LEGGE 19 novembre 1984, n. 948
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.
Art. 2
Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.
Art. 3
La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 e' subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione. In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 4
Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere. La profondita' della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, e' di 25 chilometri dalla frontiera. Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia e' calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.
Art. 5
Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che puo' all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.
Art. 6
Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
VIZZINI, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
CONVENTION-CADRE EUROPEENNE sur la cooperation transfrontaliere des collectivites ou autorites territoriales Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE-QUADRO EUROPEA sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione. Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri e di promuovere la cooperazione tra essi; Considerando che ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto del Consiglio d'Europa questo scopo sara' conseguito principalmente con la conclusione di accordi nell'ambito amministrativo; Considerando che il Consiglio d'Europa mira ad assicurare la partecipazione delle collettivita' o autorita' territoriali d'Europa alla realizzazione del suo scopo; Considerando l'importanza che puo' rivestire per il raggiungimento di questo obiettivo la cooperazione delle collettivita' o autorita' territoriali di frontiera in materie quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti ai cittadini e l'aiuto reciproco in caso di sinistri; Considerando che dall'esperienza acquisita consegue che la cooperazione dei poteri locali e regionali d'Europa e' di natura tale da permettere un migliore assolvimento della loro missione ed e' in particolare suscettibile di contribuire a valorizzare e a incrementare lo sviluppo delle regioni di frontiera; Decisi a favorire per quanto possibile questa cooperazione e a contribuire cosi' al progresso economico e sociale delle regioni di frontiera e alla solidarieta' che unisce i popoli europei. Hanno stabilito quanto segue: ARTICOLO 1 Ogni Parte contraente s'impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontalieri tra le collettivita' o autorita' territoriali che dipendono dalla sua giurisdizione e le collettivita' o autorita' territoriali dipendenti dalla competenza di altre Parti contraenti. Essa s'adoperera' a promuovere la conclusione degli accordi e intese che si renderanno necessari a tal fine, nel rispetto delle norme costituzionali proprie di ciascuna Parte.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2. 1. Nella presente Convenzione e' considerata cooperazione transfrontaliera ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettivita' o autorita' territoriali dipendenti da due o da piu' Parti contraenti, nonche' la conclusione di accordi e intese utili a tal fine. La cooperazione transfrontaliera sara' esercitata nel quadro delle competenze delle collettivita' o autorita' territoriali, quali sono definite dal diritto interno. L'ambito e la natura di queste competenze non sono determinati dalla presente Convenzione. 2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "collettivita' o autorita' territoriali", si riferisce alle collettivita', autorita' o organismi che esercitano funzioni locali e regionali e che sono considerati tali nel diritto interno di ciascuno Stato. Tuttavia, ogni Parte contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, designare le collettivita', autorita' o organismi, gli oggetti e le forme ai quali essa intenda limitare il campo di applicazione o che essa intenda escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti contraenti agevoleranno, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2, le iniziative delle collettivita' ed autorita' territoriali che prendano in considerazione gli schemi di intesa tra collettivita' e autorita' territoriali elaborati nel quadro del Consiglio d'Europa. Esse potranno, se lo stimeranno necessario, prendere in considerazione i modelli d'accordi interstatali, bilaterali o plurilaterali messi a punto in seno al Consiglio d'Europa e destinati ad agevolare la cooperazione tra le collettivita' e le autorita' territoriali. Le intese e gli accordi da concludere potranno in particolare ispirarsi ai modelli e schemi d'accordi, di statuti e di contratti allegati alla presente Convenzione numerati da 1.1 a 1.5 e da 2.1 a 2.6, con gli adattamenti resi necessari dalla situazione particolare propria a ciascuna Parte contraente. Questi modelli e schemi di accordi, di statuti e di contratti, essendo di natura indicativa, non hanno valore contrattuale. 2. Nel caso in cui stimino necessario concludere accordi interstatali, le Parti contraenti possono in particolare fissare l'ambito, le forme e i limiti entro i quali hanno la possibilita' di agire le collettivita' e autorita' territoriali interessate alla cooperazione transfrontaliera. Ogni accordo puo' parimenti definire le collettivita' o organismi ai quali si applica. 3. Le disposizioni che precedono non intaccano la facolta' delle Parti contraenti di ricorrere di comune accordo ad altre forme di cooperazione transfrontaliera. Ugualmente le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate tali da rendere privi d'effetto gli accordi di cooperazione gia' esistenti. 4. Gli accordi e le intese saranno conclusi nel rispetto delle competenze previste dal diritto interno di ogni Parte contraente in materia di relazioni internazionali e di orientamento politico generale, come pure nel rispetto delle norme di controllo o di tutela alle quali sono soggette le collettivita' o autorita' territoriali. 5. A tal fine, ogni Parte contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le autorita' che, secondo il suo ordinamento interno, sono competenti ad esercitare il controllo o la tutela nei confronti delle collettivita' e autorita' territoriali interessate.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4. Ogni Parte contraente si adoperera' a risolvere le difficolta' di ordine giuridico, amministrativo o tecnico che siano di natura tale da ostacolare lo sviluppo e il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e si consultera', per quanto necessario, con la o con le altre Parti contraenti interessate.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5. Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti esamineranno l'opportunita' di accordare alle collettivita' o autorita' territoriali che vi partecipano le stesse agevolazioni date in caso di cooperazione esplicantesi nell'ambito interno.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6. Ogni Parte contraente dara' per quanto possibile tutte le informazioni che le sono richieste da un'altra Parte contraente allo scopo di agevolare l'adempimento da parte di questa degli obblighi che le incombono in virtu' della presente Convenzione.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7. Ogni Parte contraente curera' che le collettivita' o autorita' territoriali interessate siano informate dei mezzi di azione che sono loro offerti dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8. 1. Le Parti contraenti trasmetteranno al Segretario Generale ogni opportuna informazione relativa agli accordi e alle intese considerate all'articolo 3. 2. Ogni proposta fatta da una o piu' Parti contraenti allo scopo di completare o di sviluppare la Convenzione o i modelli di accordi e di intese sara' trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questi la sottoporra' al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che decidera' sugli sviluppi da darle.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a condizione che almeno due degli Stati che hanno adempiuto questa formalita' abbiano una frontiera comune. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o di approvazione.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri potra' decidere, all'unanimita' dei voti espressi, d'invitare ogni Stato europeo non membro a aderire alla presente Convenzione. Questo invito dovra' ricevere l'approvazione espressa di ognuno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Convenzione - art. 11
ARTICOLO 11. 1. Ogni Parte contraente potra', per quel che la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' ricevuta la notificazione dal Segretario Generale.
Convenzione - art. 12
ARTICOLO 12. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' al suo articolo 9; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 o del paragrafo 5 dell'articolo 3; e) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la denuncia produrra' i suoi effetti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Madrid, il 21 maggio 1980, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione. (Seguono le firme).
Allegato
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