DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. 957

Type DPR
Publication 1984-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma - Tor Vergata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma - Tor Vergata approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, e' modificato nel senso che le scuole di specializzazione in cardiochirurgia - che muta la denominazione in quella di cardioangiochirurgia - e di psichiatria, afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono contrassegnate con asterisco. Lo stesso articolo e' integrato nel senso che sono aggiunte le seguenti scuole: * scuola di specializzazione in anatomia patologica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia; * scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni afferente alla facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 2

Gli articoli 70 e 89 del vigente statuto, relativi agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in cardiochirurgia ed in psichiatria sono soppressi.

Art. 3

Dopo l'art. 198, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articolo relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in cardioangiochirurgia ed in psichiatria. Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia Art. 199. - E' istituita presso la seconda Universita' di Roma - Tor Vergata la scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia che conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia. Art. 200. - La direzione della scuola ha sede presso la seconda Universita' di Roma - Tor Vergata, facolta' di medicina e chirurgia, "La Romanina". Art. 201. - La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in cardioangiochirurgia. Art. 202. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 203. - Il numero degli studenti che possono essere iscritti e' di tre per ogni anno di corso e complessivamente quindici per l'intero corso di studi. Art. 204. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 205. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' anche svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei seguenti titoli: a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie attinenti alla specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 206. - Le materie d'insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia sono le seguenti: 1° Anno: embriologia e teratologia; anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I; patologia chirurgica generale; fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio; radiologia generale; semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche; principi di informatica medica; elementi di ingegneria medica. 2° Anno: anatomia descrittiva e topografica generale in particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II; clinica chirurgica generale; anatomia e istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I; cardioangioradiologia (biennale) I; semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche; elementi di anestesia e di rianimazione; fisiopatologia respiratoria; fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I; patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche. 3° Anno: anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II; cardioangioradiologia (biennale) II; semeiotica di laboratorio delle cardioangiopatie chirurgiche; semeiotica angiologica; cardiologia medica (biennale) I; terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I; principi e tecniche della circolazione extra corporea; fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II; patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I. 4° Anno: cardiologia medica (biennale) II; angiologia medica; terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II; terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche; terapia intensiva (biennale) I; patologia e clinica cardiologica pediatrica; cardiochirurgia pediatrica (biennale) I; patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II. 5° Anno: terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III; terapia intensiva (biennale) II; cardiochirurgia pediatrica (biennale) II; assistenza meccanica cardiocircolatoria. Art. 207. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 208. - Le attivita' pratiche consistono nella frequenza di reparti e/o servizi e/o laboratori delle strutture afferenti alla scuola per un periodo di nove mesi all'anno con frequenza di 5 giorni alla settimana. Per sostenere gli esami e' richiesta una frequenza minima dell'80% delle lezioni e delle esercitazioni pratiche. Ai fini della frequenza delle corsie, degli ambulatori e dei laboratori per le attivita' pratiche, e' riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio sociosanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 209. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. La commissione per l'esame di diploma e' formata da sei docenti del consiglio della scuola piu' il direttore della scuola che la presiede. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in cardioangiochirurgia. Art. 210. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 211. - E' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 212. - E' istituita presso l'Universita' di Roma - Tor Vergata, la scuola di specializzazione in psichiatria che conferisce il diploma di specialista in psichiatria. Art. 213. - La direzione della scuola ha sede presso l'Universita' di Roma - Tor Vergata, facolta' di medicina e chirurgia "La Romanina". Art. 214. - La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in psichiatria. Art. 215. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 216. - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno, e, complessivamente, di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 217. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente che rappresenta il titolo comunque indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione. Art. 218. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle materie predette. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 219. - Le materie di insegnamento che afferiscono tutte alla facolta' di medicina e chirurgia della seconda Universita' di Roma - Tor Vergata sono le seguenti: 1° Anno: metodologia del rapporto medico-paziente psicologia; elementi di genetica e biochimica; struttura e funzioni integrative del S.N.C.; neurologia clinica; clinica psichiatrica I. 2° Anno: psicopatologia e psicodinamica; psicoterapia I; psicofarmacologia; psicofarmacoterapia; clinica psichiatrica II. 3° Anno: psicodiagnostica ed informatica psichiatrica; psichiatria sociale I; psichiatria infantile; psicoterapia II; clinica psichiatrica III. 4° Anno: psicosomatica; psichiatria sociale II; psichiatria forense; psicoterapia III; clinica psichiatrica IV. Art. 220. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non supereranno detti esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 221. - L'attivita' pratica consistera' in una frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante tutti i quattro anni, sotto forma di permanenza non inferiore alle 30 ore settimanali presso il reparto e gli ambulatori di psichiatria. La frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami dovra' essere almeno del 70% dei singoli insegnamenti sia per la parte teorica che per la parte pratica. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 222. - Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 223. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 224. - E' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto da docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 4

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