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LEGGE 18 ottobre 1984, n. 761

Current text a fecha 1984-11-12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'accordo stesso.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo-art. 1

ACCORDO quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi, previsto dall'accordo culturale concluso a Parigi il 4 novembre 1949, hanno convenuto quanto segue in vista di promuovere la cooperazione tra le universita' italiane e le universita' francesi. ARTICOLO 1. Le universita' dei due Paesi potranno concludere tra di loro degli accordi che prevedano programmi di studio integrati che si concludano con il rilascio congiunto di un titolo di studio nazionale italiano (laurea) e di un titolo di studio nazionale francese (maitrise) aventi lo stesso valore. Tali programmi concerneranno gli studenti che abbiano compiuto con successo i primi due anni di studio presso un'universita' italiana o francese.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2. Gli accordi interuniversitari di cui all'articolo 1 dovranno prevedere l'organizzazione degli studi, le modalita' delle verifiche delle conoscenze acquisite ed eventualmente dei lavori di ricerca, nonche' le condizioni per il rilascio dei diplomi conformemente alla regolamentazione in vigore nei due Paesi. Gli accordi dovranno egualmente stabilire il volume e le modalita' degli scambi di docenti e precisare la durata della permanenza obbligatoria degli studenti presso la o le universita' dell'altro Paese. Le commissioni competenti per il rilascio dei diplomi previsti all'articolo 1 dovranno comprendere almeno due docenti che abbiano partecipato ai programmi di studi integrati di ciascuna delle universita'.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3. Gli accordi interuniversitari, dopo aver ottenuto l'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi, faranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche in cui sara' indicato il loro contenuto, la durata della loro validita' e la data di entrata in vigore. Ogni modifica o denuncia formera' ugualmente oggetto di uno scambio di note.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. Successivamente all'entrata in vigore degli accordi interuniversitari, i Governi dei due Paesi autorizzeranno l'invio di propri professori nelle universita' interessate allo scopo di consentire l'attuazione dei piani di studio concordati. Tali scambi di docenti avranno luogo in conformita' alla normativa in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. Ciascuno dei due Governi, notifichera' all'altro, secondo le rispettive procedure, l'avvenuto adempimento delle formalita' richieste dal proprio ordinamento per l'entrata in vigore del presente accordo. Essa avra' luogo al momento della ricezione della seconda delle notifiche. Il presente accordo potra' essere denunciato entro il 1 aprile di ogni anno. In tale caso, agli studenti che abbiano gia' iniziato dei corsi universitari istituiti in funzione di questo accordo dovra' essere assicurata la possibilita' di portarli a termine. FATTO a Parigi il 5 luglio 1982 in due originali nelle lingue italiana e francese ambedue i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FRANCESE EMILIO COLOMBO C. CHEYSSON Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI