DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1984, n. 821
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni del personale medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali;
Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 63, devono essere determinate le attribuzioni del restante personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali;
Sentito il parere delle regioni;
Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;
Sulla proposta del Ministro della sanita';
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO Capo I PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI
Art. 1
Farmacista dirigente
Il farmacista dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del restante materiale farmaceutico. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. In particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal responsabile del servizio di diagnosi e cura, la sua consulenza al personale medico per la scelta ed il monitoraggio dei farmaci. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal farmacista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 2
Farmacista coadiutore
Il farmacista coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il farmacista dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 3
Farmacista collaboratore
Il farmacista collaboratore svolge le attivita' farmaceutiche affidategli, nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area di servizio alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei farmacisti appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite, nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo II PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI
Art. 4
Veterinario dirigente
Il veterinario dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' e prestazioni specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal veterinario dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi' una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' veterinarie, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 5
Veterinario coadiutore
Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 6
Veterinario collaboratore
Il veterinario collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo III PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGI
Art. 7
Biologo dirigente
Il biologo dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal biologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 8
Biologo coadiutore
Il biologo coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 9
Biologo collaboratore
Il biologo collaboratore svolge le attivita' del settore affidatogli nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo IV PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICI
Art. 10
Chimico dirigente
Il chimico dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonche' attivita' di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli, ivi comprese quelle di controllo e di denuncia previsti dalle vigenti leggi. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal chimico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige altresi' una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 11
Chimico coadiutore
Il chimico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Il coadiutore sostituisce il chimico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 12
Chimico collaboratore
Il chimico collaboratore svolge le attivita' professionali affidategli inerenti lo specifico titolo professionale nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno della area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito negli articoli precedenti.
Capo V PROFILO PROFESSIONALE: FISICI
Art. 13
Fisico dirigente
Il fisico dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Presta, inoltre, nelle strutture sanitarie di diagnosi e cura e riabilitazione la' sua consulenza ove richiesta. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal fisico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 14
Fisico coadiutore
Il fisico coadiutore svolge funzioni operative autonome, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi, a lui affidati, relativamente ad attivita' e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonche' dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio. Il coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza, di impedimento e nei casi di urgenza. Tra piu' coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al coadiutore con maggiore anzianita' di servizio nella posizione funzionale.
Art. 15
Fisico collaboratore
Il fisico collaboratore svolge le attivita' del settore affidategli, nonche' le attivita' di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Assicura le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze del servizio. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite. La sua attivita' e' soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia operativa nei limiti di quanto stabilito dagli articoli precedenti.
Capo VI PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGI
Art. 16
Psicologo dirigente
Lo psicologo dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonche' attivita' di studio, di didattica, di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine, cura la preparazione ed il coordinamento dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dallo psicologo dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.
Art. 17
Psicologo coadiutore
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