LEGGE 13 dicembre 1984, n. 973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 26 dell'accordo stesso.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GULLOTTI, Ministro per i beni culturali e ambientali
FORTE, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accordo - art. 1
ACCORDO CHE ISTITUISCE UNA FONDAZIONE EUROPEA PREAMBOLO IL REGNO DEL BELGIO, rappresentato in debita forma dal Signor Leo TINDEMANS, Ministro delle Relazioni estere, IL REGNO DI DANIMARCA, rappresentato in debita forma dal Signor Kjeld OLESEN, Ministro degli Affari esteri, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata in debita forma dal Signor Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli Affari esteri, LA REPUBBLICA ELLENICA, rappresentata in debita forma dal Signor Yannis HARALAMBOPOULOS, Ministro degli Affari esteri, LA REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata in debita forma dal Signor Andre' CHANDERNAGOR, Ministro delegato presso il Ministro delle Relazioni estere, incaricato degli Affari europei, L'IRLANDA, rappresentata in debita forma dal Signor Gerard COLLINS, Ministro degli Affari esteri, LA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata in debita forma dal Signor Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari esteri, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, rappresentato in debita forma dalla Signora Colette FLESCH, Vicepresidente del Governo, Ministro degli Affari esteri, IL REGNO DEI PAESI BASSI, rappresentato in debita forma dal Signor Max van der STOEL, Ministro degli Affari esteri, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, rappresentato in debita forma da Lord CARRINGTON, Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth, DESIDEROSI di favorire la comprensione tra i loro popoli in tutta la sua dimensione umana, sociale e culturale; DECISI a dare ai loro cittadini una percezione diretta e concreta della realta' del progresso verso l'obiettivo dell'unione europea; HANNO DECISO di istituire a tal fine una Fondazione europea e di definirne le condizioni di funzionamento; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 E' istituita una Fondazione europea, in appresso denominata "Fondazione", dotata di personalita' giuridica. La Fondazione non persegue scopi di lucro. Essa ha sede a Parigi.
Accordo - art. 2
Articolo 2 La Fondazione ha il compito di accrescere la comprensione reciproca tra i popoli della Comunita' economica europea, in appresso denominata "Comunita'", di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo, nella ricchezza della sua diversita' e nella sua unita', nonche' di sviluppare una maggiore comprensione dell'integrazione europea, secondo le linee specificate all'articolo 5.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organismi che operano su un piano nazionale, bilaterale o multilaterale nei settori di sua competenza, senza con questo costituire doppioni di azioni iscritte nei programmi della Comunita'. La Fondazione intraprende in via prioritaria azioni indirette intese ad orientare e promuovere, eventualmente attraverso una partecipazione finanziaria, le iniziative e le attivita' avviate da altre istituzioni o organismi, nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi. La Fondazione puo' altresi' prendere l'iniziativa di azioni dirette che altre istituzioni o organismi non sono in grado di intraprendere. Le azioni che la Fondazione puo' incoraggiare o avviare devono interessare di norma, per il loro oggetto o per la cerchia delle persone che possono beneficiarne, un campo piu' vasto del territorio di un solo Stato parte dell'Accordo. La Fondazione, operando in piena autonomia, provvede a una gestione equilibrata delle sue azioni.
Accordo - art. 4
Articolo 4 La Fondazione coopera con le istituzioni e gli organismi che operano nello stesso settore o in settori analoghi e che desiderano apportarle il loro contributo.
