro Stato e' concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza. Il riconoscimento di titoli o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo, ovvero in cicli gia' istituiti ma di cui vengano modificati i programmi, e' subordinato all'esame e confronto dei piani di studio da parte della commissione mista di cui al successivo articolo e alla sostanziale corrispondenza dei programmi. Al termine dell'esame la commissione mista formulera' proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza, con o senza necessita' di esami integrativi, sara' formalizzata mediante uno scambio di note tra le due parti, che formera' parte integrante del presente Accordo.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. (Istruzione universitaria). Ove la Repubblica di San Marino istituisca corsi di istruzione universitaria, i titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati saranno riconosciuti nell'altro Stato sulla base di tabelle di equipollenza elaborate di comune accordo. A tal fine sara' costituita una commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due parti, il cui compito sara' di confrontare i piani di studio per il conseguimento dei singoli titoli accademici negli ordinamenti dei due Stati e di elaborare tabelle di equipollenza fra i titoli con o senza esami integrativi. Le tabelle saranno approvate dai due Stati mediante scambio di note, che formeranno parte integrante del presente Accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. (Effetti del riconoscimento). Il riconoscimento dei titoli di ogni ordine e grado e' valido ai fini del proseguimento degli studi e ad ogni altro fine di legge. Esso non comporta idoneita' all'esercizio della professione per i titoli accademici e per ogni altro titolo, dopo il conseguimento del quale sia richiesto uno specifico esame di abilitazione professionale, alla stregua dell'ordinamento dello Stato che riconosce il titolo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. (Entrata in vigore e durata). Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sara' intervenuto lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avra' durata illimitata e potra' essere denunciato da una parte contraente. La denuncia avra' effetti a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui la notifica della denuncia sara' stata effettuata. Fatto a San Marino il 28 aprile 1983, in due esemplari in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica di San Marino della Repubblica italiana Giordano Bruno Reffi Paolo Giorgieri Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI