DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 884

Type DPR
Publication 1984-10-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le Unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionali dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, con scadenza 30 giugno 1985; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, riportato nel testo allegato.

PERTINI CRAXI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1934

Atti di Governo, registro n. 53, foglio n. 3

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PREAMBOLO Le parti legittimate alla stipula dell'Accordo Nazionale Unico per la medicina specialistica ambulatoriale, visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si danno reciprocamente atto che nel nuovo assetto del S.S.N. e' affidato un ruolo fondamentale ai poliambulatori pubblici che operano nel territorio al servizio della collettivita'. Tale ruolo si estrinseca: - garantendo all'utente continuativamente ed in via prioritaria la risposta efficace, efficiente e tempestiva ad ogni esigenza di carattere specialistico che non necessiti di ricovero ospedaliero; - realizzando l'integrazione dell'assistenza medica di base ed i compiti alternativi dell'assistenza medica ospedaliera; - assicurando, attraverso il coordinamento e l'integrazione con le altre strutture sanitarie esistenti sul territorio, tutti gli interventi unitari e globali di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Ai medici specialisti a rapporto convenzionale che operano nei predetti presidi e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale sotto l'aspetto gerarchico; essi partecipano ai processi collaborativi promossi dalle U.S.L., fermi restando i livelli di responsabilita' e le esigenze funzionali del Servizio. Cio' premesso, le parti convengono che il rapporto gia' intercorrente tra i medici specialisti ambulatoriali e le Unita' Sanitarie Locali - ai sensi del precedente Accordo scaduto il 31 dicembre 1983 - a far data dal 1 gennaio 1984 sia regolamentato dal seguente Accordo Nazionale Unico. Art. 1. (Campo di applicazione) Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo e continuativo che si instaura nell'ambito del servizio sanitario nazionale tra le Unita' Sanitarie Locali e i medici specialisti per l'erogazione di prestazioni medico-specialistiche in forma diretta, sia a scopo diagnostico che a scopo curativo preventivo e di riabilitazione. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro o in piu' Unita' Sanitarie Locali. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri, devono avvalersi per l'erogazione delle prestazioni di cui al primo comma, di medici a rapporto di lavoro autonomo di cui al presente Accordo, con il mantenimento del numero di ore globali di attivita' complessivamente attivate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo e riservando a tale rapporto convenzionale di lavoro, fino al 30 giugno 1985 anche attraverso la mobilita', il 50% delle ore ritenute complessivamente necessarie per le future esigenze, tenuto conto delle previsioni del Piano Sanitario regionale. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui al presente comma, sono assunti previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 14. A tal Fine le UU.SS.LL. comunicano semestralmente al Comitato stesso gli elementi occorrenti per determinare l'ammontare complessivo delle ore risultanti dalle necessita' dei nuovi servizi. In sede di prima applicazione dell'Accordo, tali elementi verranno forniti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, unitamente a quelli relativi all'ammontare delle ore attivate a tale data, branca per branca. Nel computo di cui al precedente terzo comma, non rientrano le attivita' specialistiche ambulatoriali svolte dal personale dipendente a seguito di provvedimenti di ristrutturazione, riduzione e soppressione di presidi o servizi, previsti dai programmi delle UU.SS.LL.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 2

Art. 2. (Graduatorie - Domande e requisiti) Lo specialista o il medico equiparato, qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta su modello conforme all'allegato B) all'Ordine dei Medici della/e Provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico. Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di piu' Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici della Provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L. La domanda deve essere corredata dal foglio notizie compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' dalla documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il 50° anno di eta'; b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'Albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei medici di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti Accordi; c) possedere il titolo per l'inclusione delle graduatorie delle specialita' previste nell'allegato A. Il titolo e' rappresentato: - dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita' come indicato nell'allegato A, il cui possesso e' attestato dall'Ordine dei medici; oppure in mancanza: - da una dichiarazione scritta, rilasciata dal legale rappresentante dell'U.S.L. o dal Rettore dell'Universita' attestante il servizio di ruolo, per la durata minima di cinque anni nell'ultimo decennio, nella disciplina per la quale si concorre o in disciplina equipollente ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella A con esclusione delle branche di radiologia e anestesiologia; - da una dichiarazione scritta rilasciata dal legale rappresentante della U.S.L. e/o di Enti previdenziali e/o di Enti locali attestante la posizione di ruolo o di contratto di impiego nell'ultimo decennio, presso i servizi svolgenti attivita' continuativa di medicina legale e delle assicurazioni, per la durata minima di cinque anni. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportano modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei medici di appartenenza in calce al foglio notizie.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 3

