← Current text · History

LEGGE 19 novembre 1984, n. 951

Current text a fecha 1985-01-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra Italia e Finlandia sui servizi aerei, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 17 all'accordo stesso.

Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

VISENTINI, Ministro delle finanze

SIGNORILE, Ministro dei trasporti

CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Agreement

Air services aggreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Finland Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato. ACCORDO sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia qui di seguito citati come Parti Contraenti; Essendo firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; Desiderando concludere un Accordo, in conformita' con, ed addizionale rispetto a, tale Convenzione allo scopo di regolamentare e promuovere i servizi aerei tra i loro rispettivi territori; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Definizioni). Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto: a) con il termine "la Convenzione" s'intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni Annesso adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione e ogni emendamento agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa relativamente a quegli Annessi ed emendamenti che siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti; b) il termine "autorita' aeronautiche" sta ad indicare: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso della Repubblica di Finlandia, il National Board of Aviation e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; c) il termine "compagnia aerea designata" sta ad indicare una compagnia aerea che e' stata designata ed autorizzata in conformita' con l'articolo 3 del presente Accordo; d) il termine "territorio" in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 2 della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "scalo per motivi non di traffico" hanno rispettivamente i significati loro attribuiti nell'articolo 96 della Convenzione.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2. (Concessione di diritti). 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari: a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare; b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico. 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione dell'Annesso al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le compagnie aeree designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta. 3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 2) del presente articolo dovra' essere inteso a conferire alla compagnia aerea di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto del territorio di tale altra Parte Contraente.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3. (Designazione delle Compagnie Aeree). 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea cosi' designata l'appropriata autorizzazione ad operare. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali autorita' all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione ad operare di cui al paragrafo 2) del presente articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini. 5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente e' stata in tal modo designata ed autorizzata, essa puo' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformita' con le disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4. (Revoca o sospensione dei diritti). 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo 2 del presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti: a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure b) nel caso in cui tale compagnia aerea non si conformi alle disposizioni legislative ed ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; oppure c) nel caso in cui la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte dal presente Accordo. 2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo 1 del presente articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative o di regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5. (Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste di bordo, ecc.). 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, cosi' come le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco), le parti di ricambio e il normale equipaggiamento esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, da dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni onere fiscale. 2. Saranno ugualmente esentati dai suddetti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi: a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e imbarcati sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente e destinati ad essere usati esclusivamente dagli aeromobili di detta compagnia aerea; b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nella effettuazione dei servizi concordati, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle autorita' di detta altra Parte Contraente e destinati ad essere usati e consumati esclusivamente nel corso del volo. 3. I materiali che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e, ove non vengano utilizzati, dovranno essere riesportati a meno che non ne sia permesso l'uso a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea, ovvero la loro importazione permanente conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo, che si applicano anche ai suddetti materiali usati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, vengono concesse su basi di reciprocita' e potranno essere soggette ad ottemperare a particolari formalita' normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6. (Principi che regolano la capacita'). 1. Alle compagnie aeree designate delle due Parti Contraenti verranno concesse eque e pari possibilita' di effettuare i servizi convenuti tra i loro rispettivi territori. 2. Nell'effettuazione dei servizi convenuti, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terra' conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi convenuti forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate. Esse dovranno avere come obiettivo primario di fornire ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' idonea a soddisfare le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il territorio dell'altra Parte Contraente. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea, verranno adottate in conformita' con i principi generali secondo cui la capacita' dovra' essere in relazione: a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea; b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa la compagnia aerea, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area; e c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7. (Effettuazione dei servizi convenuti). 1. Prima dell'inizio di ciascun periodo di traffico, le compagnie aeree designate delle due Parti Contraenti faranno una raccomandazione congiunta alle rispettive autorita' aeronautiche sulla capacita', ivi incluse le frequenze ed i tipi di aeromobili, che verra' fornita in relazione ai servizi convenuti. Ove le due compagnie aeree non riuscissero a concordare una raccomandazione congiunta, la questione verra' sottoposta alle autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti che si adopereranno al fine di risolvere la questione attraverso consultazioni tra loro. Le intese sulla capacita', sia a livello di compagnie aeree sia tra le autorita' aeronautiche, verranno raggiunte conformemente ai principi dell'articolo 6 del presente Accordo. In attesa di una intesa, la capacita' verra' mantenuta ai livelli esistenti. 2. La compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti dovra' sottoporre per l'approvazione le sue proposte di orari per ciascun periodo di traffico alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio della effettuazione dei servizi. Tali orari dovranno includere i tipi di servizi e di aeromobili da utilizzarsi, i voli in programma e ogni altra informazione pertinente.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8. (Tariffe). 1. Ai fini dei seguenti paragrafi, con il termine "tariffa" si intendono i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per le agenzie ed altri servizi ausiliari, escludendo pero' remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta. 2. Le tariffe da applicarsi da parte delle compagnie aeree di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre compagnie aeree. 3. Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle compagnie aeree designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre compagnie aeree che operano su tutta o parte della rotta, e tale accordo dovra', ogni qualvolta sara' possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei per l'elaborazione delle tariffe. 4. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte alla approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potra' essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette autorita'. 5. Tale consenso puo' essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorita' aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo 4) le Autorita' aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni. 6. Se una tariffa non puo' essere concordata in conformita' con il paragrafo 3) del presente articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformita' con il paragrafo 5) del presente articolo, una delle autorita' aeronautiche notifica all'altra autorita' aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno, dopo consultazione con le Autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato di cui considerino utile il parere, adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo. 7. Se le Autorita' aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo 4) del presente articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 6) del presente articolo, la disputa verra' risolta in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo. 8. Una tariffa fissata in conformita' con le disposizioni del presente articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa, conformemente alle stesse disposizioni.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9. (Leggi e regolamenti). 1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione sul, o alla partenza dal, proprio territorio di un aeromobile impegnato nella navigazione aerea internazionale, o relativi alle operazioni e alla navigazione di tale aeromobile allorche' si trovi sul proprio territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da detto aeromobile al momento del suo ingresso sul, o partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente. 2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione sul, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggio, carico o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena, verranno rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, carico o posta della compagnia aerea dell'altra Parte contraente all'ingresso sul, o alla partenza dal, e durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10. (Rappresentanza della Compagnia aerea). 1. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di mantenere sul territorio dell'altra Parte contraente, nei limiti imposti dalle leggi, regolamenti e requisiti amministrativi in vigore su detto territorio, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico che possa essere necessario per le esigenze di tale compagnia aerea designata. Tuttavia, se una compagnia aerea designata di una delle Parti contraenti ritenga necessario mantenere tali uffici e personale sul territorio dell'altra Parte contraente in luoghi diversi da quelli specificati nella sezione pertinente dell'Annesso al presente Accordo, o in luoghi diversi da quelli verso cui o da cui e' stata in altro modo autorizzata ad effettuare i servizi aerei internazionali di linea, tale compagnia aerea designata dovra' presentare una domanda in proposito alle autorita' competenti di tale altra Parte contraente. Tale domanda dovra' essere trattata senza indebiti ritardi e potra' essere respinta solo in circostanze eccezionali per motivi di sicurezza pubblica. 2. L'impiego del personale, di cui al paragrafo 1) del presente articolo, sara' soggetto alle leggi, ai regolamenti ed ai requisiti amministrativi relativi all'ammissione di persone e al loro soggiorno nel territorio della Parte contraente interessata.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11. (Trasferimento dei guadagni). 1. Ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento, in valuta convertibile, delle eccedenze dei propri introiti, rispetto alle spese, guadagnati sul proprio territorio da detta compagnia aerea relativamente alle vendite e/o al trasporto di passeggeri, carico e posta. 2. Tale trasferimento verra' effettuato sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti in vigore il giorno del trasferimento e, salvo i normali oneri bancari e relative procedure, non sara' soggetto ad alcun onere, limitazione, imposizione o ritardo. 3. Ogni qualvolta il sistema dei pagamenti tra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, tale accordo dovra' applicarsi.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12. (Consultazioni). 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dell'Annesso ad esso allegato. 2. Se una delle Parti contraenti riterra' opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' in qualsiasi momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in merito a tale modifica proposta, potranno essere sia verbali che per iscritto, e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti contraenti. 3. Qualora una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica dovra' essere concordata mediante consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Annesso, in conformita' con i paragrafi 2) e 3) del presente articolo, entrera' in vigore quando essa sara' stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13. (Risoluzione delle controversie). 1. In caso di controversie tra le Parti contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati. 2. Qualora le Parti contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti contraenti, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo che verra' designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sara' designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non e' designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale puo', su richiesta di una delle Parti contraenti, designare un arbitro o arbitri, a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sara' un cittadino di uno Stato terzo e agira' nelle vesti di Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo 2) del presente articolo.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14. (Conformita' con le convenzioni multilaterali). Se dovesse entrare in vigore una convenzione multilaterale nei confronti di entrambe le Parti contraenti, le disposizioni di tale convenzione prevarranno. Potranno tenersi, in conformita' all'articolo 12 del presente Accordo, delle consultazioni al fine di determinare la misura in cui il presente Accordo viene colpito dalle disposizioni di detta convenzione multilaterale.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15. (Fornitura di dati statistici). Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni simili relative al traffico svolto sui servizi convenuti dalle rispettive compagnie aeree designate.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16. (Terminazione). Una qualsiasi delle Parti contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica sara' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. In tale caso, l'Accordo cessera' di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17. (Entrata in vigore). Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni a partire dallo scambio di note diplomatiche che confermano l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali delle Parti contraenti per l'entrata in vigore del presente Accordo. In fede di cio' i sottoscritti, designati e debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare ad Helsinki, nella lingua inglese il 16 novembre 1981. (Seguono le firme)

Annesso

ANNESSO Sezione 1 La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica di Finlandia potra' effettuare i servizi aerei di linea sulla rotta seguente in entrambe le direzioni: Punti in Finlandia - Roma. Sezione 2 La compagnia aerea designata dal Governo della Repubblica italiana potra' effettuare i servizi aerei di linea sulla rotta seguente in entrambe, le direzioni: Punti in Italia - Helsinki. Sezione 3 I servizi aerei di linea di cui sopra non comprendono voli di solo carico.