LEGGE 13 dicembre 1984, n. 972

Type Legge
Publication 1984-12-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 dell'atto stesso.

Art. 3

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21, riguardante i privilegi e le immunita', gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in ((esenzione)) della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

GORIA, Ministro del tesoro

VISENTINI, Ministro delle finanze

ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero

GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Acte Constitutif

ACTE CONSTITUTIF DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Parte di provvedimento in formato grafico

Atto Costitutivo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE PREAMBOLO Gli Stati parti al presente Atto costitutivo, Nel conformarsi alla Carta delle Nazioni Unite, Nel richiamare gli obiettivi generali delle risoluzioni adottate nel corso della sesta sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardo all'instaurazione di un Nuovo Ordine economico internazionale, della Dichiarazione e del Piano d'azione di Lima per lo sviluppo e la cooperazione industriali, adottati dalla Seconda Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, e della risoluzione della settima sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, Nel dichiarare che: E' necessario instaurare un ordine economico e sociale giusto ed equo, da realizzare eliminando le ineguaglianze economiche, stabilendo relazioni economiche internazionali che siano razionali ed eque, operando delle trasformazioni sociali ed economiche dinamiche e favorendo le modifiche strutturali necessarie allo sviluppo dell'economia mondiale, L'industrializzazione costituisce uno strumento dinamico di crescita, essenziale per lo sviluppo economico e sociale accelerato specie dei paesi emergenti, per il miglioramento del livello di vita e della qualita' della vita delle popolazioni di tutti i paesi, nonche' per instaurare un ordine economico e sociale equo, Tutti i paesi hanno il diritto sovrano di industrializzati, ed ogni processo di industrializzazione deve generalmente tendere a garantire uno sviluppo socio-economico che si autoalimenti e sia ben internato, ed essere tale da comportare le necessarie trasformazioni che consentano a tutti i popoli di partecipare equamente ed effettivamente all'industrializzazione del proprio paese, Considerato che la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta il comune obiettivo e compito di tatti i paesi, e' indispensabile promuovere l'industrializzazione attraverso misure concertate, comprendenti la messa a punto, il trasferimento e l'adattamento di tecnologie a livello globale, regionale e nazionale, nonche' a livello dei vari settori, Tutti i paesi, qualunque sia il loro Sistema economico e sociale, sono decisi a promuovere il comune benessere dei loro popoli con interventi individuali e collettivi tendenti a sviluppare la cooperazione economica internazionale su base di sovrana eguaglianza, a rafforzare l'indipendenza economica dei paesi emergenti, ad assicurare a guasti un'equa parte nella produzione industriale mondiale, ed a contribuire alla pace internazionale ed alla sicurezza e alla prosperita' di tutte le nazioni, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, Nel richiamare a queste linee direttrici, Desiderosi di istituire, a norma del Capitolo II della Carta delle Nazioni Unite, un istituto specializzato che porti il nome di Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) (qui di seguito definita "l'organizzazione") il cui principale compito e la cui responsabilita' consistera' nell'esaminare e promuovere il coordinamento di tutte le attivita' svolte dagli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale, conformemente alle attribuzioni conferite dalla Carta delle Nazioni Unite al Consiglio economico e sociale, ed agli accordi vigenti in materia di relazioni, Hanno convenuto il presente Atto costitutivo. Articolo primo Obiettivi L'Organizzazione ha come principale scopo quello di promuovere ed accelerare lo sviluppo industriale dei paesi emergenti onde contribuire ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale. Promuovera' inoltre lo sviluppo e la cooperazione industriali a livello globale, regionale e nazionale, nonche' a livello settoriale. ------------ (Il testo del presente Atto costitutivo e' stato adottato a Vienna, l'8 Aprile 1979, dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la costituenda Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale quale agenzia specializzata.)

