LEGGE 13 dicembre 1984, n. 970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, allo scopo di regolamentare di comune accordo tutte le questioni relative alla manutenzione del confine di Stato, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. 1. Il confine di Stato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si sviluppa secondo il tracciato stabilito dal trattato di pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e dal Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. 2. I dati relativi alla demarcazione della linea di confine sono contenuti nei seguenti documenti: Verbali di posa dei termini di confine definitivi, Atlante delle carte e delle mappe di confine, Catalogo dei termini di confine, Catalogo dei dati geodetici e topografici dei termini di confine, Catalogo dei dati geodetici dei punti della triangolazione per la misurazione della linea di confine. I suddetti documenti sono stati redatti dalle Commissioni miste italo-jugoslave istituite in base ai trattati di cui al punto 1 del presente articolo. 3. La linea di confine nel golfo di Trieste e' descritta nel testo dell'allegato III e segnata sulla carta allegato IV al Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.
Convenzione - art. 2
Art. 2. 1. Il confine di Stato dal punto triconfinale italo-austro-jugoslavo fino al mare Adriatico (nel testo che segue: confine terrestre) e' materializzato sul terreno mediante termini di confine principali, speciali, secondari e sussidiari. Essi sono di norma situati direttamente sulla linea di confine ovvero, dove le condizioni del terreno lo hanno imposto, da un lato o dall'altro della linea di confine. 2. I dati relativi ai termini di confine (tipo, forma, dimensione, numerazione, ubicazione, ecc.) sono contenuti nei documenti di confine di cui al punto 2 dell'articolo 1 della presente convenzione.
Convenzione - art. 3
Art. 3. 1. Il confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie. 2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.
Convenzione - art. 4
Art. 4. 1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre e ad eseguire a questo scopo, congiuntamente, i seguenti lavori come disposto dalla presente convenzione: verifica della posizione dei termini di confine; ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti; demarcazione integrativa; misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessita'; aggiornamento della documentazione di confine; adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine. 2. Il ripristino del termine triconfinale italo-austro-jugoslavo sara' effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.
Convenzione - art. 5
Art. 5. 1. Le Parti contraenti provvederanno affinche' una fascia lungo il confine di Stato, avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, rimanga libera da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine, situato sull'uno o sull'altro lato della linea di confine, va tenuto sgombero per un raggio di un metro. 2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente articolo, non e' consentito costruire alcunche', ad eccezione delle opere che interessano le due Parti contraenti (strade, ponti, condotte aeree e sotterranee, ecc.) e delle opere destinate ai servizi doganali e di vigilanza. E' vietata la collocazione di contrassegni dei limiti di proprieta' - e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine. I vincoli di cui sopra non si applicano alle opere gia' esistenti. 3. Le Parti contraenti possono, in casi particolari e previe intese, permettere anche altre costruzioni purche' non ostacolino la visibilita' della linea di confine e la stabilita' dei termini di confine. 4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.
Convenzione - art. 6
Art. 6. 1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti effettueranno ogni sei anni, congiuntamente, i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine, oltre al disboscamento della fascia di confine. Il periodo di sei anni verra' calcolato a partire dal 1979. 2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono, di comune accordo e prima dello scadere del termine suddetto, eseguire lavori sul confine con lo scopo di rinfittire la demarcazione della linea di confine, di accertare la posizione di alcuni termini di confine, ovvero a seguito della costruzione di opere di rilievo sul confine.
Convenzione - art. 7
Art. 7. 1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie ed altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine previsti dalla presente convenzione. 2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell'altra Parte contraente.
Convenzione - art. 8
Art. 8. Il confine terrestre e' suddiviso negli otto settori sottoindicati: Settore I del termine triconfinale italo-austro-jugoslavo fino al termine speciale 8/10 (escluse) situate al valico di frontiera Passo del Predil, Settore II dal termine speciale 8/10 fino al termine principale 18 (escluso) situato al valico di frontiera di Uccea, Settore III dal termine principale 18 fino al termine principale 30 (escluso) situato sulla cima del Mataiur, Settore IV dal termine principale 30 fino al termine principale 44 (escluso) situato al valico di frontiera di Mernico, Settore V dal termine principale 44 fino al termine principale 54 (escluso) situato sul Monte Sabotino, Settore VI dal termine principale 54 fino al termine principale 66 (escluso) situato presso Dosso Giulio-Medeazza, Settore VII dal termine principale 66 fino al termine principale 78 (escluso) situato sul Monte dei Pini, Settore VIII dal termine principale 78 fino al termine principale 92 situato alla baia di S. Bartolomeo.
Convenzione - art. 9
Art. 9. Gli impegni derivanti dalla presente convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartite come segue: la Parte italiana e' responsabile per i settori II, IV, VI e VIII; la Parte jugoslava e' responsabile per i settori I, III, V e VII; ciascuna Parte e' responsabile per i termini di confine di qualunque settore situati nel proprio territorio per indicare indirettamente la linea di confine.
