DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1984, n. 817
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali:
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo relativo agli scambi di aereomobili civili, con allegati, adottato a Ginevra il 12 aprile 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 9.3 dell'accordo stesso.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - SIGNORILE ALTISSIMO - DARIDA Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 6
Accord
ACCORD RELATIF AU COMMERCE DES AERONEFS CIVILS Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI AEROMOBILI CIVILI PREAMBOLO I FIRMATARI (1) DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI AEROMOBILI CIVILI, in seguito denominato "il presente accordo", NOTANDO che i ministri hanno convenuto, in occasione di una riunione tenutasi dal 12 al 14 settembre 1973, che i negoziati commerciali multilaterali del Tokyo Round avrebbero dovuto realizzare l'espansione e una liberalizzazione sempre maggiore del commercio mondiale, inter alia, per la soppressione progressiva degli ostacoli agli scambi e per il miglioramento del quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale; DESIDEROSI d'assicurare un massimo di liberta' negli scambi mondiali degli aeromobili civili, dello loro parti e delle attrezzature, in particolare la soppressione dei diritti e, per quanto possibile, la riduzione o la soppressione di effetti di restrizione o di distorsione negli scambi; DESIDEROSI d'incoraggiare il progresso tecnologico dell'industria aeronautica a livello mondiale; DESIDEROSI d'assicurare possibilita' di concorrenza eque e uguali per la costruzione d'aeromobili civili e per i loro produttori al fine ch'essi possano partecipare all'espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili; CONSAPEVOLI dell'importanza dei loro interessi reciproci globali, a livello economico e commerciale, nel settore della costruzione aeronautica civile; RICONOSCENDO che molti firmatari considerano il settore della costruzione aeronautica come un componente particolarmente importante della politica economica e industriale; DESIDEROSI d'eliminare gli effetti sfavorevoli, negli scambi degli aeromobili civili, delle sovvenzioni governative allo studio, alla costruzione e alla commercializzazione degli aeromobili civili, pur riconoscendo che dette sovvenzioni, di per se' stesse, non possono essere considerate come una distorsione degli scambi; DESIDEROSI che la costruzione d'aeromobili civili operi su una base di competitivita' commerciale, e riconoscendo che le relazioni tra governo e industria variano largamente da un firmatario all'altro; RICONOSCENDO gli obblighi e diritti che derivano loro dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (in seguito denominato "accordo generale" o "GATT") e da altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT; RICONOSCENDO la necessita' di instaurare procedure internazionali di notifica, di consultazione, di sorveglianza e di composizione delle controversie in modo da assicurare un'esecuzione equa, rapida ed efficace delle disposizioni del presente accordo e di mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi; DESIDEROSI di istituire un quadro internazionale che disciplini il commercio degli aeromobili civili, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Elenco dei prodotti 1.1. Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti: a) tutti gli aeromobili civili, b) tutti i motori di aeromobili civili, loro parti e componenti, c) tutte le altre parti, componenti e sottoinsiemi d'aeromobili civili, d) tutti i simulatori di volo a terra e loro parti e componenti, che siano usati in qualita' di materiale originario o di sostituzione nella costruzione, la riparazione, la ricostruzione, la manutenzione, la modifica o la trasformazione degli aeromobili civili. 1.2. Ai fini del presente accordo, l'espressione "aeromobili civili" definisce a) tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, e b) tutti gli altri prodotti elencati nell'articolo 1.1 di cui sopra. -------------- (1) Con il termine "firmatari" si intendono le parti al presente accordo.
Accordo - art. 2
Articolo 2 2. Dazi doganali e altre imposte 2.1. I firmatari convengono: 2.1.1. di eliminare entro il 1 gennaio 1980, o entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali o altri oneri (1) di qualsiasi tipo, prelevati all'importazione o in occasione dell'importazione di prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali elencate nell'allegato, se questi prodotti sono destinati a essere utilizzati negli aeromobili civili o a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione; 2.1.2. d'eliminare, entro il 1 gennaio 1980 oppure entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali e gli altri oneri (1) di qualsiasi natura, prelevati sulle riparazioni d'aeromobili civili; 2.1.3. di includere, entro il 1 gennaio 1980 oppure entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, nei rispettivi elenchi allegati all'accordo generale, l'ammissione in franchigia o l'esenzione doganale per tutti i prodotti compresi nell'articolo 2.1.1 di cui sopra e per tutte le riparazioni comprese nell'articolo 2.1.2 di cui sopra. 2.2. Ogni firmatario: a) adottera' o adeguera', ai fini d'amministrazione doganale, un sistema basato sulla destinazione particolare del prodotto, in modo da eseguire gli obblighi ai sensi dell'articolo 2.1 di cui sopra; b) fara' in modo che tale sistema comporti un regime di ammissione in franchigia o d'esenzione doganale che sia comparabile al regime istituito dagli altri firmatari e che non costituisca un ostacolo agli scambi; e c) informera' gli altri firmatari delle modalita' di gestione del suo sistema basato sulla destinazione particolare. ------------- (1) "Il termine "altri oneri" ha lo stesso significato attribuitogli nell'articolo II del GATT".
