LEGGE 10 dicembre 1984, n. 852
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente: "Ai componenti del collegio medico è corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni".
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