Convenzione - art. 10
Art. 10. 1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista italo-jugoslava per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione mista). 2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vicepresidente e due membri della propria Delegazione nella Commissione mista. Ciascuna Parte designa il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario. 3. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4 della presente convenzione, la Commissione mista eseguira' quanto segue: a) risistemare in posizione corretta i termini di confine inclinati od affondati nel terreno; ricollocare nella posizione definita dai documenti di confine i termini che risultano spostati; ricollocare in posizione sicura i termini pericolanti; b) sostituire, quando necessario, la demarcazione diretta con quella indiretta a termini fronteggianti, e viceversa; c) materializzare, quando necessario, la linea di confine la' dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti; d) redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei rispettivi Stati; e) adottare ogni altra misura che si renda opportuna per la manutenzione della linea e dei termini di confine, nonche' per l'aggiornamento della documentazione di confine. 4. La Commissione mista puo' adottare anche altri sistemi per materializzare il confine ovvero utilizzare altri tipi di termini di confine, non indicati nei documenti di confine di cui all'articolo 1 della presente convenzione, per una migliore individuazione della linea di confine, in ispecie ai valichi di frontiera, su strade, ponti, gallerie ed altri manufatti. 5. I lavori sul confine di cui alla presente convenzione vengono eseguiti con il consenso ed alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti. 6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine. 7. La Commissione mista provvede affinche' la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'articolo 1 della presente convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine dei lavori di manutenzione.
Convenzione - art. 11
Art. 11. Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente convenzione la Commissione mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti. Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione mista.
Convenzione - art. 12
Art. 12. 1. Le Parti contraenti si impegnano alla manutenzione dei punti della rete di triangolazione del confine necessari per la determinazione dei termini di confine. Qualora intervengano variazioni nei dati relativi ai suddetti punti trigonometrici, le, due Delegazioni nella Commissione mista si impegnano a darsene reciproca comunicazione. 2. Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti trigonometrici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine situati nel territorio delle due Parti.
Convenzione - art. 13
Art. 13. 1. La Commissione mista elabora un regolamento per la propria attivita' con il quale vengono meglio precisate le modalita' di funzionamento della Commissione stessa. 2. L'attivita' della Commissione si svolge mediante riunioni e incontri da tenersi secondo necessita', nonche' scambio di corrispondenza. 3. Le decisioni della Commissione mista vengono prese all'unanimita'. La soluzione delle questioni che la Commissione mista non possa eventualmente risolvere, viene sottoposta al Governo della Repubblica italiana ed al Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 4 La Commissione mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua italiana ed in una delle lingue dei popoli della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 3. Di ogni sua riunione od incontro la Commissione mista redige un verbale, da sottoporre all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti. 6. Ciascuna Delegazione nella Commissione mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.
Convenzione - art. 14
Art. 14. 1. Per lo svolgimento delle attivita' derivanti dalla presente convenzione, i membri della Commissione mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione stessa vengono muniti di regolare passaporto; le stesse persone, nonche' il personale dei nuclei tecnico-operativi misti, vengono muniti di un documento stabilito dalla Commissione mista ovvero dagli organi competenti delle due Parti, in occasione dei lavori sul terreno. 2. I titolari dei documenti di cui al punto 1 del presente articolo possono attraversare la linea di confine in qualunque tratto dal termine triconfinale italo-austro-jugoslavo al mare Adriatico, dove si effettuano i lavori previsti dalla presente convenzione. 3. In occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente.
Convenzione - art. 15
Art. 15. 1. Ai membri della Commissione mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti viene garantita, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente convenzione, l'immunita' personale e l'inviolabilita' dei documenti ufficiali, del carteggio e dei timbri che portano seco. 2. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo hanno il diritto di portare al seguito nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione di dazio e di altre imposte e senza formalita' doganali, strumenti, macchine, utensili e le altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' derivanti dalla presente convenzione, a condizione che li riportino nel proprio territorio. 3. Gli automezzi, inclusi i rimorchi, di una delle Parti contraenti, temporaneamente introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente convenzione, non sono soggetti per tale periodo alle tasse di circolazione dell'altro Stato. Detti autoveicoli debbono essere muniti di regolari documenti di circolazione e di assicurazione valida nel territorio dell'altro Stato. 4. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo possono, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate. 5. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie perche' il lavoro dei membri della Commissione mista, degli esperti, del personale ausiliario e del personale dei nuclei tecnico-operativi misti si svolga indisturbato.
Convenzione - art. 16
Art. 16. 1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica, in conformita' all'ordinamento interno delle Parti contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati. 2. La convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ed ha la validita' di dieci anni a partire da quel giorno. Se non denunciata da una delle due Parti contraenti un anno prima del termine previsto, la validita' della convenzione si intende rinnovata automaticamente a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente puo', in qualunque momento, denunciare la presente convenzione dopo tale termine; in tale caso la sua validita' cessa dopo un anno dalla denuncia. La presente convenzione e' redatta in quattro esemplari originali, due in lingua italiana e due in lingua croato-serba, entrambi identici e facenti ugualmente fede. Firmato a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980. Per il Governo Per il Consiglio Esecutivo Federale della Repubblica italiana dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Ambasciatore Ambasciatore GIULIO PASCUCCI-RIGHI ANTE DRNDIC Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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