LEGGE 19 novembre 1984, n. 949

Type Legge
Publication 1984-11-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.

Art. 2

Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3

Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti. I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3. Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3, sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia. Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

SCALFARO, Ministro dell'interno

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION EUROPEENNE Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE EUROPEA sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Visto il numero considerevole di incidenti stradali e la gravita' delle loro conseguenze; Ritenendo che e' della massima importanza per la sicurezza della circolazione combattere le infrazioni stradali con mezzi adeguati; Ritenendo che oltre alle altre misure di carattere preventivo o repressivo, la decadenza dal diritto di guidare veicoli a motore costituisce a tale fine un mezzo efficace; Ritenendo che l'aumento della circolazione internazionale giustifica una intensificazione degli sforzi tendenti ad armonizzare le legislazioni nazionali e ad assicurare ai provvedimenti che pronunciano la decadenza dal diritto di guidare degli effetti fuori dello Stato che li ha ordinati; Considerando che tale cooperazione e' gia' stata auspicata nella Risoluzione (71) 28 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla decadenza dal diritto di guidare un veicolo a motore; Considerando che il fine del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi Membri, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Ai sensi della presente Convenzione: a. l'espressione "decadenza dal diritto di condurre" (qui di seguito in forma abbreviata: "la decadenza") indica ogni misura definitiva avente lo scopo di restringere il diritto di condurre del conducente che ha commesso una infrazione stradale. Tale misura puo' consistere tanto in una pena principale - o accessoria - che in una misura di sicurezza che sia stata adottata da una autorita' giudiziaria o da una autorita' amministrativa; b. l'espressione "infrazione stradale" indica ogni infrazione prevista nell'elenco intitolato "Fondo comune di infrazioni stradali", allegato alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. La Parte Contraente che ha pronunciato la decadenza ne da' avviso senza indugio alla Parte Contraente che ha rilasciato la patente di guida nonche' a quella sul territorio della quale risiede abitualmente l'autore dell'infrazione.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3. La Parte Contraente che e' stata avvertita di tale decisione puo' pronunciare, a norma della propria legge, la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare, se i fatti e le circostanze che hanno motivato l'intervento dell'altra Parte Contraente fossero avvenuti sul proprio territorio.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. Qualora le sia stato richiesto, la Parte Contraente che ha ricevuto la notificazione deve far conoscere il seguito che vi e' stato dato.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. La presente Convenzione non limita il diritto delle Parti Contraenti di applicare le misure previste dalla propria legge.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6. 1. Le Parti Contraenti faranno conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le autorita' abilitate a trasmettere e a ricevere le notificazioni previste dall'articolo 2 nonche' ogni altra comunicazione che derivi dall'applicazione della presente Convenzione. 2. Queste notificazioni debbono essere accompagnate da una copia munita di certificazione di conformita' della decisione che pronuncia la decadenza con l'esposizione dei fatti. 3. Se la Parte Contraente alla quale la notificazione viene fatta ritiene che le informazioni fornite sono insufficienti per consentirle di applicare la presente Convenzione, chiede il supplemento di informazioni necessario ed eventualmente comunicazione di una copia degli atti processuali, munita di certificazione di conformita'.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7. Le Parti Contraenti estendono le loro norme di assistenza reciproca internazionale in materia penale alle misure necessarie alla applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8. 1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente articolo, non puo' essere pretesa la traduzione delle notificazioni e dei documenti allegati. 2. Ciascuno Stato puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di esigere che le notificazioni e i documenti allegati gli siano indirizzati unitamente ad una traduzione nella propria lingua, o ad una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella di tali lingue che esso indichera'. Le altre Parti Contraenti possono applicare il principio della reciprocita'.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9. I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da ogni formalita' di legalizzazione.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10. Le Parti Contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11. 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata, accettata od approvata. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera', la accettera' o l'approvera' successivamente, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare gli Stati membri che non sono membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13. 1. Ciascuno Stato puo', all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il territorio o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo che precede potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14. 1. Se due o piu' Parti Contraenti stabiliscono o stabiliranno le loro relazioni sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare di reciprocita' che impone loro degli obblighi piu' estesi, esse avranno la facolta' di regolare i loro rapporti reciproci in materia basandosi esclusivamente su tali ordinamenti. 2. Le Parti Contraenti che escludessero dai loro rapporti reciproci l'applicazione della presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, indirizzeranno a tal fine una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15. 1. Ciascuna Parte Contraente potra', per quanto la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) ogni deposito di strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 11; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8; f) ogni dichiarazione e notificazione ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13; g) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14; h) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17. La presente Convenzione e le dichiarazioni e notificazioni che essa autorizza si applicheranno soltanto alle infrazioni stradali commesse successivamente alla sua entrata in vigore tra le Parti Contraenti interessate. In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1976, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti. (Seguono le firme)

Convenzione - Allegato

ALLEGATO FONDO COMUNE DI INFRAZIONI STRADALI 1. Omicidio involontario o ferite involontarie causate nel settore della circolazione stradale. 2. "Reato di fuga", cioe' violazione degli obblighi che incombono ai conducenti dei veicoli in seguito a un incidente stradale. 3. Guida di un veicolo da parte di una persona: a) in stato di ubriachezza o sotto l'influenza dell'alcool; b) sotto l'influenza di stupefacenti o di prodotti aventi analoghi effetti; c) inabile in seguito a un'eccessiva fatica. 4. Guida di un veicolo a motore non coperto da un'assicurazione che garantisca la responsabilita' civile per i danni causati a terzi in seguito all'uso di tale veicolo. 5. Rifiuto di ottemperare alle ingiunzioni di un agente autorizzato in merito alla circolazione stradale. 6. Inosservanza delle norme riguardanti: a) la velocita' dei veicoli; b) la posizione dei veicoli in movimento e il loro senso di marcia, il passaggio agli incroci, il sorpasso, il cambiamento di direzione e l'attraversamento dei passaggi a livello; c) le precedenze; d) la priorita' di circolazione di alcuni veicoli, ad esempio i veicoli dei vigili del fuoco, le ambulanze, i veicoli della polizia; e) inosservanza dei segnali stradali e della segnaletica orizzontale, in particolare del segnale "Stop"; f) la sosta e la fermata dei veicoli; g) l'accesso di veicoli o di categorie di veicoli ad alcune strade, in particolare in ragione del loro peso e delle loro dimensioni; h) l'attrezzatura di sicurezza dei veicoli e del loro carico; i) la segnaletica dei veicoli e del loro carico; j) l'illuminazione dei veicoli e l'uso delle luci; k) il carico e la capienza dei veicoli; l) l'immatricolazione dei veicoli, la targa e la sigla distintiva della nazionalita'. 7. Mancanza di autorizzazione legale alla guida.

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