LEGGE 19 novembre 1984, n. 952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 dell'accordo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
VISENTINI, Ministro delle finanze
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero
CARTA, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accord
ACCORD DE COOPERATION MARITIME ENTRE LA REPUBLIQUE D'ITALIE ET LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato. ACCORDO DI COOPERAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Desiderosi di promuovere lo sviluppo della navigazione marittima tra i loro due Paesi, Hanno deciso di concludere un Accordo e a tale scopo hanno nominato quali loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza Paolo Valfre' di Bonzo, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica italiana in Costa d'Avorio, Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, Sua Eccellenza Lamine Fadika, Ministro della Marina, I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, Hanno convenuto e firmato il seguente Accordo: ARTICOLO 1. (Obiettivi). Il presente Accordo ha l'obiettivo di sviluppare le relazioni marittime tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, di assicurare un miglior coordinamento del traffico e di prevenire qualunque misura che possa pregiudicare lo sviluppo delle navigazioni marittime tra i due Paesi. Dette relazioni si baseranno sui principi della parita' dei diritti, del reciproco vantaggio e della mutua assistenza.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2. (Definizioni). Ai fini del presente Accordo: 1. Per "Autorita' marittima competente" si intende il Ministero della Marina mercantile e i funzionari ai quali puo' delegare tutte o parte delle sue funzioni. 2. Per "nave della Parte contraente" si intende ogni nave mercantile e ogni nave dello Stato adibita a scopi commerciali immatricolate nel territorio di detta Parte e battenti la sua bandiera conformemente alla sua legislazione. 3. Per "Compagnia marittima nazionale" si intende ogni compagnia di navigazione marittima riconosciuta dalla competente autorita' marittima di ciascuna Parte. 4. Per "Membro dell'equipaggio" si intende il comandante e qualsiasi persona che esplichi a bordo della nave, durante la navigazione, un'attivita' connessa al funzionamento, al comando e alla manutenzione della nave e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3. (Nazionalita' delle navi e documenti di bordo). 1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti necessari attestanti la loro nazionalita', conformemente alla loro legislazione nazionale, saranno considerate navi di detta Parte contraente. 2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle competenti Autorita' di una delle Parti contraenti per le navi battenti la propria bandiera sono riconosciuti dall'altra Parte contraente. 3. Le navi di ciascuna Parte contraente munite di certificati di stazza, rilasciati secondo la legislazione vigente, non saranno sottoposte a nuova stazzatura nei porti dell'altra Parte. 4. In caso di modifica del sistema di misurazione della stazza da parte di una delle Parti contraenti, quest'ultima dovra' informarne l'altra Parte, al fine di poter determinare le condizioni di equivalenza.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4. (Trattamento delle navi nei porti). 1. Ciascuna Parte contraente accordera', nei suoi porti, alle navi dell'altra Parte, il medesimo trattamento previsto per le proprie navi per quanto riguarda la riscossione di diritti e tasse portuali, nonche' per quanto riguarda l'accesso ai porti, la liberta' di ingresso, di sosta e di uscita, la loro utilizzazione, ed ogni facilitazione concessa alla navigazione e alle operazioni commerciali per le navi, i loro equipaggi, i passeggeri e le merci. Tale disposizione si riferisce soprattutto all'assegnazione del posto di ormeggio e alle facilitazioni di carico e scarico. 2. Con l'accordo delle Autorita' competenti delle due Parti contraenti e alle condizioni da esse fissate di comune accordo, il trattamento previsto al precedente paragrafo verra' applicato anche alle navi battenti bandiera dei paesi terzi gestite da compagnie marittime nazionali delle due Parti.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5. (Semplificazione delle formalita'). 1. Le Parti contraenti prenderanno, nel quadro della propria legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie al fine di abbreviare, per quanto possibile, la sosta delle navi nei porti e di semplificare lo svolgimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore in detti porti. 2. Per quanto riguarda dette formalita', il trattamento accordato in un porto nazionale di una delle Parti sara' uguale a quello riservato alle navi battenti bandiera dell'altra Parte.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6. (Incidente in mare). Se una nave di una delle Parti contraenti subisce un'avaria od altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il suo carico beneficeranno nel territorio di detto Stato degli stessi diritti e benefici che vengono concessi alle navi e ai carichi nazionali. Il comandante, l'equipaggio ed i passeggeri, nonche' la nave ed il suo carico riceveranno tutto l'aiuto e l'assistenza necessari, allo stesso modo e alle stesse condizioni di cui beneficiano le navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati da una nave, che ha subito un incidente od altro sinistro, non saranno sottoposti ad alcun diritto doganale ne' ad altri diritti e tasse d'importazione, qualora si trovino allo stato di merce estera e comunque non siano destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altra Parte contraente. