DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 836

Type DPR
Publication 1984-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 329;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Dopo l'art. 42 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle sottoindicate scuole di specializzazione e relativa normativa generale: scuola di specializzazione in pediatria; scuola di specializzazione in chirurgia generale; scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica; scuola di specializzazione in chirurgia toracica; scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia; scuola di specializzazione in medicina interna; scuola di specializzazione in microbiologia; scuola di specializzazione in radiologia; scuola di specializzazione in cardiologia. Titolo III SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (norme comuni a tutte le scuole di specializzazione) Art. 43. - Sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia: scuola di specializzazione in pediatria; scuola di specializzazione in chirurgia generale; scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica; scuola di specializzazione in chirurgia toracica; scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia; scuola di specializzazione in medicina interna; scuola di specializzazione in microbiologia; scuola di specializzazione in radiologia; scuola di specializzazione in cardiologia. Art. 44. - Le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia hanno per finalita' il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialisti. Art. 45. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprende piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 46. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversamente indicato nei particolari ordinamenti delle scuole; e' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 47. - Non e' ammessa l'iscrizione contemporanea a piu' di una scuola di specializzazione. Art. 48. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' anche svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione, decreto ministeriale 16 settembre 1982; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, integrato dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 49. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando, per il passaggio all'anno di corso successivo, deve sostenere un esame teorico-pratico sulle attivita' didattiche, cliniche e di ricerca seguite. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline comprensivo delle attivita' pratiche prescritte da rapportarsi in trentesimi. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 50. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento concordato con un professore ufficiale della scuola e da lui ufficialmente approvato. L'esame finale verra' sostenuto di fronte ad una commissione costituita dal direttore della scuola, dal professore che ha seguito la preparazione della dissertazione scritta e da almeno altri cinque docenti della scuola stessa. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista. Art. 51. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti dal consiglio di amministrazione. Art. 52. - Le attivita' pratiche consistono nella frequenza di servizi e/o laboratori e/o di ambulatori delle strutture afferenti alla scuola o acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' all'ordinamento universitario e dovranno essere svolte nell'arco dell'anno accademico per un periodo di tempo non inferiore a mesi cinque con frequenza settimanale non inferiore a giorni tre. Per sostenere gli esami e' richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza dei servizi, degli ambulatori e dei laboratori per le attivita' pratiche e' riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 2

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 53. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in pediatria, che conferisce il diploma di specialista in pediatria. Art. 54. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 55. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 56. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi. Art. 57.- Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 58.- Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica (quadriennale) I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia (biennale) I; pediatria preventiva e sociale (biennale) I; clinica pediatrica (quadriennale) II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia (biennale) II; pediatria preventiva e sociale (biennale) II; chirurgia pediatrica (biennale) II; cardiologia (biennale) I; endocrinologia (biennale) I; ematologia (biennale) I; immunologia (biennale) I; gastroenterologia (biennale) I; clinica pediatrica (quadriennale) III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; endocrinologia (biennale) II; ematologia (biennale) II; immunologia (biennale) II; gastroenterologia (biennale) II; clinica pediatrica (quadriennale) IV.

Art. 3

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 59. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale. Art. 60. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 61. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 62. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di sette per ogni anno e complessivamente trentacinque per l'intero corso di studi. Art. 63. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 64. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia sono le seguenti: 1° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) I; patologia speciale chirurgica (triennale) I; semeiotica chirurgica (biennale) I; anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) I; chirurgia sperimentale; anestesia e rianimazione; ricerche di laboratorio. 2° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) II; patologia speciale chirurgica (triennale) II; semeiotica chirurgica (biennale) II; anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) II; fisiopatologia chirurgica; trattamento pre e post-operatorio; anatomia ed istologia patologica (biennale) I. 3° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) III; patologia speciale chirurgica (triennale) III; semeiotica strumentale ed endoscopia; anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) III; radiologia; anatomia ed istologia patologica (biennale) II. 4° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) IV; chirurgia ginecologica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia; chirurgia pediatrica. 5° Anno: clinica chirurgica generale (quinquennale) V; chirurgia toracica; chirurgia cardiovascolare; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia d'urgenza; medicina legale.

Art. 4

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 65. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica che conferisce il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica. Art. 66. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 67. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 68. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di cinque per ogni anno di corso e complessivamente venti per l'intero corso di studi. Art. 69. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 70. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: INDIRIZZO DIAGNOSTICO 1° Anno: biochimica generale; biologia molecolare; biometria statistica sanitaria; biochimica analitica (biennale) I con esercitazioni; tecnica dei prelevamenti. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica patologica; chimica clinica; elementi di ematologia diagnostica; elementi di microbiologia diagnostica; biochimica analitica (biennale) II con esercitazioni. 3° Anno: biochimica ormonale; biochimica della riproduzione e dello sviluppo; immunologia diagnostica; enzimologia clinica; organizzazione, gestione, automazione di laboratorio. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; biochimica farmacologica e farmacocinetica; tossicologia; informatica medica; elementi di istologia patologica; elementi di legislazione sanitaria. INDIRIZZO BIOCHIMICO-ANALITICO 1° Anno: biologia generale e speciale; biochimica generale; biometria; biochimica applicata con esercitazioni; elementi di fisiopatologia. 2° Anno: biochimica dinamica; biochimica analitica e strumentale; biochimica patologica; chimica clinica; laboratorio (biennale) I; raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici. 3° Anno: biochimica ormonale; elementi di immunologia e tecniche immunochimiche; tecniche radioisotopiche di laboratorio; enzimologia clinica; laboratorio (biennale) II; elementi di ematologia. 4° Anno: biochimica dei tessuti e degli organi; farmaci e veleni; l'automazione in chimica clinica; chimica clinica comparata; informatica medica; elementi di legislazione sanitaria.

Art. 5

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 71. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Brescia la scuola di specializzazione in chirurgia toracica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica. Art. 72. - La direzione della scuola ha sede presso la struttura a cui afferisce il direttore della scuola. Art. 73. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 74. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di tre per ogni anno di corso e complessivamente quindici per l'intero corso di studi. Art. 75. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. Art. 76. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: embriologia, anatomia descrittiva e topografia del torace e degli organi endotoracici; anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici; anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I; anestesia in chirurgia toracica. 2° Anno: fisiopatologia dell'apparato respiratorio; fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio; semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino; semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio; anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II. 3° Anno: patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) I; patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici; patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma; elementi di terapia medica delle cardioangiopatie; elementi di fisioterapia respiratoria; diagnostica radiologica delle malattie chirurgiche del torace. 4° Anno: patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II; tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) I; tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici; principi e tecniche della circolazione extracorporea. 5° Anno: terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica; tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) II; terapia chirurgia della tbc pleuropolmonare.

Art. 6

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

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