DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. 820
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980 n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "biochimica analitica", afferente alla facolta' di farmacia. Scuola di specializzazione in biochimica analitica Art. 267. - E' istituita presso l'Universita' di Pisa la scuola di specializzazione in biochimica analitica, che conferisce il diploma di specialista in biochimica analitica. Art. 268. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di farmacia dell'Universita' di Pisa. Art. 269. - La scuola ha lo scopo di offrire una migliore qualificazione scientifica e professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo analitico. Art. 270. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 271. - Il numero degli iscritti e' di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi. Art. 272. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, medicina e chirurgia. La predetta ammissione e' subordinata anche al possesso del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto. Art. 273. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, da svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto 16 settembre 1982 del Ministero della pubblica istruzione. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 274. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biochimica generale; chimica analitica: biochimica applicata con esercitazioni; biochimica clinica; chimica bioorganica. 2° Anno: tecniche cromatografiche ed elettrofonetiche; tecniche spettrofotometriche; farmaci e veleni; dosaggi enzimatici; raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici. 3° Anno: tecniche radioisotopiche di laboratorio; tecniche immunologiche; tecniche di biologia molecolare; organi perfusi e culture cellulari; l'automazione delle analisi biochimiche. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di farmacia. Art. 275. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 276. - Sono corredati di esercitazioni pratiche l'insegnamento di biochimica applicata e tutti gli insegnamenti del secondo e terzo anno di corso. Ogni insegnamento richiede da un minimo di 10 ad un massimo di 40 ore tra lezioni ed esercitazioni pratiche. Per l'ammissione agli esami e' richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni e ad almeno l'80% delle lezioni. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 277. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biochimica analitica. Art. 278. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla Scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 279. - Il consiglio della scuola e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 12