DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1984, n. 805
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Il quarto e il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Il fondo disponibile puo' essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo e' in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto. Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi, nonche' la loro distribuzione nel tempo".
PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 11
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