LEGGE 19 dicembre 1984, n. 865
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Nell'allegato III, "Condizionamento", annesso al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, di recepimento della direttiva n. 68/193/CEE, il testo dei numeri 1 e 2 è sostituito dal seguente:
Natura
Quantità
Barbatelle innestate..
25 oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 , ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.
Barbatelle franche...
50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'
articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 , ultimo capoverso, non si applicano a questi ultimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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