Accordo - art. 3
Articolo 3 3. Ostacoli tecnici agli scambi 3.1. I firmatari notano che le disposizioni dell'accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi si applicano al commercio degli aeromobili civili. Inoltre, i firmatari hanno convenuto che le specifiche in materia di certificazione di aeromobili civili, e le specifiche relative alle procedure d'impiego e di manutenzione di questi aeromobili, saranno disciplinate, tra i firmatari del presente accordo, dalle disposizioni dell'accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi.
Accordo - art. 4
Articolo 4 4. Contratti conclusi su istruzioni governative, contratti obbligatori di subappalto e incentivi 4.1. Gli acquirenti d'aeromobili civili dovrebbero essere liberi di scegliere i loro fornitori sulla base di considerazioni commerciali e tecniche. 4.2. I firmatari non obbligheranno le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili, o altre entita' acquirenti d'aeromobili civili, ne' eserciteranno pressioni eccessive su di essi affinche' comprino aeromobili civili da una - particolare fonte, introducendo in questo modo una discriminazione nei confronti dei fornitori di un firmatario. 4.3. I firmatari hanno convenuto che l'acquisto dei prodotti compresi dal presente accordo dovrebbe essere fatto soltanto sulla base della competitivita' dei prezzi, qualita' e termini di consegna. Trattandosi dell'approvazione o dell'assegnazione di contratti pubblici che riguardano prodotti compresi nel presente accordo, un firmatario potra', tuttavia, chiedere che le sue imprese qualificate siano ammesse a concorrere su una base competitiva e a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui beneficiano le imprese qualificate d'altri firmatari. (1) 4.4. I firmatari hanno convenuto di evitare di praticare qualunque tipo d'incentivo riguardo alla vendita o acquisto d'aeromobili civili di una determinata origine che provocherebbe una discriminazione nei confronti dei fornitori di un qualsiasi firmatario. ------------- (1) L'utilizzazione della formula "ammesse a concorrere... a condizioni non meno favorevoli..." non significa che l'importo dei contratti assegnati alle imprese qualificate di un firmatario dia diritto alle imprese qualificate di altri firmatari a contratti di importo similare.
Accordo - art. 5
Articolo 5 5. Restrizioni agli scambi 5.1. I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa (contingenti all'importazione) ne' prescrizioni in materia di licenze d'importazione che limiterebbero l'importazione d'aeromobili civili in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo generale. Cio' non esclude l'applicazione all'importazione di sistemi di controllo o di licenze compatibili con l'accordo generale. 5.2. I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa ne' licenze d'esportazione, ne' altre disposizioni similari che limiterebbero, per ragioni commerciali o di concorrenza, l'esportazione di aeromobili civili a destinazione d'altri firmatari, in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo generale.
Accordo - art. 6
Articolo 6 6. Sovvenzioni governative, crediti all'esportazione e commercializzazione delle aeromobili 6.1. I firmatari rilevano che le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione ed applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (accordo sulle sovvenzioni e le misure di compensazione) si applicano agli scambi degli aeromobili civili. Essi affermano che, per quanto riguarda la loro partecipazione o le loro sovvenzioni ai programmi di costruzione di aeromobili civili, essi cercheranno di evitare gli effetti sfavorevoli sugli scambi degli aeromobili civili, a norma degli articoli 8.3 e 8.4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure di compensazione. Essi terranno ugualmente conto dei fattori speciali vigenti nel settore della costruzione aeronautica, in particolare le sovvenzioni pubbliche largamente diffuse in questo settore, i loro interessi economici internazionali, e il desiderio dei produttori di tutti i firmatari di partecipare all'espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili. 6.2. I firmatari hanno convenuto che il calcolo dei prezzi degli aeromobili civili dovrebbe basarsi su una previsione ragionevole di coprire tutti i costi, ivi compresi i costi non rinnovabili dei programmi, una proporzione adeguata di costi individuabili per studi di ricerca e di sviluppo militare riguardanti gli aeromobili, componenti e sistemi, che vengono di conseguenza applicati nella costruzione d'aeromobili civili, i costi medi di produzione e i costi finanziari.