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7. (Trasferimento degli utili e degli altri introiti delle imprese marittime). Ciascuna Parte contraente accordera' alle imprese di navigazione marittima dell'altra Parte contraente il diritto di utilizzare, per poter effettuare dei pagamenti, gli utili e gli altri introiti realizzati sul territorio della prima Parte contraente e derivanti dai trasporti marittimi. Ciascuna Parte contraente accordera' alle stesse imprese il diritto di trasferire liberamente detti utili e gli altri introiti nel territorio dell'altra Parte contraente. Il trasferimento dovra' essere effettuato in valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale, previsto per le operazioni commerciali, in vigore nei due Paesi il giorno del trasferimento e senza alcun ritardo o altra limitazione.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8. (Documenti d'identita' dei marittimi). Ciascuna Parte contraente riconoscera' i documenti d'identita' dei marittimi rilasciati dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente ed accordera' ai titolari di detti documenti i diritti previsti negli articoli 9 e 10 alle condizioni ivi concordate. Detti documenti di identita' sono, per quanto concerne la Repubblica della Costa d'Avorio, il "Livret professionnel maritime" o la "Carte d'identite' maritime" e per quanto concerne la Repubblica italiana il "Libretto di navigazione".
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9. (Diritti ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo). Le persone in possesso dei documenti di identita' previsti dall'articolo 8 possono, senza il visto, scendere a terra e soggiornare nel territorio del comune del porto di scalo durante le soste della nave in detto porto, purche' siano iscritte nel ruolo dell'equipaggio della nave e nella lista dell'equipaggio consegnata dal comandante della nave alle autorita' portuali. Dette persone, al momento di scendere a terra o al loro ritorno a bordo della nave, dovranno sottoporsi ai controlli previsti dai regolamenti.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10. (Diritti di transito e di soggiorno dei marittimi). 1. Le persone titolari dei documenti d'identita', rilasciati da una delle Parti contraenti e previsti all'articolo 8, saranno autorizzate, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, ad attraversare il territorio per raggiungere la loro nave, ad essere trasferite a bordo di un'altra nave, a ritornare nel loro Paese o a viaggiare per ogni altro scopo dietro presentazione della preventiva approvazione delle autorita' dell'altra Parte contraente. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1, i documenti di identita' dovranno essere muniti del visto dell'altra Parte contraente. Tale visto verra' rilasciato nel piu' breve termine di tempo. 3. Qualora un membro dell'equipaggio, titolare del documento di identita' previsto dal paragrafo 1, sbarchi nel porto dell'altra Parte contraente per ragioni di salute o per altri motivi riconosciuti validi dalle autorita' competenti, queste ultime rilasceranno le autorizzazioni necessarie affinche' l'interessato possa, in caso di ricovero in ospedale, soggiornare nel suo territorio e possa raggiungere con qualunque mezzo di trasporto il proprio Paese d'origine, o raggiungere un altro porto di imbarco. 4. Le persone titolari dei documenti d'identita' previsti dall'articolo 8 e che non possiedano la nazionalita' di una delle Parti contraenti, riceveranno il visto d'ingresso o di transito richiesto per il territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che sia garantita la riammissione nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il documento di identita'. 5. Senza pregiudicare le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e ai precedenti paragrafi da 1 a 4, restano applicabili le disposizioni in vigore nel territorio delle Parti contraenti per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri. 6. Le Parti contraenti si riservano il diritto di vietare l'ingresso nei loro rispettivi territori alle persone, in possesso dei suddetti documenti di marittimi, giudicate indesiderabili.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11. (Procedimento giudiziario contro un membro dell'equipaggio). 1. Le autorita' competenti di ciascuna Parte contraente non potranno giudicare le controversie riguardanti il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente qualora dette controversie concernino l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento marittimo, a meno che le parti della controversia non decidano altrimenti. 2. Qualora un membro dell'equipaggio di una nave di una Parte contraente abbia commesso, a bordo di detta nave, un reato penale mentre la nave si trovava nelle acque territoriali dell'altra Parte contraente, le autorita' dello Stato in cui si trova la nave non intenteranno un'azione penale contro di lui, senza il consenso di un funzionario diplomatico o consolare competente dello Stato di cui la nave batte bandiera, salvo che: a) le conseguenze del reato penale si estendano allo Stato in cui si trova la nave; b) l'infrazione penale sia di natura tale da compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica; c) il reato penale costituisca un delitto da considerare obbiettivamente grave, secondo la legge dello Stato in cui si trova la nave; o d) il reato penale sia stato commesso contro una persona estranea all'equipaggio; e) promuovere un'azione giudiziaria sia indispensabile per la repressione del traffico di stupefacenti. