LEGGE 22 dicembre 1984, n. 873
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di truppa della Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato trentacinque anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
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