LEGGE 19 novembre 1984, n. 862

Type Legge
Publication 1984-11-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione; convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione; convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione; convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione; convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 65ª sessione.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse.

Art. 3

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanita', entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformita' dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attivita' di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarieta' e organicita' degli interventi.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - MARTINAZZOLI - SPADOLINI - CARTA - ALTISSIMO - DE MICHELIS - DEGAN

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention n. 148

CONVENTION N. 148 CONVENTION concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus a' la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione n. 148-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE N. 148 CONVENZIONE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata dal Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail e riunitasi a Ginevra il 1 giugno 1977 per la 63ª sessione; Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e in particolare della raccomandazione sulla protezione della salute dei lavoratori, 1953; della raccomandazione sui servizi di medicina del lavoro, 1959; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dalle radiazioni, 1960; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dei lavoratori addetti ai macchinari, 1963; della convenzione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, 1964; della convenzione e raccomandazione sull'igiene (commercio ed uffici), 1964; della convenzione e raccomandazione sul benzene, 1971; della convenzione e raccomandazione sul cancro professionale, 1974; Deciso di adottare varie proposte riguardanti l'ambiente di lavoro: inquinamento atmosferico, rumori e vibrazioni, questioni riportate nel punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Deciso che tali proposte si concretizzino nella forma di una convenzione internazionale, adotta il venti giugno millenovecentosettantasette la convenzione che segue con il nome di Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni), 1977. ARTICOLO 1. 1. La presente Convenzione e' applicabile a tutti i settori dell'attivita' economica. 2. Il Membro ratificante la presente Convenzione, dopo consultazioni con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se e il caso, puo' escludere determinati settori economici dall'applicazione della Convenzione quando questa comporti specifici problemi di considerevole importanza. 3. Qualsiasi Membro ratificante la Convenzione, in una prima relazione sulla sua applicazione, che egli e' tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, dovra' indicare, motivandone la ragione, i settori oggetto d'esclusione in riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ed esporre in una ulteriore relazione la normativa e la sua applicazione riguardante i settori disciplinati, precisando in che misura la Convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare per tali settori.

Convenzione n. 148-art. 2

ARTICOLO 2. 1. Qualsiasi Membro, dopo consultazioni con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se e' il caso, puo' assumere separatamente gli obblighi previsti dalla presente Convenzione riguardo a: a) inquinamento dell'aria; b) rumori; c) vibrazioni. 2. Il Membro che non accetta gli obblighi previsti dalla Convenzione per una o piu' delle categorie dei rischi, dovra' precisarlo nel suo strumento di ratifica, motivandone la ragione nella prima relazione sulla applicazione della Convenzione, che egli e' tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Con successive relazioni dovra' riferire della normativa e della sua applicazione riguardante le categorie dei rischi oggetto d'esclusione, precisando in che misura la Convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare, per quanto concerne ogni categoria di rischio. 3. Qualsiasi Membro che al momento della ratifica non ha accettato gli obblighi imposti dalla presente Convenzione per nessuna delle categorie dei rischi, dovra', in seguito, quando riterra' che le circostanze lo permettano, informare il Direttore generale del Bureau international du Travail dell'accettazione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nei confronti di una o piu' delle categorie.

Convenzione n. 148-art. 3

ARTICOLO 3. Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione "inquinamento dell'aria" si riferisce a qualsiasi ambiente contaminato da sostanze nocive alla salute o comunque pericolose quali che siano le loro caratteristiche; b) il termine "rumore" si riferisce a qualunque suono che puo' comportare la perdita dell'udito o che puo' essere nocivo alla salute o comunque pericoloso; c) il termine "vibrazioni" si riferisce a qualsiasi vibrazione nociva alla salute o comunque pericolosa trasmessa al corpo umano da strutture solide.