Atto Costitutivo - art. 2

Articolo 2 Funzioni Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, l'Organizzazione adottera' in genere tutte le necessarie ed opportune misure, ed in particolare: a) Promuovera' e fornira', a seconda delle esigenze, un'assistenza ai paesi emergenti al fine di promuovere ed accelerare la loro industrializzazione, e soprattutto al fine di sviluppare, estendere e modernizzare le loro industrie; b) In conformita' con la Carta delle Nazioni Unite, incoraggera', coordinera' e seguira' le attivita' degli organismi delle Nazioni Unite onde permettere all'organizzazione di svolgere un ruolo centrale di coordinamento nel campo dello sviluppo industriale; c) Concepira' nuovi criteri e formule che si applichino allo sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonche' a livello dei vari settori, e sviluppera' criteri e formule gia' esistenti; realizzera' inoltre studi e ricerche per la formulazione di nuove linee d'azione in vista di uno sviluppo industriale armonioso ed equilibrato, tenendo debitamente conto dei metodi utilizzati da paesi con sistemi socio-economici diversi per risolvere i problemi connessi con la loro industrializzazione; d) Promuovera' e favorira' l'elaborazione e l'impiego di tecniche di programmazione, e contribuira' alla formulazione di programmi di sviluppo e di programmi scientifici e tecnologici nonche' di piani di industrializzazione nel settore pubblico, privato e cooperativistico; e) favorira' l'elaborazione di un approccio integrato e interdisciplinare per l'industrializzazione accelerata dei paesi emergenti, e vi contribuira'; f) Costituira' un foro ed uno strumento al servizio dei paesi emergenti e dei paesi industrializzati per scambi e consultazioni e, a richiesta dei paesi interessati, per negoziati in vista dell'industrializzazione dei paesi emergenti; g) Assistera' i paesi emergenti nella creazione e gestione di industrie, anche di industrie legate all'agricoltura e di industrie di base, ai fini del pieno utilizzo delle risorse naturali e umane localmente disponibili, onde garantire la produzione di beni destinati ai mercati interni ed alla esportazione, e onde contribuire all'autonomia economica di questi paesi; h) Servira' quale centro di scambio di informazioni industriali ed in conseguenza raccogliera' e controllera' in modo selettivo, analizzera' ed elaborera' ai fini della loro diffusione, dati concernenti tutti gli aspetti dello sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale come pure a livello dei vari settori, compreso dati sulle esperienze e le realizzazioni tecnologiche di paesi industrialmente avanzati e di paesi emergenti dotati di sistemi socio-economici diversi; i) Dedichera' particolare attenzione all'adozione di misure speciali a favore dei paesi emergenti meno progrediti, privi di coste o insulari, e dei paesi emergenti gravemente colpiti da crisi economiche o da catastrofi naturali, senza con cio' trascurare gli interessi degli altri paesi emergenti; j) Promuovera' e favorira' l'elaborazione, la selezione, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecniche industriali, e vi contribuira', tenuto conto della situazione socio-economica e delle particolari esigenze delle industrie interessate, favorendo in special modo il trasferimento di tecnologie dai paesi industrializzati ai paesi emergenti, nonche' all'interno degli stessi paesi emergenti; k) Organizzera' e favorira' programmi di formazione industriale onde aiutare i paesi emergenti a formare propri tecnici nonche' il personale necessario ai diversi stadi per il loro sviluppo industriale accelerato; l) Fornira' consulenza ed assistenza, in stretta collaborazione con i competenti organismi delle Nazioni Unite, gli istituti specializzati e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ai paesi emergenti per lo sfruttamento, la conservazione e la trasformazione in loco delle loro risorse naturali al fine di favorire l'industrializzazione di questi paesi; m) fornira' impianti pilota e impianti di dimostrazione onde accelerare l'industrializzazione di determinati settori; n) Elaborera' misure speciali destinate a promuovere la cooperazione in campo industriale fra i passi emergenti, e fra questi paesi ed i paesi avanzati; o) Contribuira', congiuntamente con altri organismi appositi, alla programmazione regionale di sviluppo industriale dei paesi emergenti nel quadro della suddivisione regionali e subregionali in questi paesi; p) Favorira' e promuovera' la creazione ed il rafforzamento di associazioni industriali, commerciali e professionali, e di analoghe organizzazioni capaci di favorire il pieno utilizzo delle risorse interne dei paesi emergenti al fine di sviluppare le loro industrie nazionali; q) Contribuira' alla creazione ed alla gestione di una infrastruttura istituzionale al fine di fornire all'industria servizi di regolamentazione, consulenza e sviluppo; r) Concorrera', su richiesta dei governi dei paesi emergenti, all'ottenimento di capitali esteri per il finanziamento di determinati progetti industriali a condizioni oneste, eque e reciprocamente accettabili.

Atto Costitutivo - art. 3

Articolo 3 Membri Potranno accedere all'Organizzazione in qualita' di membri tutti gli Stati che aderiscano ai suoi obiettivi ed ai suoi principi: a) Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata a dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno essere ammessi quali Membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24 ed all'Art. 25, paragrafo 2; b) Gli Stati non contemplati alla lettera a) potranno essere ammessi quali membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24, paragrafo 3 nonche' all'Art. 25, paragrafo 2, lettera e), dopo che la loro ammissione sara' stata approvata dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Atto Costitutivo - art. 4

Articolo 4 Osservatori 1. Lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione sara' riconosciute, su richiesta, agli osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, salvo decisione diversa della Conferenza. 2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1, la Conferenza sara' abilitata ad invitare altri osservatori a partecipare ai lavori dell'Organizzazione. 3. Gli osservatori saranno autorizzati a partecipare ai lavori dell'Organizzazione conformemente agli appositi regolamenti interni ed alle disposizioni del presente Atto costitutivo.

