DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 886

Type DPR
Publication 1984-10-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, con scadenza 30 giugno 1985; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' reso esecutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, riportato nel testo allegato.

PERTINI CRAXI Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1984

Atti di Governo, registro n. 53, foglio n. 5

Accordo Collettivo Nazionale per rapporti tra medici addetti alla Medicina dei Servizi-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DELLA "MEDICINA DEI SERVIZI" SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 48, DELLA LEGGE N. 833 DEL 22 DICEMBRE 1978 Art. 1. Sono transitoriamente confermate, fino al 30 giugno 1985 le "Norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo per l'espletamento di attivita' sanitaria non regolata da altre convenzioni ex art. 48 legge 833/78 nonche' per l'espletamento di attivita' di prevenzione di massa di cui all'art. 43 della convenzione unica nazionale dei medici generici e pediatri", sottoscritte il 22 novembre 1979, ai sensi della legge 349/77.

Accordo Collettivo Nazionale per rapporti tra medici addetti alla Medicina dei Servizi- art. 2

Art. 2. Le parti assumono l'impegno di avviare entro il mese di settembre 1984 la revisione globale della disciplina del rapporto contenuta nelle "norme" di cui all'art. 1, con l'obiettivo di adeguarla il piu' possibile, per istituti sia economici che normativi, alla natura libero-professionale propria del rapporto stesso, dedicando particolare attenzione anche alla materia delle incompatibilita' e alle norme per l'accesso agli incarichi nel settore.

Accordo Collettivo Nazionale per rapporti tra medici addetti alla Medicina dei Servizi- art. 3

Art. 3. Ai medici che alla data del 27 luglio 1984, risultino regolarmente e formalmente incaricati a tempo indeterminato secondo le "norme" di cui all'art. 1 viene corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1984 un compenso orario di lire 9.700. Con decorrenza dal 1 settembre 1984 il compenso e' elevato a lire 12.750. Il disposto del comma precedente si estende anche ai medici iniettori e prelevatori titolari di incarico a tempo indeterminato presso i disciolti Enti mutualistici anteriormente alla data del 22 dicembre 1978.

Accordo Collettivo Nazionale per rapporti tra medici addetti alla Medicina dei Servizi- art. 4

Art. 4. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 24 - ultimo comma - della [legge 730/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730), scade il 30 giugno 1985.

Accordo Collettivo Nazionale per rapporti tra medici addetti alla Medicina dei Servizi-Dichiarazione a verbale

DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione al settore di quanto disposto dall'art. 24 della legge 27 dicembre 1983 n. 730 ed eventualmente concordare un regolamento per il funzionamento della Commissione di cui al citato art. 24.

Accordo Collettivo Nazionale per rapporti tra medici addetti alla Medicina dei Servizi-Elenco

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO PER LA MEDICINA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 833/78 SOTTOSCRITTO IL 27 LUGLIO 1984. Ministro della Sanita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEGAN Ministro del Tesoro p.d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARZI Ministro del Lavoro p.d . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEL SORDO Regioni: Toscana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VESTRI Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUIDOLIN Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIGLI Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONVERTINO Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.d. GIULIANI Piemonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAJARDI Molise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DI LAURA FRATTURA Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LORENZINI A.N.C.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BADIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIANCHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DI CARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FREDDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PANELLA U.N.C.E.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GONZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZIGRINO Federazione italiana medici. . . . . . . . . . . . . . . . POGGIOLINI Medicina generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BONI Associazione nazionale medici condotti . . . . . . . . . . . . TRECCA Sindacato nazionale autonomo medici italiani . . . . . . . . ANZALONE segue elenco firmatari "Medicina dei servizi" Sindacato Unitario Medici Ambulatoriali italiani. . . . . . MELEANDRI Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. . . . . . . . . PARODI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa sensi dell'art. 48 della legge 833/78 in modo consultivo limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78, e' stato sottoscritto in data 30 luglio 1984 dalle Organizzazioni sindacali sottoelencate: C.G.I.L. - Funzione Pubblica coordinamento Medici. . . . . . . COMITE C.I.S.L. Medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PATRIZI C.U.M.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAMMANA S.U.M.I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SABETTI

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