DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 882
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, con scadenza 30 giugno 1985; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, riportato nel testo allegato.
PERTINI CRAXI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 53, foglio n. 1
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 833/78 PREMESSA ALLA CONVENZIONE PER LA MEDICINA GENERALE I medici iscritti negli elenchi per la medicina generale di cui all'art. 5 sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale e collaborano all'attuazione di un sistema nel quale, fermo restando il principio della libera scelta e del rapporto di fiducia, al medico di famiglia sono affidati compiti di medicina preventiva individuale, cura ed educazione sanitaria intesa come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. Nello stesso tempo, i medici di medicina generale collaborano ad elevare la qualita' dell'atto medico, nel rispetto delle indicazioni del Piano sanitario nazionale e dei Piani regionali. Art. 1. (Campo di applicazione) La presente convezione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra il servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di cui all'art. 4. I rapporti libero professionali che, ai sensi del successivo art. 35, i medici di medicina generale instaurano con le U.S.L. per lo svolgimento di attivita' a rapporto orario saranno regolati dall'accordo nazionale previsto dalla norma citata.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 2
Art. 2. (Incompatibilita) Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 4, il medico che si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a 38 ore settimanali risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato ([ex articoli 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e [48 legge 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48)); b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L. limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato; e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; f) operi come specialista in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionati con le U.S.L. soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43). Il medico che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica, non puo' acquisire scelte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 3
Art. 3. (Graduatoria) I medici da incaricare per l'espletamento delle attivita' disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte, annualmente a livello regionale. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di eta'. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 maggio, al comitato di cui al successivo art. 9 della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub lettera F), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. Il medico che sia gia' stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. Il comitato ex art. 9 sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 6, predispone entro il 31 luglio una graduatoria unica regionale, da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. La graduatoria e' resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro il 15 novembre successivo i medici interessati possono inoltrare allo stesso Comitato ex art. 9 istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. La graduatoria regionale e' approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dalla amministrazione regionale e comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 4
Art. 4 (Rapporto ottimale) Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3, cura la tenuta di un elenco dei medici convenzionati articolati per comuni o gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra determinazione della Regione. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti. Il medico operante in un Comune comprendente piu' U.S.L., fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'[art. 25 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma puo' essere iscritto soltanto un medico per ogni mille residenti o frazione di mille superiore ai 500, detratta la popolazione, in eta' pediatrica, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimale esistenti a carico dei singoli medici gia' iscritti nell'elenco, derivino esse dalla applicazione dell'art. 7 o dalla volonta' dei medici; questi, tuttavia, non possono fissare per se' stessi massimale inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile prima della scadenza del presente accordo. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale di cui al primo e secondo comma, deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 5
Art. 5. (Conferimento degli incarichi e iscrizione negli elenchi) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui al precedente art. 4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti: a) i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 4 ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarichi di guardia medica; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. Gli aspiranti devono presentare separate domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullita' delle domande stesse, le eventuali altre localita' carenti per le quali intendono concorrere. Ai fini del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: 1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 3; 2) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al presente punto 2) l'avere acquisito, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda per l'inclusione nella graduatoria e il conferimento dell'incarico, un rapporto di lavoro dipendente a titolo precario purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso; 3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianita' di iscrizione negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo. Il medico interpellato deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza, deve: - aprire nella localita' carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 34 lettera b) e darne comunicazione alla U.S.L.; - trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. Le Unita' sanitarie locali, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 34. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 2 comporta cancellazione dall'elenco. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'art. 8. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, verificata dal Comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. puo' conferire a un medico scelto nel rispetto delle graduatorie un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessera' nel momento in cui sara' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Ai medici di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui al successivo art. 34. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione. Il medico in servizio militare di leva puo' ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico di medicina generale deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.
Accordo Collettivo Nazionale rapporti medici di medicina generale- art. 6
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