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LEGGE 19 novembre 1984, n. 950

Current text a fecha 1985-01-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980: a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale; b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi.

Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. CONVENZIONE relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di fissare delle norme comuni relative al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all'estero, tenendo presente la Raccomandazione relativa al diritto di matrimonio adottata a Vienna l'8 settembre 1976 dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. Ciascuno Stato Contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacita' matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione vengono assimilati ai cittadini di uno Stato Contraente i profughi e gli apolidi il cui status personale e' regolato dalla legge di detto Stato.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3. Le indicazioni che devono essere riportate nel certificato sono scritte in carattere latino stampatello; possono essere inoltre scritte nei caratteri della lingua dell'autorita' che rilascia il certificato.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. 1. Le date devono essere scritte in cifre arabe e indicare, nell'ordine, sotto le abbreviazioni Jo, Mo e An, il giorno, mese ed anno. Il giorno e il mese devono essere indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell'anno vengono indicati con cifre da 01 a 09. 2. I nomi dei luoghi menzionati nel certificato devono essere seguiti dal nome dello Stato in cui si trovano qualora detto Stato sia diverso da quello dell'autorita' che rilascia il certificato. 3. Devono essere usati solo i seguenti simboli: per indicare il sesso maschile, la lettera M; il sesso femminile la lettera F; per indicare la cittadinanza, le lettere usate per indicare lo Stato d'immatricolazione delle automobili; per indicare la condizione di profugo, le lettere REF; per indicare la condizione di apolide, le lettere APA. 4. Qualora un precedente matrimonio sia stato sciolto, nella casella 12 del certificato devono essere menzionati il cognome e i nomi dell'ultimo coniuge nonche' la data, il luogo e il motivo dello scioglimento. Per indicare il motivo dello scioglimento devono essere usati solo i seguenti simboli: in caso di decesso, la lettera D; in caso di divorzio, le lettere DIV; in caso di annullamento, la lettera A; in caso di scomparsa, le lettere ABS.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. Se l'autorita' competente non e' in grado di riempire le caselle o alcune di esse, detta casella o delle caselle devono essere annullate con trattini.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6. 1. Sulla facciata anteriore del certificato le rubriche fisse, escluse le abbreviazioni previste dall'articolo 4 per quanto riguarda le date, sono stampate almeno in due lingue, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato che rilascia il certificato ed in francese. 2. Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, nonche' nella lingua inglese. 3. Sul retro di ciascun certificato devono essere indicati: un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo; la traduzione delle rubriche fisse nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, se dette lingue non sono state utilizzate sulla facciata anteriore; una sintesi degli articoli 3, 4, 5 e 9 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorita' che rilascia il certificato. 4. Le traduzioni devono essere approvate dal Bureau della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7. I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell'autorita' che li rilascia. La loro validita' e' limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8. 1. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della adesione, gli Stati Contraenti indicheranno le autorita' competenti per il rilascio dei certificati. 2. Ogni successiva modifica verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9. Ogni modifica del certificato da parte di uno Stato deve essere approvata dalla Commissione Internazionale di Stato Civile.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10. I certificati sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalita' equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11. La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12. 1. La presente Convenzione, entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. La Convenzione entrera' in vigore, nei confronti dello Stato che la ratifichera', accettera', approvera' o vi aderira' dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13. Qualunque Stato potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14. Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15. 1. Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni altro momento successivo, potra' dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o piu' di detti territori. 2. Detta dichiarazione verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrera' in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della notifica. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16. 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17. 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data della relativa entrata in vigore; d) ogni denuncia della Convenzione e la data dell'entrata in vigore; e) ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 8. 2. Il Consiglio Federale Svizzero comunichera' al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verra' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verra' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verra' trasmessa, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verra' trasmessa altresi' al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. (Seguono le firme) 1. Stato 2. Servizio dello stato civile di........... 3. Certificato di capacita' matrimoniale valido sei mesi 4. In base ai documenti prodotti 5. Cognome 6. Nomi 7. Sesso 8. Cittadinanza 9. Data e luogo di nascita 10. Residenza abituale 11. Luogo e numero del registro di famiglia 12. Precedente matrimonio con Sciolto da il ....... a ........ 13. Puo' contrarre matrimonio all'estero con 5. Cognome 6. Nomi 7. Sesso 8. Cittadinanza 9. Data e luogo di nascita 10. Residenza abituale 11. Luogo e numero del registro di famiglia 12. Precedente matrimonio con Sciolto da il ....... a ........ 13. Data di rilascio Firma, timbro 14. Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide Certificato rilasciato in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980 Le iscrizioni vanno apposte in stampatello, in caratteri latini; esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell'autorita' che rilascia il certificato. Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese e anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09. Il nome delle localita' e' seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorita' rilascia il certificato. Se una casella o parte di una casella non puo' essere riempita, in essa devono essere posti dei trattini. Le modifiche e le traduzioni devono essere preventivamente approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.

Convention

CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. CONVENZIONE sulla legge da applicare ai cognomi e nomi Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di favorire l'unificazione del diritto relativo ai cognomi e nomi attraverso norme comuni di diritto internazionale privato, hanno convenuto le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1. 1. I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui e' cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. 2. In caso di cambiamento di nazionalita', viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalita'.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. La legge indicata dalla presente Convenzione viene applicata anche se si tratta della legge di uno Stato non Contraente.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3. Gli estratti degli atti di nascita devono indicare il cognome e i nomi del bambino.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. L'applicazione della legge indicata dalla presente Convenzione puo' essere esclusa solamente se e' palesemente incompatibile con l'ordine pubblico.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. 1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto si trovi nell'impossibilita' di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l'autorita' dalla quale dipende. 2. L'atto cosi' redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6. 1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato puo' riservarsi di applicare la sua legge nazionale qualora la persona interessata risieda abitualmente nel suo territorio. 2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo detta legge vale unicamente per lo Stato Contraente che ha fatto la riserva. 3. Non e' ammessa alcuna altra riserva. 4. Ciascun Stato parte della presente Convenzione potra', in qualunque momento, ritirare in tutto o in parte la riserva che aveva fatto. Il ritiro verra' notificato al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7. La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8. 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore, nei confronti dello Stato che la ratifichera', accettera', approvera' o vi aderira' dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9. Qualunque Stato potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione verra' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10. 1. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualunque altro momento successivo, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori, o a uno o piu' di detti territori, dei quali cura le relazioni internazionali. 2. Detta dichiarazione verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrera' in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata con notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11. 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limite di durata. 2. Ogni Stato parte della presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento, dopo la scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore, della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12. 1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli altri Stati aderenti alla presente Convenzione: a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione; c) ogni dichiarazione relativa alle riserve o al loro ritiro; d) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la relativa data di entrata in vigore; e) ogni denuncia della Convenzione e la data di entrata in vigore. 2. Il Consiglio Federale Svizzero comunichera' al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verra' depositato presso gli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verra' trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verra' inoltre inviata al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. (Seguono le firme)