LEGGE 13 dicembre 1984, n. 967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul caffe' adottato a Londra il 16 settembre 1982 dal Consiglio internazionale del caffe'.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Agreement
INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 1983 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua inglese sopra riportato. ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1983 SUL CAFFE' Preambolo I Governi Parti al presente Accordo, Riconoscendo che il caffe' riveste un'importanza eccezionale per la economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i loro proventi d'esportazione e, di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico; Considerando che una stretta collaborazione internazionale nel campo degli scambi di caffe' consentira' di stimolare la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe', di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all'incremento del consumo; Riconoscendo l'opportunita' di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni dei prezzi accentuate, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori; Convinti che l'applicazione di misure internazionali puo' aiutare a correggere gli effetti dello squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori entrate sufficienti per effetto di prezzi rimunerativi; Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale in sede di attuazione degli accordi internazionali del 1962, del 1968 e del 1976 sul caffe', hanno convenuto quanto segue. Articolo 1 Obiettivi Gli obietti dell'Accordo sono i seguenti: 1) Realizzare un appropriato equilibrio tra l'offerta e la domanda di caffe' in condizioni che assicurino ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e si produttori degli sbocchi di vendita a prezzi rimunerativi, e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo; 2) Evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori; 3) Contribuire a valorizzare le risorse produttive e ad aumentare e mantenere l'occupazione e il reddito nei paesi membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita piu' elevato e di migliori condizioni di lavoro; 4) Incrementare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffe', mantenendo i prezzi a un livello conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo e aumentando il consumo; 5) Promuovere e potenziare il consumo di caffe' con tutti i mezzi disponibili. 6) In linea generale, e tenuto conto delle connessioni esistenti fra il commercio del caffe' e la stabilita' economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffe'.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Impegni generali dei Membri 1) I membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a conseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi e alle disposizioni del presente Accordo. 2) I membri riconoscono la necessita' di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffe' a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un congruo incremento del consumo. Non appena raggiunti tali obiettivi, i membri si asterranno dal prendere misure multilaterali che possano avere incidenze sui prezzi del caffe'. 3) I membri esportatori si impegnano a non adottare o a non mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia nodo di vendere caffe' a paesi non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei membri importatori. 4) Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica dell'attuazione di quanto e' disposto al paragrafo 3 del presente articolo e puo' chiedere ai membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53. 5) I membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffe'. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffe' siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi coopereranno attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi esportatori, per far si che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi membri.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) Il termine "caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' liquido e il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti: a) "Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione; b) "ciliegia di caffe' essiccata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate; c) "caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato; d) "caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto; e) "caffe' decaffeinato" designa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,19 o 2,6 il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile; f) "caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffe' disidratati contenuti nel caffe' liquido; g) "caffe' solubile" designa solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; l'equivalente in caffe' verde del caffe' solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffe' solubile. 2) "Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,5 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi. 3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre. 4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione Internazionale del caffe'; con "Consiglio" si intende il consiglio internazionale del caffe'; con "comitato" si intende il comitato esecutivo. 5) Con il termine "membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa e' un'organizzazione intergovernativa, come e' specificato al paragrafo 3 dell'articolo 4; un territorio o uno dei territori espressamente designati che sono stati dichiarati membro separato a norma dell'articolo 5; piu' parti contraenti, o piu' territori designati, o piu' parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualita' di gruppo membro, a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 7. 6) I termini "membro esportatore" e "paese esportatore" designano rispettivamente un membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni. 7) I termini "membro importatore" e "paese importatore" designano rispettivamente un membro o un paese importatore netto di caffe', vale a dire, un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni. 8) I termini "membro produttore" e "paese produttore" designano rispettivamente un membro o un paese che produce caffe' in quantita' sufficienti per avere una rilevanza commerciale. 9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti. 10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti. 11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva. 12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantita' prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno. 13) L'espressione "disponibilita' per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti. 14) L'espressione "quantita' da esportare sotto contingente" designa la quantita' totale di caffe' che un membro e' autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44. 15) Il termine "disavanzo" designa qualsiasi differenza tra la quantita' di caffe' che un membro esportatore ha il diritto di esportare molto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' di caffe', accertata nei primi sei mesi dell'annata caffearia a) che sia disponibile per l'esportazione ad opera dello stesso paese membro e calcolata sulla base delle scorte e delle previsioni relative alla produzione;ovvero b) che il paese membro dichiara di voler esportare a destinazione dei mercati sotto contingente nel corso dell'annata caffearia in questione. 16) L'espressione "sotto spedizione" designa la differenza tra la quantita' di caffe' che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' che il medesimo membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata considerata, a meno che questa differenza non rappresenti un "disavanzo" qual e' definito al paragrafo 15 del presente articolo.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Membri dell'Organizzazione 1) Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, salvo quanto e' disposto dagli articoli 5, 6 e 7. 2) In condizioni che saranno definite dal consiglio, un membro puo' cambiare di categoria. 3) Ogniqualvolta ricorre nel testo del presente Accordo il termine "governo" esso si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea o ad altre organizzazioni intergovernative aventi analoghe responsabilita' e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare gli accordi sui prodotti primari. 4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non dispone di un proprio voto, bensi', in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In questa evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto. 5) A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non e' applicabile il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 16; tuttavia essa puo' partecipare alle discussioni del comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 3 dell'articolo 19, i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Partecipazione separata di territori designati Ogni parte contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffe'. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e medesimo membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di membro distinto.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Partecipazione iniziale in gruppo 1) Due o piu' parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Puo' far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi l'Accordo a norma del paragrafo 1 dell'articolo 64, qualora il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'articolo 64. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni: a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita', sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo; b) in seguito provare in forma conclusiva al Consiglio: i) che il gruppo dispone dall'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffe', e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; e ii) che un precedente accordo internazionale sul caffe' li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano. 2) Il gruppo membro costituisce un solo e medesimo membro dell'Organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun membro del gruppo sara' trattato come membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli: a) articoli 11 e 12 e paragrafo 1 dell'articolo 20; b) articoli 50 e 51; c) articolo 67. 3) Le parti contraenti e i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresentera' al Consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2 del presente articolo. 4) Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente: a) il gruppo membro ha come cifra di base il medesimo numero di voti di un solo paese membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone; b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo. 5) Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo puo', mediante notifica al consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del consiglio. Quando uno dei membri di un gruppo ci ritira da esso o cessa di essere membro dell'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex membri diviene un membro a se' stante. Un membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Partecipazione successiva in gruppo Due o piu' membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il consiglio accorda l'autorizzazione dopo avere preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6. Dal momento in cui il consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6.
Accordo - art. 8
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