Convenzione n. 148-art. 4

ARTICOLO 4. 1. La legislazione nazionale dovra' prescrivere misure da adottare sui luoghi di lavoro per prevenire, limitare e tutelare i lavoratori contro i rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni. 2. Le modalita' di applicazione delle misure prescritte potranno essere adottate sotto forma di norme tecniche, raccolte di direttive o sotto altra adeguata forma.

Convenzione n. 148-art. 5

ARTICOLO 5. 1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione l'autorita' competente dovra' consultarsi con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e, dei lavoratori interessati. 2. Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori elaboreranno congiuntamente le modalita' di applicazione delle misure prescritte ai sensi dell'articolo 4. 3. Avra' luogo a tutti i livelli una collaborazione la piu' efficace possibile tra datori di lavoro e lavoratori per l'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione. 4. Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'impresa dovranno avere la possibilita' di accompagnare gli ispettori al momento del controllo dell'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione, a meno che questi non ritengano, alla luce delle direttive generali della competente autorita', che cio' possa nuocere all'efficacia del loro controllo.

Convenzione n. 148-art. 6

ARTICOLO 6. 1. I datori di lavoro sono ritenuti responsabili dell'applicazione delle prescritte misure. 2. Ogni volta che piu' datori di lavoro svolgano simultaneamente l'attivita' sul medesimo luogo di lavoro, hanno il dovere di collaborare per l'applicazione delle prescritte misure senza pregiudicare la responsabilita' personale di ciascun datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati. Nei casi appropriati l'autorita' competente prescrivera' le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni.

Convenzione n. 148-art. 7

ARTICOLO 7. 1. I lavoratori sono tenuti a rispettare le istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, a limitarli e ad assicurare la tutela contro tali rischi. 2. I lavoratori o i loro rappresentanti hanno diritto di presentare proposte, ottenere informazioni e istruzioni, di ricorrere alla competente autorita' per assicurare la protezione contro i rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro.

Convenzione n. 148-art. 8

ARTICOLO 8. 1. La competente autorita' dovra' stabilire i criteri per la determinazione dei rischi da esposizione all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro e se necessario dovra' prescrivere sulla base di tali criteri i limiti di esposizione. 2. Al momento dell'elaborazione dei criteri e della determinazione dei limiti di esposizione, la competente autorita' dovra' considerare il parere di persone qualificate dal punto di vista tecnico, designate dalle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. 3. I criteri e i limiti di esposizione dovranno essere stabiliti, completati e riesaminati ad intervalli regolari, considerati i nuovi dati e conoscenze nazionali e internazionali, tenuto conto, nella misura del possibile, di ogni aumento dei rischi professionali derivanti dalla simultanea esposizione sul luogo di lavoro a piu' fattori nocivi.

Convenzione n. 148-art. 9

ARTICOLO 9. Qualsiasi rischio causato dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni dovra' essere eliminato nella misura del possibile sui luoghi di lavoro: a) ricorrendo ad apparecchiature tecniche applicate ai nuovi impianti o ai nuovi processi produttivi al momento della loro progettazione o messa in funzione ovvero quando questo sia impossibile ricorrendo ad accorgimenti tecnici da effettuare sugli impianti o processi produttivi esistenti; b) ricorrendo a norme complementari di organizzazione del lavoro.

Convenzione n. 148-art. 10

ARTICOLO 10. Nel caso che le misure adottate ai sensi dell'articolo 9 non riducano entro i limiti indicati dall'articolo 8 l'inquinamento dell'aria, i rumori e le vibrazioni sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzatura per la protezione individuale e provvedere alla sua manutenzione. Il datore di lavoro non puo' obbligare l'addetto a svolgere le mansioni senza attrezzatura di protezione individuale messa a disposizione ai sensi del presente articolo.