Accordo - art. 5
Articolo 5 La Fondazione stabilisce il programma che fissa le azioni prioritarie e le modalita' del suo intervento. Le azioni che la Fondazione puo' intraprendere nell'ambito dei suoi compiti, definiti all'articolo 2, possono tra l'altro avere lo scopo di: - favorire, soprattutto tra i popoli della Comunita', la comprensione dell'idea europea e l'informazione sulla costruzione europea, compresa l'informazione sui paesi della Comunita' e sulla loro storia; - studiare il modo in cui i paesi della Comunita' possono preservare e sviluppare il loro patrimonio culturale comune tenendo conto dell'evoluzione contemporanea della societa' e della tecnica; - promuovere l'apprendimento delle lingue dei paesi della Comunita' e le possibilita' di utilizzare praticamente tali conoscenze; - favorire gli scambi delle persone all'interno della Comunita', compresi gli scambi a livello professionale e quelli relativi alle attivita' intese ad accrescere la comprensione della Comunita'; - ideare, in particolare, e sostenere programmi destinati a rispondere agli interessi e alle esigenze dei giovani; - favorire la propagazione della cultura della Comunita', all'interno e all'esterno del suo territorio, soprattutto aiutando progetti culturali o d'altra natura, allo scopo di fornire attraenti dimostrazioni di tipo popolare dell'identita' della Comunita' e della cooperazione tra i popoli che la compongono.
Accordo - art. 6
Articolo 6 La Fondazione conclude con il Governo della Repubblica francese un accordo sulla sede.
Accordo - art. 7
Articolo 7 In ciascuno degli Stati parti dell'Accordo la Fondazione ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa puo' acquisire o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio; a tal fine, essa e' rappresentata dalla persona abilitata dal Consiglio della Fondazione.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Gli organi della Fondazione sono: - il Consiglio della Fondazione (in appresso denominato "Consiglio"); - il Comitato esecutivo; assistiti dal Segretariato generale.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Il Consiglio e' composto di personalita' di chiara fama che sono scelte tra i cittadini degli Stati parti dell'Accordo per la loro competenza ed esperienza e che offrono la massima garanzia d'indipendenza. 2. I membri del Consiglio esercitano il loro mandato in completa indipendenza. Nell'assolvimento delle loro funzioni, non chiedono ne' accettano istruzioni da nessuno. 3. Le funzioni di membro del Consiglio sono incompatibili con quelle di membro di un governo nazionale o della Commissione delle Comunita' europee. 4. Il mandato di un membro del Consiglio scade quando si presenta un'incompatibilita'.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. I membri del Consiglio si dividono in tre categorie: - gli Stati parti dell'Accordo nominano di comune accordo due membri ciascuno; - salvo eventuale decisione della Comunita', quest'ultima nomina un numero di membri pari alla meta' del numero di membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo; - i membri delle prime due categorie procedono alla nomina dei membri della terza categoria, il cui numero e' pari a quello dei membri nominati dalla Comunita'. I membri della terza categoria sono eletti se ottengono almeno tre quarti ciascuno dei voti dei membri con diritto di voto. Almeno la meta' dei membri della terza categoria sara' scelta fra le personalita' di istituzioni o organizzazioni che operano negli stessi campi della Fondazione. 2. Il mandato dei membri del Consiglio e' di quattro anni. Esso e' rinnovabile una sola volta. Nel caso in cui un membro del Consiglio cessi le sue funzioni prima dello scadere del suo mandato, e' sostituito per il rimanente periodo da un membro nominato alle stesse condizioni. Il mandato dei membri del primo Consiglio decorrera' dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. 3. Il Consiglio designa il Presidente e due Vicepresidenti, che rimangono in carica due anni. Il Presidente viene scelto tra i membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo. I mandati del Presidente e dei Vicepresidenti sono rinnovabili una sola volta. 4. Il Presidente convoca il Consiglio ogni sei mesi oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 5. In ogni fase dei lavori le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dai membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Il Consiglio assicura l'alta direzione della Fondazione, determinandone gli orientamenti generali. A tal fine, al Consiglio spetta in particolare: - stabilire il programma con cui determina l'ordine di priorita' delle azioni della Fondazione; - stabilire il bilancio annuale e adottare i conti; - adottare le disposizioni regolamentari interne che disciplinano il funzionamento della Fondazione; - decidere in merito all'accettazione di legati, donazioni e sovvenzioni; - nominare il Segretario generale della Fondazione e determinare la durata del suo mandato.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Gli Stati parti dell'Accordo adottano in tempo utile e di comune accordo le disposizioni relative alle indennita' giornaliere dei membri del Consiglio nonche' le norme relative ad uno statuto del personale della Fondazione. Tali norme devono definire il meccanismo di composizione delle controversie tra la Fondazione e i suoi agenti.
