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LEGGE 11 dicembre 1984, n. 969

Current text a fecha 1985-01-29

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli XIV e XVII degli stessi.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

SCALFARO, Ministro dell'interno

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo - art. I

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue: Articolo I. (ad articolo 2 della Convenzione europea di estradizione, in seguito indicata come "Convenzione") 1. L'estradizione sara' concessa anche nel caso in cui ricorrano piu' pene ancora da espiarsi, ciascuna inferiore a mesi quattro, purche' il loro ammontare complessivo sia di almeno quattro mesi. Tale disposizione si applica anche per le misure di sicurezza detentive. 2. Nel caso di persone che, all'epoca del fatto, non abbiano compiuto il 180 anno di eta', e che abbiano la residenza abituale nel territorio dello Stato richiesto, le Autorita' giudiziarie di quest'ultimo valuteranno l'opportunita' di non effettuare l'estradizione qualora questa possa risultare pregiudizievole allo sviluppo ed al riadattamento di tali persone. In detta ipotesi, le Autorita' giudiziarie dei due Stati concorderanno i provvedimenti da adottare. In mancanza di accordo tra le Autorita' giudiziarie rispettive, lo Stato richiesto non potra' per questo motivo rifiutare l'estradizione.

Accordo - art. II

Articolo II. (ad articolo 7, comma primo, e articolo 8 della Convenzione) 1. Lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha la facolta' di concedere l'estradizione per fatti soggetti alla sua giurisdizione, se l'estradando viene consegnato per altri fatti, e se sembra opportuno di farlo giudicare allo stesso tempo da un'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente. Cio' si applica anche alle richieste di estensione dell'estradizione per un reato diverso da quello per cui l'estradizione e' stata concessa. 2. Nelle condizioni previste dal paragrafo precedente, lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha altresi' la facolta' di dare il suo consenso ad una riestradizione per reati soggetti anche alla sua giurisdizione. Se uno dei due Stati ha domandato ad un terzo Stato l'estradizione di un suo cittadino per un fatto soggetto anche alla giurisdizione dell'altro Stato, quest'ultimo ha la facolta', invece di domandare l'estradizione dal terzo Stato, di richiedere allo Stato di origine di assumere il procedimento penale.

Accordo - art. III

Articolo III. (ad articolo 10 della Convenzione) 1. L'interruzione della prescrizione e' determinata esclusivamente dalla legislazione dello Stato richiedente. 2. Nel caso di una amnistia concessa nello Stato richiesto la estradizione avra' egualmente luogo, salvo che il reato sia soggetto alla giurisdizione di tale Stato. 3. La mancanza di una querela o di una autorizzazione, qualora esse siano necessarie soltanto secondo le leggi dello Stato richiesto, non fa venir meno l'obbligo di concedere l'estradizione.

Accordo - art. IV

Articolo IV. (ad articolo 12, comma primo, della Convenzione) Salvo il ricorso alla via diplomatica, lo scambio di corrispondenza si effettua: a) nei casi di estradizione, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei Laender (amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania dall'altra parte; b) nei casi di estradizione in transito, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania dall'altra parte.

Accordo - art. V

Articolo V. (ad articolo 14 della Convenzione) 1. La liberazione condizionale non accompagnata da un provvedimento restrittivo della liberta' dell'estradato equivale alla sua liberazione definitiva. 2. Lo Stato richiesto rinuncia all'osservanza delle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se l'estradando ha acconsentito, con formale dichiarazione irrevocabile resa all'Autorita' giudiziaria e dopo essere stato edotto sugli effetti legali di tale dichiarazione, ad essere giudicato o assoggettato a pena per qualsiasi altro reato. 3. L'esecuzione di misure di sicurezza, ordinate anche in seguito a reati per i quali l'estradizione non puo' essere concessa, non e' soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se tali misure siano gia' state ordinate per i reati per cui l'estradizione e' ammissibile.

Accordo - art. VI

Articolo VI. (ad articolo 17 della Convenzione) Se l'estradizione e' richiesta, nello stesso tempo, da una delle due Parti contraenti e da un terzo Stato, e se la preferenza e' data alla richiesta di detto terzo Stato, la Parte richiesta informera' l'altra Parte contraente, nel comunicarle la decisione presa sulla domanda di estradizione, in quale misura acconsente ad un'eventuale riestradizione dell'estradando dal terzo Stato, al quale sara' consegnato, all'altra Parte contraente.

