LEGGE 22 dicembre 1984, n. 871

Type Legge
Publication 1984-12-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunita' europee per quanto riguardi la Groenlandia, con protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del trattato stesso.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Trattato-art. 1

TRATTATO CHE MODIFICA I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE PER QUANTO RIGUARDA LA GROENLANDIA. Sua maesta' il Re dei belgi, Sua maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica ellenica, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua altezza reale il Granduca del Lussemburgo, Sua maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Visto l'articolo 96 del trattato che Istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, Visto l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, Visto l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, Considerando che il Governo del Regno di Danimarca ha sottoposto al Consiglio un progetto di revisione dei trattati istitutivi delle Comunita' europee per porre fine all'applicazione di tali trattati alla Groenlandia e per instaurare un nuovo regime di relazioni tra le Comunita' e la Groenlandia; Considerando che, tenuto conto delle particolarita' della Groenlandia, e' opportuno accogliere la domanda danese istituendo un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra le Comunita' e la Groenlandia e tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia; Considerando che il regime applicabile ai Paesi e territori d'oltremare, previsto nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni, ma che sono necessarie alcune disposizioni particolari supplementari per la Groenlandia; Hanno deciso di stabilire di comune accordo il nuovo regime applicabile alla Groenlandia e hanno designato a tal fine come plenipotenziari: Sua maesta' il Re dei belgi: Leo TINDEMANS, Ministro delle relazioni esterne del Regno del Belgio Sua maesta' la Regina di Danimarca: Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministro degli affari esteri della Danimarca Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente della Danimarca Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania Il Presidente della Repubblica ellenica: Theodoros PANGALOS, Sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica Il Presidente della Repubblica francese: Roland DUMAS, Ministro degli affari europei della Repubblica francese Il Presidente dell'Irlanda: Peter BARRY, Ministro degli affari esteri dell'Irlanda Il Presidente della Repubblica italiana: Giulio ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana Sua altezza reale il Granduca del Lussemburgo: Colette FLESCH Ministro degli affari esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo Sua maesta' la Regina dei Paesi Bassi: W. F. van EEKELEN, Sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi H. J. Ch. RUTTEN Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente dei Paesi Bassi Sua maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: The Right Honourable Sir Geoffrey Howe Q.C.M. P., Segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1. L'articolo 79, secondo comma, lettera a), del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con l'aggiunta del comma seguente: "Il presente trattato non si applica alla Groenlandia".

Trattato-art. 2

Articolo 2. L'articolo 131, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' completato con la menzione della Danimarca.

Trattato-art. 3

Articolo 3. 1. Nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 136-bis. - Gli articoli da 131 a 136 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato". 2. Il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia accluso al presente trattato e' allegato al trattato che istituisce la Comunita' economica europea. Il protocollo n. 4 relativo alla Groenlandia, allegato all'atto di adesione del 22 gennaio 1972, e' abrogato.

Trattato-art. 4

Articolo 4. L'elenco che figura all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' completato con la menzione della Groenlandia.

Trattato-art. 5

Articolo 5. L'articolo 198, terzo comma, lettera a), del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e' completato con l'aggiunta del comma seguente: "Il presente trattato non si applica alla Groenlandia".

Trattato-art. 6

Articolo 6. 1. Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1985. Qualora non tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data, il presente trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che avra' adempiuto per ultimo tale formalita'.

Trattato-art. 7

Articolo 7. Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. Fatto a Bruxelles, addi' tredici marzo millenovecentoottantaquattro.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA Articolo 1. 1. Il trattamento all'importazione nella Comunita' dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nella osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative ne' misure di effetto equivalente se le possibilita' di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate alla Comunita' sulla base di un accordo tra la Comunita' e l'autorita' competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per la Comunita'. 2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea qualsiasi misura relativa al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.

Protocollo-art. 2

Articolo 2. La Commissione propone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, le misure transitorie che ritiene necessarie in seguito all'entrata in vigore del nuovo regime per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti dalle persone durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alla Comunita' e la regolarizzazione della situazione in materia di contributi finanziari concessi dalla Comunita' alla Groenlandia durante questo stesso periodo.

Protocollo-art. 3

Articolo 3. Nell'allegato I della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 relativa all'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunita' economica europea e' aggiunto il seguente testo: -6. Comunita' distinta in seno al Regno di Danimarca. - Groenlandia.". Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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