LEGGE 29 novembre 1984, n. 798
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.
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