DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 809
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: storia della chimica; chimica organica teorica; analisi chimica spettroscopica; analisi chimica applicata. Nello stesso articolo nell'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico viene soppresso l'insegnamento di "chimica di guerra".
Art. 2
Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: chimica fisica delle interfasi; catalisi; analisi chimica spettroscopica; tecnologie chimiche speciali.
Art. 3
Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: astrofisica teorica; teorie quantistiche; fisica dei semiconduttori.
Art. 4
Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: geologia ambientale; laboratorio di chimica; ecologia umana. Nello stesso articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti: patologia vegetale; geologia applicata; statistica e biometria; mineralogia applicata; laboratorio di tecniche fisiologiche; laboratorio di patologia vegetale; petrologia.
Art. 5
Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in scienza biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: storia della biologia; biologia cellulare; biologia marina; biologia del terreno; citologia ed embriologia vegetale; antropometria.
Art. 6
Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: biostratigrafia e paleoecologia; cristallogenesi; metodologie mineralogiche-petrografiche; paleomagnetismo; paleontologia dei vertebrati; geologia ambientale; fotogeologia. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti: botanica; analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; meccanica razionale; zoologia.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 7
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