DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 883
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, con scadenza 30 giugno 1985; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri: Decreta: E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, riportato nell'allegato stesso.
PERTINI CRAXI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 53, foglio n. 2
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 Art. 1. (Campo di applicazione) I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente Accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva da 0 a 12 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita' psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionale e regionali. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta. Regola altresi' le modalita' di espletamento di eventuali rapporti libero-professionali che saranno messi in atto dalle U.S.L. con i medici specialisti in pediatria iscritti negli elenchi di cui all'art. 5, al fine di assicurare la piu' capillare diffusione dell'attivita' pediatrica espletata nelle strutture a gestione diretta delle U.S.L.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 2
Art. 2. (Incompatibilita) Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), e' incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 il medico che si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a 38 ore settimanali risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato ([ex art. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e [48 legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48)); b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L. limitatamente all'ambito territoriale nel quale puo' acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attivita' di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'[art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43); h) abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato a tempo pieno secondo quanto previsto dall'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-20;761~art35). Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettivita' non puo' acquisire scelte di familiari in eta' pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettivita' stessa.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 3
Art. 3. (Graduatorie) I pediatri che aspirano ad essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 e che non abbiano compiuto il 50° anno di eta' alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono entro il 30 aprile di ogni anno, inviare al Comitato di cui all'art. 9 domanda conforme allo schema allegato (all'. B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati. Si prescinde dal requisito del limite di eta' per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano iscritti in altra regione negli elenchi dei pediatri di libera scelta. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con la legge sul bollo. Il Comitato, in base ai titoli e ai criteri di valutazione di cui all'art. 6, redige entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale valida per l'anno successivo. La graduatoria deve essere resa pubblica sul bollettino ufficiale della Regione entro il 15 settembre. I pediatri interessati possono inoltrare al Comitato stesso entro il 15 ottobre eventuale istanza di riesame della graduatoria. La graduatoria regionale e' approvata in via definitiva entro il 15 novembre dalla Giunta Regionale e notificata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui all'art. 4. I pediatri collocati nella graduatoria regionale valida per l'anno di riferimento, possono presentare separate domande alle UU.SS.LL. competenti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle zone carenti sul bollettino, per una o piu' di esse, indicando in ciascuna domanda, pena la esclusione dalla graduatoria, le eventuali localita' carenti richieste. Le domande di cui al comma precedente possono essere inoltrate dai pediatri gia' iscritti negli elenchi di altri Comuni o diversi ambiti territoriali della Regione, definiti ai sensi del successivo art. 4, che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di guardia medica. L'U.S.L. provvedera' ad inserire nell'elenco della zona in via prioritaria i pediatri di cui al comma precedente ed in caso di piu' concorrenti quelli con maggiore anzianita' di specializzazione. Esaurite tali domande si procedera' all'inserimento del concorrente che ha il maggior punteggio nella graduatoria regionale. Esaurita la graduatoria, nelle zone in cui non sia stato ancora raggiunto il rapporto ottimale e fino al completamento dello stesso, possono essere in qualsiasi momento, inseriti negli elenchi a domanda: 1) i medici in possesso del titolo prescritto, che siano iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale. Tali medici possono conservare le scelte di assistibili in eta' non pediatrica per la durata di sei mesi; i compensi relativi a tali scelte sono quelli stabiliti dall'accordo collettivo per i medici di medicina generale; 2) altri pediatri che non abbiano superato il 60° anno di eta' e non versino in posizione di incompatibilita', graduati seguendo i criteri previsti per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 5. L'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno di competenza. Requisiti per l'iscrizione nella graduatoria di cui al 2° comma del presente articolo sono: a) il possesso del diploma di specializzazione o, in mancanza, dell'attestato di conseguita libera docenza in "pediatria" o "clinica pediatrica" o "pediatria e puericultura" o "patologia clinica pediatrica" o "patologia neonatale" o "puericultura"; b) in carenza dei titoli di cui alla precedente lettera a) requisito equivalente per l'iscrizione nella graduatoria e' una dichiarazione scritta, rilasciata dal legale rappresentante dell'U.S.L. o dal Rettore dell'Universita' attestante il servizio di ruolo, per la durata minima di cinque anni nell'ultimo decennio, nella disciplina per la quale si concorre.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 4
Art. 4. (Rapporto ottimale) Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3, cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per Comuni, gruppi di Comuni o Distretti sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione della Regione. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione residente non inferiore a 4.500 abitanti. Il pediatra operante in un Comune comprendente piu' U.S.L., fermo restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestira' la posizione amministrativa del sanitario, puo' acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'[art. 25, comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com3). Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma e' determinato, per quanto riguarda il primo pediatra da iscrivere nell'elenco, in base al rapporto di un medico per 600, o frazione superiore a 300 assistibili residenti in eta' compresa fra 0 e 6 anni. Per i successivi inserimenti, il numero dei medici da iscrivere, sempre sulla base del rapporto di uno a 600, o frazione superiore a 300, e' determinato con riguardo alla popolazione residente di eta' compresa tra 0 e 12 anni, detratti i massimali teorici dei pediatri gia' inseriti nonche' le scelte di assistibili in eta' pediatrica in carico ai medici generici. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale di cui al primo e secondo comma deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 5
Art. 5. (Iscrizione negli elenchi) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi del 6° comma dell'art. 3, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve: - aprire nella localita' carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 34 e darne comunicazione alla U.S.L.; - trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune; - iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la localita' assegnatagli, se e' iscritto in altra provincia. Le Unita' Sanitarie Locali, avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneita' dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 34. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneita' dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la facolta' delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneita' dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 34. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2 comporta la cancellazione dall'elenco. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi e' adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'art. 8. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, verificata dal Comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. puo' conferire ad un medico scelto nel rispetto delle graduatorie un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessera' al momento in cui sara' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui al successivo art. 34, con esclusione dell'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto puo' proseguire l'attivita' nei confronti degli assistiti gia' in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione. Il medico in servizio militare di leva puo' ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici- art. 6
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.