LEGGE 19 dicembre 1984, n. 866
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo pari a 50 lire per chilogrammo di rottame importato da Paesi terzi avente natura di rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. Uguale contributo è concesso alle imprese di cui sopra che acquistano rottame di ferro proveniente da demolizioni di navi avvenute in cantieri nazionali. L'erogazione del contributo, pari a lire 24 miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984, avverrà dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle autorità doganali competenti.
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