Art. 3. (Incompatibilita) Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), non e' conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che non adotti le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso; e) operi a qualsiasi titolo nelle Case di Cura convenzionate con la U.S.L. La incompatibilita' di cui al punto e) non opera fino a che le U.S.L. non abbiano provveduto a garantire sia i mezzi idonei atti ad assicurare la continuita' terapeutica, sia, nell'ambito delle strutture pubbliche, l'esercizio professionale; f) svolga attivita' fiscali concomitanti presso la stessa U.S.L. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico. I provvedimenti di decadenza dell'incarico sono adottati dalla U.S.L. su proposta del Comitato di cui all'art. 13, sentito l'interessato. Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita' a condizione che non le eserciti nel periodo stesso. Per le attivita' convenzionate di medico generico o di pediatra di base, lo specialista ha diritto, per il periodo di prova, alla nomina di un sostituto di fiducia.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 4

Art. 4. (Limitazione di orario) Gli specialisti ambulatoriali, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 3, possono svolgere attivita' specialistica ambulatoriale per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita' non superino il tetto di 48 ore, assunto convenzionalmente come orario massimo di attivita' complessivamente effettuabile dallo specialista nell'arco di una settimana. Tenuto conto delle difficolta' di quantificare in termini di orario la posizione degli specialisti appresso elencati e salvo il disposto di cui al punto a) dell'art. 3, si conviene che agli stessi e' conferibile un incarico ambulatoriale, solo nella stessa branca, fino al limite di ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria: 1) proprietari, comproprietari, soci, azionisti, gestori, amministratori, direttori di poliambulatori, di laboratori per analisi cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di medicina nucleare e di radioterapia, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale: ore 10; 2) specialisti che svolgono attivita' in regime di convenzionamento esterno: ore 30.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 5

Art. 5. (Massimale orario) L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito, compresa l'attivita' extra moenia, per un orario massimo settimanale di 38 ore effettive fra tutte le UU.SS.LL., espletabili anche presso una sola U.S.L. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista presso tutte le U.S.L. il comitato di cui all'art. 13 tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti gli specialisti incaricati secondo la normativa del presente accordo, con indicazione dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della anzianita' dell'incarico ambulatoriale. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero di ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi le U.S.L. daranno comunicazione entro 10 giorni al Comitato di cui all'art. 13 e all'Ordine dei Medici della Provincia, indicandone la decorrenza. Il Comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo, sentite le U.S.L. e l'interessato, di ricondurre l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale alla misura massima prevista dal primo comma del presente articolo. Il Comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle U.S.L. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto della presente convenzione.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 6

Art. 6. (Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico) L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. 13, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. Per la riduzione o soppressione d'orario previste al comma precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora: a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche in regime di convenzionamento esterno in misura superiore all'anno precedente; b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso l'avvicendamento, del personale infermieristico in dotazione al presidio; c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature; d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista. Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del precedente primo comma, nonche' a quello cui fa riferimento il secondo comma, possono essere applicate le misure di mobilita' previste dal successivo art. 20. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato avra' comunque effetto non prima di 45 giorni dalla decisione del Comitato stesso che ne dara' comunicazione scritta all'interessato ed alla U.S.L. Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dell'incarico e del servizio e' ammessa opposizione al Comitato stesso entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Comitato, sentito l'interessato, formula parere definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso dandone comunicazione all'interessato e alla U.S.L. Il Comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, deferisce il caso alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza. Le assenze dal servizio per motivi di distacco sindacale non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. Agli specialisti ambulatoriali titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 alla data del 7 marzo 1984 l'incarico resta garantito definitivamente ad personam per ore ricoperte, per branca specialistica svolta, per modalita' d'accesso, ferma restando la possibilita' da parte del singolo di incrementare l'orario di attivita' in alto svolto.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 7

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