Atto Costitutivo - art. 5

Articolo 5 Sospensione 1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione sospeso dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sara' automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione. 2. Qualsiasi Membro in ritardo nel pagamento dei propri contributi all'Organizzazione non potra' partecipare agli scrutini dell'Organizzazione qualora l'ammontare dei suoi arretrati sia pari o superiore ai contributi posti in riscossione e da lui dovuti per i due precedenti esercizi finanziari. Nondimeno, qualsiasi organo potra' autorizzare detto Membro a votare nel proprio ambite qualora constati che il mancato pagamento e' ascrivibile a circostanze indipendenti dalla volonta' di tale Membro.

Atto Costitutivo - art. 6

Articolo 6 Ritiro 1. Un Membro potra' ritirarsi dall'Organizzazione depositando uno strumento con cui denunzia al depositario il presente Atto costitutivo. 2. Tale ritiro diverra' effettivo il primo giorno dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio nel corso del quale detto strumento e' stato depositato. 3. I contributi che il Membro che intende ritirarsi dovra' versare per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui avra' notificato il proprio ritiro saranno pari ai contributi poeti in riscossione per l'esercizio finanziario nel corso del quale sia avvenuta la suddetta notifica. Il Membro che si ritira versera' inoltre tutti i contributi volontari sottoscritti incondizionatamente prima della notifica del suo ritiro.

Atto Costitutivo - art. 7

Articolo 7 Organi principali e organi accessori 1. I principali Organi dell'Organizzazione sono: a) La Conferenza generale (definita "la Conferenza"); b) Il Consiglio per lo sviluppo industriale (definita "il Consiglio"); c) Il Segretariato. 2. Viene istituito un Comitato Programmi e Bilanci che dovra' aiutare il Consiglio a preparare e ad esaminare il programma di lavoro, il bilancio ordinario ad il bilancio operativo dell'Organizzazione ed altre questioni finanziarie attinenti all'Organizzazione. 3. Altri organi accessori, specie comitati tecnici, potranno essere creati dalla Conferenza o dal Consiglio, tenendo in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica.

Atto Costitutivo - art. 8

Articolo 8 Conferenza generale 1. La Conferenza si comporra' dei rappresentanti di tutti i Membri. 2. a) La Conferenza terra' una sessione ordinaria ogni due anni, salvo che decida diversamente. Verra' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o alla maggioranza di tutti i suoi Membri. b) La Conferenza terra' la sua sessione ordinaria presso la Sede dell'Organizzazione, salvo che decida diversamente. Il Consiglio determinera' la sede in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie. 3. Fatte salve le altre funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, la Conferenza: a) Fissera' le linee direttrici nonche' gli orientamenti generali dell'Organizzazione; b) Esaminera' i rapporti del Consiglio, del Direttore Generale e degli organi accessori della Conferenza; c) Approvera' il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio di esercizio dell'Organizzazione conformemente alle disposizioni dell'Art. 14; fissera' la tabella delle quote di partecipazione in conformita' con le disposizioni dell'Art. 15; approvera' il regolamento finanziario dell'Organizzazione e controllera' l'effettivo impiego delle risorse finanziarie dell'Organizzazione; d) Sara' abilitata ad adottare, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, convenzioni ed accordi in materie di competenza dell'Organizzazione, e a formulare raccomandazioni ai Membri in merito a dette convenzioni o accordi; e) Formulera' raccomandazioni ai Membri ed alle organizzazioni internazionali in materia di competenza dell'Organizzazione; f) Adottera' le opportune misure per consentire all'organizzazione di promuovere i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni. 4. La Conferenza potra' delegare al Consiglio quei poteri e compiti propri che riterra' opportuno affidargli, eccettuati quelli previsti all'Art. 3, lettera b); all'Art. 4; all'Art. 8, paragrafo 3, lettere a), b), c); all'Art. 9, paragrafo 1; all'Art. 10, paragrafo 1; all'Art. 11, paragrafo 2; all'Art. 14, paragrafi 4 e 6; all'Art. 15; all'Art. 18; all'Art. 23, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b); e all'Allegato I. 5. La Conferenza fissera' il proprio regolamento interno. 6. Ciascun Membro disporra' di un voto in seno alla Conferenza. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria del presente Atto costitutivo o del regolamento interno della Conferenza.

Atto Costitutivo - art. 9

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