Accordo - art. VII

Articolo VII. (ad articolo 19 della Convenzione) 1. La domanda di consegnare temporaneamente una persona richiesta per certi atti processuali, in particolare per il giudizio, sara' accolta a condizione che il procedimento penale nello Stato richiesto non ne sia ostacolato. Lo Stato richiedente riconsegnera' senza indugio la persona presa temporaneamente in consegna non appena compiuti gli atti processuali o, su domanda dello Stato richiesto, senza riguardo alla nazionalita' di tale persona. 2. Per la durata del soggiorno nel proprio territorio, lo Stato richiedente deve tenere tale persona in stato di arresto. Il periodo di arresto sofferto tra la data dell'uscita dal territorio dello Stato richiesto e quella del ritorno della persona consegnata temporaneamente sara' detratto dalla pena da infliggere o da eseguirsi nello Stato richiesto, salve diverse pattuizioni da adottarsi in casi particolari. 3. Ogni Stato assumera' le spese derivanti, nel suo territorio, dall'applicazione del presente articolo.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII. (ad articolo 20 della Convenzione) 1. Gli oggetti indicati all'articolo 20, comma primo, della Convenzione, nonche' il ricavato eventualmente ottenuto dal loro realizzo, saranno consegnati anche senza specifica richiesta e per quanto possibile contemporaneamente alla consegna della persona perseguita. 2. La restituzione degli oggetti non occorrenti allo Stato richiedente quali mezzi di prova sara' concessa a meno che gli oggetti non si trovino in possesso di una persona che ha concorso nel reato, ovvero che vengano fatti valere dei diritti su di essi. 3. La consegna degli oggetti definiti nel paragrafo secondo puo' essere rifiutata quando il reato sia stato commesso nello Stato richiesto. 4. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma primo e secondo, della Convenzione, lo Stato richiesto rendera' noto al momento della comunicazione del sequestro degli oggetti, se la persona perseguita consente alla loro immediata restituzione alla persona offesa. Lo Stato richiedente informera' lo Stato richiesto il piu' presto possibile se intende rinunciare alla restituzione degli oggetti a condizione espressa che saranno consegnati al proprietario od altro avente diritto, od a persona da questi autorizzata, dietro esibizione di un certificato di dissequestro rilasciato dall'autorita' perseguente espressamente indicata nel certificato stesso. 5. Lo Stato richiedente puo' omettere la riconsegna allo Stato richiesto nel caso che gli oggetti restituiti provengano da un reato commesso nel territorio di quest'ultimo Stato e se nessun diritto su tali oggetti sia stato fatto valere nello Stato richiesto. 6. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorita' giudiziaria, e di cui rinuncia alla restituzione, non fara' valere ne' pegno doganale ne' altra garanzia reale prevista dalle leggi doganali o tributarie, a meno che il proprietario degli oggetti e persona danneggiata dal reato sia debitore personale del tributo.

Accordo - art. IX

Articolo IX. (ad articolo 21 della Convenzione) 1. Lo Stato richiesto dell'estradizione in transito deve tenere l'estradando in stato di arresto durante il transito. 2. Durante il periodo dell'estradizione in transito nessuna delle due Parti contraenti sottoporra' a procedimento o ad esecuzione di una sentenza una persona da estradare dall'altro Stato ad un terzo Stato per reati commessi prima dell'estradizione in transito, senza aver ottenuto il consenso dello Stato estradante. 3. Durante l'estradizione in transito per via aerea l'estradando potra' essere accompagnato da agenti delle due Parti contraenti. In caso di uno scalo nel territorio dello Stato richiesto spetta alle autorita' di quest'ultimo Stato di prendere le misure necessarie. 4. Le comunicazioni menzionate all'articolo 21, comma quarto, della Convenzione dovranno, ove possibile, essere fatte pervenire allo Stato richiesto non piu' tardi di cinque giorni prima del giorno proposto per il transito.

Accordo - art. X

Articolo X. (ad articolo 23 della Convenzione) Le domande di estradizione e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non potranno essere richieste traduzioni.