Accordo - art. 13
Articolo 13 1. Il Comitato esecutivo si compone di un membro per Stato parte dell'Accordo, avente la cittadinanza di tale Stato. Il Presidente e i due Vicepresidenti del Consiglio ne sono membri di diritto. Gli altri membri sono designati dal Consiglio, al suo interno, in modo che le tre categorie di membri che compongono il Consiglio secondo le modalita' di cui all'articolo 10, paragrafo 1, siano rappresentati, per quanto possibile, nelle stesse proporzioni nel Comitato esecutivo. 2. Il mandato dei membri del Comitato esecutivo ha la medesima durata di quello dei membri del Consiglio ed e' rinnovabile alle stesse condizioni. 3. Il Presidente del Consiglio esercita la Presidenza del Comitato esecutivo. Le decisioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi. 4. Il Segretario generale partecipa alle sedute del Comitato esecutivo senza diritto di voto. 5. Il Presidente convoca il Comitato esecutivo almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Accordo - art. 14
Articolo 14 1. Il Comitato esecutivo e' incaricato degli atti di amministrazione generale della Fondazione. 2. Esso stabilisce il progetto di programma d'azione della Fondazione e lo presenta al Consiglio. 3. Esso stabilisce il progetto di bilancio annuale ed eventualmente i progetti di previsioni finanziarie pluriennali e li presenta al Consiglio. 4. Esso prepara i lavori del Consiglio. 5. Esso provvede all'elaborazione ed all'esecuzione del programma d'azione. 6. Esso assume e revoca il personale della Fondazione su proposta del Segretario generale.
Accordo - art. 15
Articolo 15 1. Il Segretario generale assiste il Consiglio e il Comitato esecutivo in tutte le loro mansioni. 2. Egli stabilisce per il Comitato esecutivo il progetto preliminare di programma d'azione della Fondazione e quello del bilancio annuale e li presenta al Comitato esecutivo. 3. Egli provvede alla gestione della Fondazione e all'esecuzione delle sue azioni secondo le direttive impartitegli dal Consiglio e dal Comitato esecutivo. 4. Egli ha autorita' sul personale che propone al Comitato esecutivo per assunzione o revoca.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Le risorse finanziarie della Fondazione provengono: 1. da un contributo della Comunita', con riserva di una decisione; 2. da contributi volontari d'origine pubblica e privata. La Fondazione non puo' accettare dotazioni o contributi gravati da condizioni incompatibili con i suoi fini.
Accordo - art. 17
Articolo 17 1. Il Consiglio adotta le disposizioni regolamentari di natura finanziaria che specificano tra l'altro: - le modalita' relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio annuale, nonche' al rendimento e alla verifica dei conti; - le modalita' di versamento e di utilizzazione delle risorse della Fondazione; - le norme e modalita' di controllo concernenti la responsabilita' degli ordinatori e dei contabili.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Alle condizioni stabilite dalle disposizioni regolamentari di natura finanziaria di cui all'articolo 17, il Consiglio stabilisce ogni anno il bilancio della Fondazione. Tale bilancio deve comprendere tutte le entrate prevedibili e tutte le spese previste per l'esercizio in questione. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Le entrate e le spese sono espresse in ECU.
Accordo - art. 19
Articolo 19 Il Comitato esecutivo esegue il bilancio in conformita' delle disposizioni regolamentari di natura finanziaria ed entro il limite degli stanziamenti assegnati. Esso rende conto della sua gestione al Consiglio.
