DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 782

Type DPR
Publication 1984-07-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'organizzazione e la gestione dell'officina ortopedica dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Vigorso di Budrio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 14 luglio 1983;

Ritenuta la necessita' di disciplinare l'organizzazione e la gestione dell'officina sopra citata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanita';

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

L'officina ortopedica dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sita in Vigorso di Budrio, assume la denominazione di "Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici per gli infortuni sul lavoro", in seguito chiamato centro. Il centro provvede, oltre che allo studio, sperimentazione, produzione, collaudo e riparazione, anche all'applicazione ed all'addestramento all'uso di protesi e di presidi ortopedici, non solo per gli invalidi del lavoro ma anche per gli invalidi assistiti dalle unita' sanitarie locali. L'attivita' dell'officina ortopedica potra' essere svolta anche presso istituendi laboratori od officine periferiche dipendenti funzionalmente ed amministrativamente dal centro medesimo.

Art. 2

Il centro e' classificato come unita' organica dell'INAIL, gestita, in considerazione della peculiarita' del servizio espletato, con una particolare autonomia, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. Al centro e' addetto, oltre al personale con rapporto disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, anche personale con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato.

Art. 3

Il centro e' organizzato in una direzione amministrativa, che coordina anche i servizi di assistenza sanitaria necessari, ed in una direzione tecnica che, oltre alle attivita' di propria competenza, coadiuva la direzione amministrativa per le materie specificate negli articoli seguenti.

Art. 4

Il dirigente amministrativo preposto al centro e' il responsabile dell'attivita' del centro stesso. Il presidente dell'INAIL puo' delegargli la rappresentanza legale dell'Istituto per tutto quanto concerne l'attivita' del centro. Il dirigente preposto alla direzione tecnica e' nominato, su proposta del direttore generale, dal consiglio di amministrazione dell'INAIL tra personalita' aventi requisiti di alta professionalita' nella materia specifica ed e' assunto con rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo di categoria.

Art. 5

La direzione amministrativa provvede alle seguenti attivita': 1) servizi amministrativi di carattere generale, di economato, di gestione patrimoniale; 2) servizio sociale; 3) gestione del personale, sia a rapporto di impiego pubblico sia con rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo di categoria, ivi comprese le assunzioni del personale a contratto collettivo, entro i limiti e sulla base di criteri fissati dal comitato esecutivo dell'INAIL, e la modificazione ed estinzione dei relativi rapporti di lavoro; 4) attivita' amministrativo-contabile concernente l'approvvigionamento dei mezzi e materiali necessari per la produzione delle protesi e dei presidi ortopedici nonche' la loro cessione; 5) gestione delle attivita' di soggiorno presso il centro degli invalidi e dei loro eventuali accompagnatori; 6) rapporti con le altre unita' organiche dell'INAIL; 7) rapporti con le unita' sanitarie locali e con le regioni e in genere con enti o persone estranee all'INAIL; 8) coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria.

Art. 6

La direzione tecnica provvede alle seguenti attivita': 1) studio dei materiali necessari per la costruzione delle protesi e dei presidi ortopedici; 2) studio per la costruzione di nuove protesi e presidi ortopedici; 3) costruzione ed applicazione nonche' riparazione degli stessi; 4) addestramento degli invalidi all'uso delle protesi e dei presidi ortopedici; 5) collaudo delle protesi e dei presidi ortopedici, dei componenti prima della loro messa in opera, degli ausiliari per la deambulazione e delle carrozzelle, anche per conto di enti italiani e stranieri; 6) perizie tecniche e su materiali anche per conto di organismi esterni all'INAIL; 7) studio e applicazione pratica in materia di bioingegneria; 8) gestione dell'archivio della documentazione scientifica e fotografica; 9) predisposizione ed elaborazione dei programmi di attivita' tecnica e ricerca scientifica dei quali e' responsabile; 10) predisposizione di relazioni scientifiche su problemi generali e su casistica; 11) attivita' di collegamento tecnico-scientifico con universita', centri di ricerca, organizzazioni del settore, nazionali ed internazionali, sulla base delle direttive formulate ai sensi del successivo art. 9; 12) collaborazione con la direzione amministrativa per l'organizzazione e la partecipazione a corsi e manifestazioni scientifiche.