Accordo - art. 7
Articolo 7 7. Enti regionali e locali 7.1. Oltre agli altri obblighi che risultano loro dal presente accordo, i firmatari hanno convenuto di non obbligare ne' incoraggiare, direttamente o indirettamente, gli enti regionali e autorita' locali, ne' gli organismi non governativi o altri enti, a prendere delle misure incompatibili con il presente accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 8. Sorveglianza, esame, consultazioni e composizione delle controversie 8.1. Verra' istituito un comitato per gli scambi di aeromobili civili (qui di seguito denominato "il comitato"), composto da rappresentanti di tutti i firmatari al presente accordo. Il comitato eleggera' il suo presidente. Si riunira' secondo le necessita', ma almeno una volta all'anno, per dare ai firmatari la possibilita' di procedere a consultazioni su tutte le questioni relative al funzionamento del presente accordo, ivi compreso l'andamento della costruzione aeronautica civile, per determinare se sia necessario apportare degli emendamenti allo scopo di assicurare la continuazione di scambi liberi ed esenti da distorsioni, per esaminare qualsiasi questione a cui non sara' stato possibile trovare una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni bilaterali, e adempiere gli obblighi impostigli in virtu' del presente accordo, o dai firmatari. 8.2. Il comitato esaminera' ogni anno l'applicazione ed il funzionamento del presente accordo in considerazione di detti obiettivi. Il comitato informera' ogni anno le parti contraenti al GATT degli sviluppi intervenuti nel periodo in esame. 8.3. Al piu' tardi entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari, i firmatari avvieranno ulteriori negoziati per ampliare e migliorare l'accordo sulla base di reciprocita'. 8.4. Il comitato potra' istituire gli organi sussidiari adatti per seguire regolarmente l'applicazione del presente accordo al fine d'assicurare un equilibrio continuo dei vantaggi reciproci. In particolare il comitato istituira' un organo sussidiario adatto al fine d'assicurare un equilibrio continuo dei reciproci vantaggi, la reciprocita' e l'equivalenza dei risultati nell'attuazione dell'articolo 2 di cui sopra, relativo ai prodotti coperti, ai sistemi basati sulla destinazione particolare, ai dazi doganali e a altri oneri. 8.5. I firmatari esamineranno con comprensione le osservazioni rivolte da un altro firmatario e dovranno acconsentire senza indugio a consultazioni riguardanti tali osservazioni, qualora queste vertano su una questione concernente il funzionamento del presente accordo. 8.6. I firmatari riconoscono che e' preferibile procedere a consultazioni con gli altri firmatari nel quadro del comitato, al fine di cercare una soluzione di reciproco gradimento prima dell'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di qualsiasi sovvenzione addotta. Nei casi eccezionali in cui non avra' avuto luogo nessuna consultazione prima di avviare una procedura interna di questo tipo, i firmatari notificheranno immediatamente al comitato l'inizio di tale procedura e intraprenderanno nel contempo delle consultazioni per cercare di comune accordo una soluzione che eviterebbe di ricorrere a misure di compensazione. 8.7. Un firmatario che ritenga che i suoi interessi commerciali nel settore della costruzione d'aeromobili civili, produzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione, siano stati, o rischino di essere negata mente influenzati da misure prese da un altro firmatario, potra' informarne il comitato. Su richiesta, il comitato si riunira' entro trenta giorni e esaminera' la questione al piu' presto in modo da risolvere prontamente i problemi sorti e, in particolare, prima che sia stata trovata altrove una soluzione definitiva. A questo riguardo il comitato potra' emettere le decisioni e formulare le raccomandazioni adeguate. L'esame non pregiudichera' i diritti che derivano ai firmatari dall'accordo generale o da strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, nella misura in cui si applicano al commercio degli aeromobili civili. Al fine di aiutare a esaminare i problemi che si presenteranno nel quadro dell'accordo generale e di detti strumenti il comitato fornira' eventualmente l'assistenza tecnica necessaria. 8.8. I firmatari hanno convenuto che, per quello che riguarda qualsiasi controversia su un punto compreso nel presente accordo ma non in altri strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, i firmatari e il comitato applicheranno, mutatis mutandis, gli articoli XXII e XXIII dell'accordo generale e quelli del memorandum d'accordo riguardante le notifiche, le consultazioni, la composizione delle controversie e la sorveglianza, allo scopo di trovare una soluzione alla vertenza stessa. Queste procedure si applicheranno parimenti per la composizione di una qualsiasi controversia su una questione contemplata dal presente accordo e da un altro strumento negoziato multilateralmente sotto gli auspici del GATT, se le parti alla controversia lo convengono.
Accordo - art. 9
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