Accordo - art. 20
Articolo 20 1. Il controllo finanziario e' esercitato dalla Corte dei Conti delle Comunita' europee. 2. La verifica, che ha luogo su documenti ed eventualmente in loco, e' destinata a costatare la legittimita' e la regolarita' di tutte le entrate e spese e ad accertare la sana gestione finanziaria. La Corte dei conti presenta annualmente al Consiglio una relazione sui risultati di tale esame. Il Comitato esecutivo fornisce qualsiasi informazione e tutta l'assistenza di cui la Corte dei conti possa aver bisogno nell'esercizio delle funzioni di verifica. 3. Le disposizioni regolamentari di natura finanziaria determinano le condizioni alle quali al Comitato esecutivo viene dato atto dell'esecuzione del bilancio.
Accordo - art. 21
Articolo 21 1. La Repubblica francese mette gratuitamente a disposizione della Fondazione un terreno sito a Parigi nonche' gli edifici necessari per il funzionamento della Fondazione e ne assume la manutenzione immobiliare. 2. Le modalita' di applicazione del paragrafo 1. sono disciplinate dall'accordo sulla sede.
Accordo - art. 22
Articolo 22 Le lingue della Fondazione sono le lingue ufficiali della Comunita'.
Accordo - art. 23
Articolo 23 Il Comitato esecutivo elabora entro il 31 marzo la relazione generale annua sulle attivita' della Fondazione, e la trasmette per approvazione al Consiglio. La relazione cosi' approvata viene trasmessa entro il 30 giugno ai governi degli Stati parti dell'accordo e per informazione alle istituzioni della Comunita'.
Accordo - art. 24
Articolo 24 Ogni eventuale controversia fra gli Stati parti dell'Accordo o fra uno o piu' di tali Stati e la Fondazione in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo stesso, che non sia stato possibile comporre mediante negoziato in un termine di sei mesi, e' sottoposta ad arbitrato. In tal caso, su richiesta congiunta delle parti in causa o, in mancanza di cio', su richiesta di una sola parte, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee designa, secondo le modalita' fissate da un regolamento di procedura stabilito dagli Stati parti dell'Accordo previa consultazione della Corte di giustizia, l'organo arbitrale invitato a comporre la controversia. Gli Stati parti dell'Accordo e la Fondazione eseguono la sentenza dell'organo arbitrale.
Accordo - art. 25
Articolo 25 1. Il presente accordo si applica al territorio europeo degli Stati parti dell'accordo, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. In deroga al paragrafo 1, l'Accordo non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresi' alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che l'Accordo si applica a uno o piu' dei suddetti territori. 3. L'Accordo non si applica alle Isole Faeroer o alla Groenlandia. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca puo' notificare presso il Governo della Repubblica francese che l'Accordo e' applicabile a questi territori. 4. Ciascuno Stato parte dell'Accordo puo' dichiarare al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione dell'Accordo o dell'adesione a quest'ultimo nonche' in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che l'Accordo si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione, di cui esso assicura le relazioni internazionali.
Accordo - art. 26
Articolo 26 1. L'Accordo e' concluso per un periodo, indeterminato. 2. L'Accordo entra in vigore un mese dopo che tutti gli Stati firmatari hanno depositato presso il Governo della Repubblica francese il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. La Fondazione e' costituita e operante sin dalla prima riunione del Consiglio.
Accordo - art. 27
Articolo 27 L'adesione al presente Accordo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunita' si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto in base a tale atto.
Accordo - art. 28
Articolo 28 Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati parti dell'Accordo: a) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) l'entrata in vigore dell'Accordo; c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 25.
Accordo - art. 29
Articolo 29 L'Accordo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati parti dell'Accordo. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Fatto a Bruxelles, addi' ventinove marzo millenovecentottantadue.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO, Riuniti a Bruxelles il 29 marzo 1982 per la firma dell'accordo che istituisce una Fondazione europea, HANNO ADOTTATO I SEGUENTI TESTI: - Accordo che istituisce una Fondazione europea. - Accordo relativo all'istituzione di un Comitato preparatorio. All'atto della firma di questi testi, i rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo: - hanno adottato le dichiarazioni riportate negli allegati 1 e 2; - hanno preso atto della dichiarazione della Repubblica federale di Germania riportata nell'allegato 3. Fatto a Bruxelles, addi' ventinove marzo millenovecentottandue.
Accordo-Allegato 1
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