Art. 7

In considerazione anche dei rapporti di convenzione stabilitisi con le unita' sanitarie locali, sono organizzate presso il centro, ai fini della sperimentazione, applicazione e collaudo delle protesi e dei presidi ortopedici e dell'addestramento degli invalidi al loro uso, le attivita' sanitarie, ausiliarie sanitarie e fisiochinesiterapiche, cui sovraintende un medico con incarico di coordinatore professionale. Per l'organizzazione dei servizi e delle attivita' di cui sopra l'INAIL e' autorizzato ad assicurare, in base alle normative in vigore, il personale necessario.

Art. 8

Le direttive di massima in merito ai programmi di studio e sperimentazione delle protesi e in genere all'attivita' scientifica del centro vengono presentate dal direttore generale dell'INAIL, su proposta del direttore tecnico, al consiglio di amministrazione ed attuate nei limiti degli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio. Per l'individuazione ed elaborazione dei programmi, compresi i rapporti con enti italiani e stranieri, ove lo ritenga necessario, il direttore generale dell'INAIL si avvale del parere di una commissione tecnico-scientifica presieduta dallo stesso o da un dirigente generale delegato e composta da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita' designati dalle amministrazioni di provenienza, nonche' da un professore ordinario di clinica ortopedica-traumatologica, da un professore ordinario di psicologia generale e da un docente universitario di bioingegneria, designati dal Ministro della pubblica istruzione. Della commissione di cui al comma precedente fanno parte, altresi', un coordinatore medico della direzione generale dell'INAIL, il medico che sovraintende alle attivita' sanitarie del centro, il direttore tecnico ed il direttore amministrativo del centro, che assicurera' anche i servizi di segreteria. La commissione, qualora lo ritenga necessario e per particolari materie, puo' proporre al direttore generale di avvalersi anche della consulenza di altri esperti. La commissione puo' fornire, inoltre, pareri per l'affidamento da parte dell'INAIL di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica e su ogni altro argomento ad essa sottoposta dal direttore generale. La commissione e' nominata dal presidente dell'INAIL, su proposta del direttore generale, e dura in carica due anni.

Art. 9

Il centro fornisce anche ai soggetti assistiti dalle unita' sanitarie locali che stipuleranno con l'INAIL apposite convenzioni secondo uno schema tipo approvato ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, le protesi ed i presidi ortopedici e provvede alla loro applicazione e addestramento all'uso, ivi comprese le indispensabili attivita' di rieducazione funzionale e la permanenza nelle strutture del centro. Il centro fornisce, altresi', le protesi ed i presidi ortopedici nonche' i servizi di cui al comma precedente ad invalidi inviati da Ministeri o da enti pubblici alle stesse condizioni previste dalle convenzioni stipulate con le unita' sanitarie locali nonche' ad invalidi provenienti dall'estero, assicurati presso gli enti di sicurezza sociale dei Paesi di provenienza e da tali enti avviati al centro in casi del tutto particolari, a privati italiani e stranieri.

Art. 10

Il rapporto di lavoro del personale, compreso il direttore tecnico, addetto alla sperimentazione, costruzione, collaudo e riparazione delle protesi e dei presidi ortopedici, e' disciplinato dai contratti collettivi di categoria.

Art. 11

La gestione finanziaria del centro si svolge nei limiti delle somme stanziate nel bilancio di previsione dell'INAIL, nel quale saranno individuati appositi capitoli sia per le entrate che per le spese. Il direttore amministrativo del centro provvede all'approvvigionamento dei mezzi e del materiale occorrente per la produzione di protesi e presidi ortopedici nonche' dei generi alimentari per la confezione giornaliera dei pasti forniti agli invalidi e al personale del centro. Ai relativi acquisti e forniture il direttore del centro procede in base alla disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

PERTINI CRAXI - DE MICHELIS - DEGAN

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1984

Registro n. 14 Lavoro, foglio n. 68

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