DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1984, n. 905

Type DPR
Publication 1984-11-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Visto il proprio decreto 7 maggio 1958, n. 575, successivamente modificato con propri decreti 9 agosto 1967, n. 1343, 25 gennaio 1971, n. 69 e 2 luglio 1982, n. 632; Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1330; Visto il proprio decreto 14 giugno 1967, n. 554; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 814; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 182; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema; Riconosciuta la necessita' di apportare ulteriori modifiche a detto statuto; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla pubblicazione integrale del testo modificato dello stesso statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1984; Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto: Sono approvate le modifiche introdotte nello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne e' disposta la pubblicazione del testo integrale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI CRAXI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1984

Registro n. 12 Partecipazioni statali, foglio n. 151

Allegato testo delle modificazioni-art. 1

TESTO DELLE MODIFICAZIONI Art. 1. - L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge nel settore della produzione cinematografica realizzata anche mediante tecniche elettroniche (audiovisivi). L'attivita' dell'Ente dovra' tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale nel settore di cui al comma precedente, di qualita' artistica e culturale che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. L'Ente potra' costituire societa' per azioni aventi per oggetto l'esercizio, anche con le tecniche elettroniche, dell'industria cinematografica e delle attivita' connesse, assumere partecipazioni in societa' aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative. Fermi restando i compiti e le attribuzioni del Ministro delle partecipazioni statali previsti dalle leggi vigenti, l'Ente e' tenuto ad ottemperare alle direttive generali determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), a norma dell'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, nonche' agli atti di indirizzo e alle direttive del Ministro vigilante secondo il disposto dell'art. 13, terzo comma, ultima parte, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Allegato testo delle modificazioni-art. 2

Art. 2. - Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio sindacale.

Allegato testo delle modificazioni-art. 3

Art. 3. - ((Il presidente e' nominato con le modalita' previste dall'[art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art3))). Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e da' esecuzione alle relative deliberazioni.

Allegato testo delle modificazioni-art. 4

Art. 4. - Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il presidente; b) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; c) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; (( e) due esperti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo di cui uno scelto dal Ministro in una terna indicata dalla Commissione centrale per la cinematografia prevista dall'[art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art3);)) f) ((cinque esperti)) in direzione e organizzazione aziendale, ovvero aventi significative esperienze nel settore. La nomina e' disposta con decreto del Ministro delle partecipazioni statali su designazione, per le categorie da c) ad e), ((rispettivamente)) dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio ((almeno tre dei dieci membri)) devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto. Il consiglio consulta su problemi di programmazione culturale e su problemi concernenti l'occupazione ed il lavoro cinematografici, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentativi, nonche' delle organizzazioni professionali degli autori, degli artisti e dei critici cinematografici. La consultazione dei rappresentanti e dei sindacati avverra' anche su richiesta dei sindacati stessi e dovra' comunque avere periodicita' annuale. Alle riunioni del consiglio partecipa, con voto consultivo, anche il direttore generale dell'Ente. Per gravi motivi di pubblico interesse il consiglio puo' essere sciolto con decreto del Ministro delle partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre un anno.

Allegato testo delle modificazioni-art. 5

Art. 5. - Il consiglio e' preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al consiglio deliberare: a) sul bilancio e sul costo economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale; b) sul riparto degli utili; c) sull'emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento; d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; e) sulle proposte di modificazioni dello statuto; f) sulla nomina e revoca del direttore generale. Il consiglio puo', di volta in volta, delegare al presidente o a uno o piu' degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando pero' i limiti della delega che non puo' in ogni caso avere durata superiore a un anno.

Allegato testo delle modificazioni-art. 6

Art. 6. - Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritiene necessario e, in ogni caso, almeno una volta al mese; deve essere altresi' convocato, ove ne facciano richiesta almeno ((cinque membri)). Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di ((almeno sei membri.)) ((In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal membro designato nell'ambito della terna di esperti di cui all'art. 4, lettera e), o, in assenza di quest'ultimo, dal piu' anziano dei membri presenti.)) Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti presenti; in caso di parita', prevale il voto di chi presiede.

Allegato testo delle modificazioni-art. 7

Art. 7. - Il collegio sindacale e' costituito come segue: a) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede; b) un funzionario del Ministero del tesoro; (( c) un esperto in contabilita' pubblica designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;)) d) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Almeno uno dei due componenti scelti tra i liberi professionisti deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Sono nominati anche tre sindaci supplenti scelti fra le categorie di cui alle lettere a), b) e c). I sindaci sono nominati con decreto del ministro delle partecipazioni statali su designazione, per le categorie b) e c), ((rispettivamente)) dei Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo. Essi durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio, almeno due dei componenti del collegio sindacale saranno scelti fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto.

Allegato testo delle modificazioni-art. 8

Art. 8. - I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione; attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. Il collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Allegato testo delle modificazioni-art. 9

Art. 9. - Assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259).

Allegato testo delle modificazioni-art. 10

Art. 10. - La vigilanza sulla gestione dell'Ente e' esercitata dal Ministro delle partecipazioni statali. Le deliberazioni del consiglio, indicate nella lettera e) del secondo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro delle partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Allegato testo delle modificazioni-art. 11

Art. 11. - L'esercizio dell'Ente e' regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministero delle partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Alla relazione del consiglio di amministrazione dovra' essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera e delle aziende inquadrate nell'Ente.

Allegato testo delle modificazioni-art. 12

Art. 12. - Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione. Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite sono destinati: il 20% alla formazione di un fondo di riserva ordinarie per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio; il 15% per incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso; il residuo 65% al Tesoro dello Stato.

Allegato testo delle modificazioni-art. 13

Art. 13. - I rapporti fra l'Ente e propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di societa' o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche. Visto, il Ministro delle partecipazioni statali DARIDA

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