Convenzione n. 148-art. 11

ARTICOLO 11. 1. Lo stato di salute dei lavoratori, esposti o suscettibili di essere esposti ai rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori o dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, dovra' essere controllato ad intervalli adeguati secondo le circostanze e in conformita' alle modalita' stabilite dalla competente autorita'. Tale controllo consiste in un esame medico preliminare alla loro destinazione a quel lavoro e in esami periodici alle condizioni stabilite dalla competente autorita'. 2. Il controllo previsto al primo paragrafo del presente articolo non deve comportare alcuna spesa per il lavoratore. 3. Quando per motivi di salute si sconsigli il mantenimento del lavoratore in un ambiente che comporta l'esposizione all'inquinamento dell'aula, ai rumori e alle vibrazioni, dovranno essere prese tutte le misure conformemente alla pratica e alle condizioni nazionali per provvedere al suo trasferimento in altro luogo di lavoro adeguato o per assicurargli il mantenimento del suo reddito mediante prestazioni di sicurezza sociale ovvero provvedendo altrimenti. 4. Le misure adottate per dare effetto alla presente Convenzione non dovranno ledere i diritti del lavoratore secondo la legislazione della sicurezza sociale o assicurazione sociale.

Convenzione n. 148-art. 12

ARTICOLO 12. L'utilizzazione di processi produttivi, di sostanze, macchinari o materiali - indicati dalla competente autorita' - che comportano l'esposizione dei lavoratori a rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, deve essere notificata alla competente autorita' che potra', quando necessario, o autorizzare l'utilizzazione con modalita' particolari, ovvero proibirla.

Convenzione n. 148-art. 13

ARTICOLO 13. Tutti gli interessati: a) devono essere informati in maniera appropriata e adeguata dei rischi professionali che possono aversi sui luoghi di lavoro a causa dell'inquinamento dell'aria, dei rumori e delle vibrazioni; b) devono anche essere istruiti in maniera adeguata e appropriata sui mezzi a disposizione per prevenire questi rischi, limitarli e proteggere i lavoratori da tali rischi.

Convenzione n. 148-art. 14

ARTICOLO 14. Tenuto conto delle condizioni e risorse nazionali, dovranno essere adottate misure per promuovere la ricerca nel campo della prevenzione e della limitazione dei rischi causati dall'inquinamento dell'ambiente, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro.

Convenzione n. 148-art. 15

ARTICOLO 15. Nei casi e secondo le modalita' stabilite dalla competente autorita', il datore di lavoro deve designare una persona competente, ovvero servirsi di un ufficio esterno competente o comune a piu' imprese, per i problemi di prevenzione e limitazione dell'inquinamento dell'ambiente, dei rumori e delle vibrazioni sui luoghi di lavoro.

Convenzione n. 148-art. 16

ARTICOLO 16. Ogni Membro dovra': a) adottare con legge o con altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, le opportune misure, compresa l'adozione di adeguate sanzioni, per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione; b) incaricare degli uffici di ispezione adeguati del controllo sulla applicazione delle disposizioni della Convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.

Convenzione n. 148-art. 17

ARTICOLO 17. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore Generale del Bureau international du Travail che provvedera' alla registrazione.

Convenzione n. 148-art. 18

ARTICOLO 18. 1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale. 2. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore Generale, delle ratifiche di due Membri. 3. La presente Convenzione successivamente entrera' in vigore per ogni Membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.

Convenzione n. 148-art. 19

ARTICOLO 19. 1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo', allo scadere di un periodo di 10 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, denunciare la Convenzione nel suo insieme o per una o piu' categorie dei rischi contemplati dall'articolo 2 precedente, mediante un atto comunicato al Direttore Generale del Bureau international du Travail e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la data di registrazione. 2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facolta' di denuncia, prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potra' denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ciascun periodo di 10 anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione n. 148-art. 20

ARTICOLO 20. 1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail notifichera' ad ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Il Direttore Generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamera' l'attenzione dei Membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione n. 148-art. 21

ARTICOLO 21. 1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail, ai fini della registrazione di cui all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, comunichera' al Segretario Generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.

Convenzione n. 148-art. 22

ARTICOLO 22. Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volta che do riterra' necessario, presentera' alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera', se del caso, l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della Convenzione stessa.

Convenzione n. 148-art. 23

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