DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 885
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge 833/1978, un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, con scadenza 30 giugno 1985; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge 833/1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nel testo allegato.
PERTINI CRAXI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1984
Atti di Governo, registro n. 53, foglio n. 4.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI CON I MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA, AI SENSI DELL'ART. 48, LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 Art. 1. (Istituzione del servizio) Ciascuna Regione, sulla base delle proposte formulate dalle UU.SS.LL. e sentito il Comitato di cui al successivo art. 6, programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 2
Art. 2. (Incompatibilita) Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che: a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 250 e 132 scelte. Per la durata del presente accordo e' consentito ai medici incaricati di detenere un numero di scelte non superiore rispettivamente a 350 e 187 unita'. Tali sanitari peraltro ove dispongano di un numero di scelte superiore rispettivamente a 250 o 132, possono svolgere attivita' di guardia medica in forma attiva fino alla concorrenza della meta' del massimale orario settimanale di cui al successivo art. 4. Non e' consentito ai medici che si trovino nelle condizioni del presente punto a) autolimitare il proprio massimale; b) sia associato ai sensi della norma transitoria n. 3 dell'accordo con i medici di medicina generale o della norma transitoria n. 6 dell'accordo con gli specialisti pediatri di libera scelta di cui ai DD.PP.RR. 13 agosto 1981 e percepisca complessivamente compensi per un numero di scelte superiore ai limiti della lettera a) che precede; c) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; d) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica e' consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino a un massimo di 10 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non puo' superare la meta' del massimale di cui al successivo art. 4; e) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.; f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in strutture sanitarie di cui all'[art. 43 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); g) operi come dipendente o in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'[art. 43 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'esercizio di funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. non e' compatibile con l'esercizio contemporaneo delle attivita' di cui al presente accordo, limitatamente all'ambito territoriale dell'U.S.L. in cui tali attivita' debbano essere svolte. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta l'immediata decadenza dall'incarico, che e' pronunciata dalla U.S.L., sentito il Comitato ex art. 5. Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 4, l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 3
Art. 3. (Graduatorie e conferimento degli incarichi) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica che devono essere attribuiti ai sensi del presente accordo. Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione: a) i medici che siano gia' titolari di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al successivo comma risultino titolari di quell'incarico da almeno dodici mesi; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale. Gli aspiranti devono presentare separate domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullita' delle domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i quali intendono concorrere. Ai fini del conferimento degli incarichi i medici di cui alla lett. b) del precedente secondo comma sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: 1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui alla lettera b) del precedente secondo comma; 2) attribuzione di punti 6 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al presente punto 2, l'avere acquisito, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda per l'inclusione nella graduatoria e il conferimento dell'incarico, un rapporto di lavoro dipendente a titolo precario purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, in base all'anzianita' di incarico nei servizi di guardia medica; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui alla lett. b) dello stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo. Il medico avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato A, resa ai sensi dell'[art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario. Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A. In sede regionale si determineranno le modalita' piu' opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili in piu' UU.SS.LL. Nel caso di servizi svolti in forma di disponibilita', secondo quanto previsto dal successivo art. 11, sono conferiti incarichi a tempo determinato.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 4
Art. 4. (Massimale orario) Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore. Prima di far luogo alla procedura per il conferimento degli incarichi di cui al 3° comma del precedente art. 3, gli orari disponibili nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici gia' titolari, nell'ambito della U.S.L., di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nell'ambito della stessa U.S.L., fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno, tenendo presente che: - salvo quanto disposto dalla lettera d) dell'art. 2, l'orario massimo di 24 ore puo' essere assegnato al medico che per lo svolgimento di altre attivita', non abbia un impegno settimanale superiore a 10 ore; - l'orario settimanale di incarico e' proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 10 e fino ad un massimo di 26. Per esigenze del servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico puo' anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 5
Art. 5. (Comitato consultivo di U.S.L.) In ciascuna U.S.L. e' costituito un Comitato composto da: - il Presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede; - due membri designati dal Comitato di gestione della U.S.L.; - tre rappresentanti dei medici di cui due incaricati ai sensi delle norme di cui al presente accordo e uno designato dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. I due rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema elettorale previsto dall'art. 8 dell'accordo per la medicina generale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L. Il Comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attivita' contemplate dal presente accordo, nell'ambito territoriale di competenza. Esprime, altresi', parere obbligatorio nei casi di proposte di rinvio alla Commissione locale di disciplina.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 6
Art. 6. (Comitato consultivo regionale) In ciascuna regione e' istituito un Comitato composto da: - l'Assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con funzioni di Presidente; - cinque rappresentanti delle UU.SS.LL. della Regione designati dall'A.N.C.I.; - sei rappresentanti dei medici, dei quali quattro incaricati ai sensi del presente accordo e due designati dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente Comitato Consultivo di cui all'art. 9 dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. I quattro rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della Regione, con il sistema elettorale previsto dall'art. 9 dell'accordo per la medicina generale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal Componente piu' anziano di parte pubblica. La sede del Comitato e' indicata dalla Regione. Il Comitato esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della Regione inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo art. 18. Il Comitato formula proposte ed esprime parere, anche in riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal Presidente o da almeno 1/3 dei suoi Componenti. Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 7
Art. 7. (Istituzione, durata e funzionamento dei Comitati) (Spese per l'elezione dei rappresentanti medici) I comitati consultivi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi Comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo. I Comitati predetti sono validamente riuniti quando e' presente la maggioranza dei loro Componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. In fase di prima attuazione del presente accordo, qualora oggettive difficolta' impediscano la costituzione dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6, i compiti attribuiti ai medesimi sono demandati ai corrispondenti Comitati di cui all'Accordo nazionale per i medici di medicina generale. In caso di mancata costituzione anche di questi ultimi organismi, i compiti di cui sopra sono svolti, rispettivamente, dai Comitati di gestione delle U.S.L. e dai competenti organismi regionali. Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai Comitati di cui agli articoli 5 e 6, sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica. Il rimborso delle spese sostenute dagli Ordini dei medici avviene con le stesse modalita' di cui all'art. 36, comma 7°, dell'accordo per la medicina generale.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 8
Art. 8. (Commissioni di disciplina) I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza, in prima istanza, della Commissione locale di disciplina e, in caso di ricorso, della Commissione Regionale di disciplina, di cui agli articoli 11 e 12 dell'accordo per i medici di medicina generale. Per l'occasione le Commissioni di cui al comma precedente sono integrate rispettivamente da uno e da due rappresentanti dei medici di guardia designati per elezione al loro interno con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 5 e al secondo comma dell'art. 6 nominati rispettivamente dall'Ordine provinciale e dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici. Uguale integrazione sara' apportata alla componente di parte pubblica a cura rispettivamente del Comitato di Gestione della U.S.L. e dell'A.N.C.I. regionale. Si intendono qui richiamate tutte le norme procedurali che regolano il funzionamento delle Commissioni anzidette. Tuttavia, considerata l'esigenza di snellire i relativi procedimenti in rapporto alla peculiarita' dell'attivita' che i medici sono chiamati a prestare, si stabilisce che, in deroga alle procedure anzidette, la Commissione di disciplina di prima istanza deve pronunciarsi entro 15 giorni dal deferimento del medico; in caso di ricorso alla Commissione regionale, questa deve decidere entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, il quale deve essere presentato entro 5 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza.
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici addetti ai servizi di guardia medica- art. 9
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