Accordo - art. XI

Articolo XI. Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformita' e di risolvere le eventuali difficolta' nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminarsi interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Accordo - art. XII

Articolo XII. (ad articolo 31 della Convenzione) Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarra' in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrera' dalla data in cui la denuncia sara' efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione. Esso sara' considerato tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentira' ad una ulteriore proroga.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII. Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avra' fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV. 1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Bonn. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti delle ratifiche se in tale data la Convenzione europea di estradizione sara' in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sara' entrata in vigore la Convenzione. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento; cessera' di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cessera' di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di estradizione non avra' piu' effetto tra le Parti del presente Accordo. FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica federale Giorgio SANTUZ di Germania Hans ARNOLD Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Accordo - art. I

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue: Articolo I. (ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata "Convenzione") 1. L'assistenza giudiziaria sara' prestata anche: a) nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purche' pendenti davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente; b) nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subite ingiustamente; c) in materia di grazia; d) in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all'azione penale stessa. 2. E' ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all'inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonche' per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.

Accordo - art. II

Articolo II. (ad articolo 2 della Convenzione) Se la domanda di assistenza giudiziaria si riferisce ad un reato che viene considerato dallo Stato richiesto come reato fiscale, tale Stato non si avvarra', per questo solo motivo, della possibilita' di rifiuto di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della Convenzione.

Accordo - art. III

Articolo III. (ad articolo 3 della Convenzione) 1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente, purche' dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro. 2. Sono fatti salvi i diritti di terzi e dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo. 3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione saranno consegnati anche altri oggetti frutto del reato nonche' il ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, sempreche' non ricorra una delle seguenti ipotesi: a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento penale pendente presso un'Autorita' giudiziaria o amministrativa; b) gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi. Non e' necessario che le domande per la consegna degli oggetti di cui al presente paragrafo siano accompagnate da una ordinanza di sequestro o dalla richiesta di un giudice ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali domande potranno essere presentate fino alla data in cui cessa l'esecuzione della pena. 4. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorita' giudiziaria, e di cui rinunci alla restituzione, non fara' valere ne' pegno doganale ne' altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie o doganali, a meno che il proprietario degli oggetti e persona offesa dal reato sia debitore personale del tributo. 5. Gli oggetti, i documenti o atti la cui consegna e' stata concessa saranno trasmessi a mezzo di posta o consegnati alla frontiera, salvo intese contrarie in singoli casi.

Accordo - art. IV

Articolo IV. (ad articolo 4 della Convenzione) La presenza di rappresentanti delle Autorita' giudiziarie competenti, e delle parti interessate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, e' consentita, sempre che cio' sia previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. I rappresentanti delle Autorita' giudiziarie competenti e delle parti in causa che siano state autorizzate a presenziare all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria, possono proporre domande e chiedere provvedimenti attinenti agli atti di assistenza giudiziaria.

Accordo - art. V

Articolo V. (ad articolo 10 della Convenzione) L'articolo 10, comma 3, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della Convenzione non concorrono.

Accordo - art. VI

Articolo VI. (ad articolo 11 della Convenzione) Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata del soggiorno di tale persona nel suo territorio e riconsegnarla senza indugio, non appena compiuto l'atto di assistenza giudiziaria e senza riguardo alla nazionalita' di tale persona allo Stato richiedente, a meno che questo richieda la sua liberazione. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito di un detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Accordo - art. VII

Articolo VII. (ad articolo 12 della Convenzione) Durante il periodo in cui un detenuto autorizzato ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto si trova nel territorio di tale Stato, non puo' esservi soggetto a procedimento penale per un reato commesso prima della sua consegna temporanea. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII. (ad articolo 14 della Convenzione) 1. Le domande di notificazione devono contenere, oltre l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare e la qualifica processuale del destinatario. 2. Le domande telefoniche dovranno essere confermate per iscritto. 3. Se, per ordine di un'Autorita' giudiziaria, domande di assistenza giudiziaria sono trasmesse, in casi di urgenza, dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana o dal Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania, saranno indicati, oltre alle precisazioni richieste, l'ordine dell'Autorita' giudiziaria ed il numero di riferimento.

