LEGGE 21 dicembre 1984, n. 890
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Deposito della domanda internazionale
Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260. La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
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