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non pregiudicheranno il diritto delle autorita' competenti per quanto concerne l'applicazione della legislazione e della regolamentazione relative all'ammissione degli stranieri, alla dogana, alla salute pubblica e alle altre misure di controllo riguardanti la sicurezza delle navi e dei porti, la salvaguardia delle vite umane e la sicurezza delle merci.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12. (Diritto di traffico). 1. Per quanto riguarda il trasporto delle merci di qualunque genere scambiate tra i territori delle due Parti per via mare, qualunque sia il porto d'imbarco e di sbarco, il regime che le Parti contraenti dovranno applicare alle navi gestite dalle loro rispettive flotte si basera' sulla formula di ripartizione 40/40/20, con riferimento al valore del nolo ed al volume del carico. 2. Una lista delle merci da escludere dall'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e' allegata al presente accordo. Il trasporto di dette merci sara' oggetto di un accordo particolare tra le due Parti. 3. Senza pregiudicare gli impegni assunti sul piano internazionale, ciascuna Parte contraente disporra' in modo sovrano dei diritti di traffico marittimo che gli competono ai sensi del presente articolo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13. (Partecipazione al traffico marittimo). Soltanto le autorita' competenti delle due Parti o i loro rappresentanti, debitamente autorizzati, sono competenti ad assicurare l'effettivo rispetto della ripartizione dei diritti di traffico marittimo, al fine di garantire una equa partecipazione al traffico marittimo tra i due Paesi.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14. (Tassi di nolo). 1. Per le merci oggetto del presente accordo, i tassi di nolo applicati al traffico marittimo nei due sensi tra i due Paesi verranno negoziati dalle organizzazioni degli armatori e dalle organizzazioni dei caricatori dei due Paesi secondo le modalita' in uso. 2. Le Parti contraenti concorderanno di controllare congiuntamente i tassi di nolo applicati al traffico marittimo nei due sensi tra i due Paesi.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15. (Settore riservato alla bandiera nazionale). 1. Il presente accordo non pregiudica la legislazione esistente in materia di privilegi di bandiera di ciascuno dei due Paesi. 2. Il trattamento che le due Parti contraenti reciprocamente si concederanno in base al presente accordo non si applichera': a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte ed alla navigazione interna; b) all'esercizio della pesca; c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima; d) ai privilegi concessi alle societa' sportive; e) agli aiuti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali; f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti; g) ai porti non destinati a essere utilizzati da navi straniere, o a quei porti, zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria, per determinati periodi o circostanze, l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare in tempo utile.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16. (Comitato paritetico marittimo). Al fine di trattare le questioni di reciproco interesse nel settore dei trasporti marittimi connesse al presente accordo, un comitato paritetico marittimo composto dai rappresentanti designati dalle amministrazioni competenti dei due Paesi si riunira' in sessione ordinaria ogni anno alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, e in sessione straordinaria su richiesta di una delle due Parti.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17. (Modalita' di applicazione). Ciascuna Parte contraente si impegnera' ad adottare, nel quadro della propria legislazione, tutte le disposizioni necessarie ad assicurare l'applicazione del presente accordo.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18. (Revisione). Il presente accordo potra' essere sottoposto a revisione di comune accordo su richiesta di una delle due Parti contraenti. Tali modifiche entreranno in vigore dopo la reciproca notifica per via diplomatica.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19. (Entrata in vigore - Durata - Denuncia). 1. Il presente accordo entrera' in vigore dalla notifica reciproca, per via diplomatica, dell'avvenuto adempimento delle formalita' richieste dalle rispettive legislazioni delle Parti contraenti. 2. Il presente accordo e' valido per un periodo illimitato. 3. Il presente accordo potra' tuttavia essere denunciato per via diplomatica e in questo caso avra' termine dodici mesi dopo il ricevimento della denuncia da parte dell'altra Parte contraente. Fatto a Abidjan il 24 ottobre 1979. In due originali in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede. (Seguono le firme)
Accordo - Allegato
ALLEGATO. Lista delle merci escluse dall'applicazione dell'Accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio. I minerali (ferro, manganese, titanio, rame) La bauxite Il carbone (alla rinfusa) Gli idrocarburi La frutta e i legumi freschi Gli olii vegetali trasportati da apposite navi La pasta di carta Lo zucchero Il clinker La presente lista potra' essere modificata di comune accordo tra le due Parti.
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