Accordo - art. IX

Articolo IX. (ad articolo 15 della Convenzione) 1. Salva disposizione contraria del presente accordo, le Autorita' giudiziarie dei due Stati corrispondono direttamente tra di loro. Cio' non esclude la corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei Laender (Amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania, dall'altra parte. 2. Le domande di perquisizioni o sequestri, di consegna di oggetti, di consegna provvisoria o di trasporto in transito di detenuti, nonche' i relativi atti di esecuzione, sono trasmessi tramite il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, ed il Ministro federale della Giustizia od i Ministeri della giustizia dei Laender (Amministrazioni della giustizia dei Laender) della Repubblica federale di Germania, dall'altra. In casi di urgenza una copia della domanda potra' nel contempo essere trasmessa direttamente dall'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiesto. 3. Nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, negli affari penali di cui sono investite le Autorita' di polizia di una delle Parti contraenti, la corrispondenza tra le stesse Autorita' di polizia puo' effettuarsi direttamente tra il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania. 4. Le domande aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate al casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed all'Autorita' competente del casellario giudiziale nella Repubblica federale di Germania. 5. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 2, della Convenzione la corrispondenza si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Accordo - art. X

Articolo X. (ad articolo 16 della Convenzione) Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.

Accordo - art. XI

Articolo XI. (ad articolo 20 della Convenzione) Le spese inerenti alla consegna di un oggetto, al solo fine della sua restituzione all'avente diritto a norma del precedente articolo III, paragrafo 3, saranno rimborsate.

Accordo - art. XII

Articolo XII. (ad articolo 21 della Convenzione) 1. La querela necessaria secondo il diritto dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa davanti ad un'Autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente, avra' effetto anche nell'altro Stato. Se la querela e' necessaria soltanto secondo il diritto dello Stato richiesto, essa puo' ancora essere sporta entro il termine previsto dalla legge; detto termine comincia a decorrere dalla data in cui la domanda e' pervenuta alla Autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale. La querela avra' effetto anche se presentata ad una Autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente. 2. La domanda deve essere accompagnata: a) da una esposizione dei fatti; b) dall'originale o da una copia autenticata degli atti nonche' da eventuali mezzi di prova; c) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto dello Stato richiedente. 3. Lo Stato richiesto informera' al piu' presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della domanda; trasmettera' inoltre copia conforme della decisione definitiva. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti, salvo rinuncia. 4. Se un procedimento penale e' stato promosso nello Stato richiesto, le Autorita' giudiziarie dello Stato richiedente non potranno piu' perseguire l'imputato, ne' sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto: a) se un'Autorita' giudiziaria ha definitivamente dichiarato di non doversi procedere per ragioni di diritto sostanziale, particolarmente quando e' stato rifiutato il rinvio a giudizio o e' stato dichiarato il non luogo a procedere contro l'imputato ed il termine per l'impugnazione e' scaduto; b) se l'imputato e' stata irrevocabilmente assolto; c) se la pena inflitta o la misura di sicurezza ordinata e' stata eseguita, condonata o prescritta; d) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza e' stata sospesa in tutto o in parte. 5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo non saranno rimborsate.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII. (ad articolo 22 della Convenzione) 1. Lo scambio delle comunicazioni relative alle sentenze di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania almeno ogni sei mesi. 2. Le copie di sentenza di condanna richieste da uno dei due Stati dovranno essere trasmesse all'altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se in relazione alla sentenza richiesta devono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV. Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformita' e di risolvere le eventuali difficolta' nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Accordo - art. XV

Articolo XV. (ad articolo 29 della Convenzione) Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarra' in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrera' dalla data in cui la denuncia sara' efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione. Esso sara' tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto sei mesi prima della scadenza del termine che non acconsentira' ad una ulteriore proroga.

Accordo - art. XVI

Articolo XVI. Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avra' fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo - art. XVII

Articolo XVII. 1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Bonn. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica se in tale data la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sara' in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sara' entrata in vigore la Convenzione. 3. Il presente Accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento, cessera' di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cessera' di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avra' piu' effetto tra le Parti del presente Accordo. FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Federale Giorgio SANTUZ di Germania Hans ARNOLD Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI