LEGGE 18 dicembre 1984, n. 974

Type Legge
Publication 1984-12-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

VISENTINI, Ministro delle finanze

SIGNORILE, Ministro dei trasporti

CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero

CARTA, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION between the italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. Il testo facente fede e unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato. CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA, DI JUGOSLAVIA desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Soggetti) La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. (Imposte considerate) 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate in uno Stato contraente o in una suddivisione politica o amministrativa o in un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. La Convenzione si applica anche ai contributi prelevati in Iugoslavia, salvo che ai contributi per la sicurezza sociale. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. Ai fini della presente Convenzione, devono essere considerate come imposte anche i contributi considerati al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le imposte cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) in Iugoslavia: 1) l'imposta e i contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato (the tax and contributions on income of organizations of associated labour); 2) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato (the tax and contributions on personal income derived from dependent personal services); 3) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante dall'attivita' agricola (the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity); 4) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti da attivita' indipendenti aventi o no carattere economico (the tax and contributions on personal income derived from independent economie and non-economie activities); 5) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante da perfezionamenti di diritti di autore, marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici (the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements); 6) l'imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali (the tax on revenue from capital and capital rights); 7) l'imposta sul patrimonio (the tax on capital); 8) l'imposta sul reddito complessivo dei cittadini (the tax on total revenue of citizens); 9) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti in organizzazioni di lavoro associato nazionali ai fini di un'attivita' in comune (the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of a joint venture); 10) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da attivita' di investimento (the tax on profits of foreign persons derived from investment works); 11) l'imposta sui redditi delle persone straniere derivanti dall'attivita' di trasporto di passeggeri e merci (the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport); (qui di seguito indicate quali "imposta iugoslava"); b) in Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione: a) il termine "Iugoslavia" designa il territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Iugoslavia le quali, ai sensi della legislazione iugoslava ed in conformita' dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, sono state o possono in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Iugoslavia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali ed in conformita' dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Iugoslavia o l'Italia; d) il termine "nazionali" designa i cittadini e le altre persone fisiche che si trovano in tale posizione in virtu' della legislazione in vigore in ciascun Stato contraente; e) il termine "persona" designa: i) per quanto concerne la Iugoslavia, le persone fisiche e le persone giuridiche; ii) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; f) il termine "societa'" designa: i) per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato (organization of associated labour) e le altre persone giuridiche assoggettate ad imposizione; ii) per quanto concerne l'Italia, qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione. g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato ed altre organizzazioni e comunita' autogestite, i lavoratori che svolgono individualmente attivita' indipendenti e le imprese con sede fuori dal territorio iugoslavo esercitate da un residente iugoslavo, e, per quanto concerne l'Italia, le imprese esercitate da un residente dell'Italia; h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui il trasporto per nave o per aeromobile sia effettuato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) per quanto concerne la Iugoslavia, il Segretario Federale per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. (Domicilio fiscale) 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. (Stabile organizzazione) 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini della pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto idi un'impresa dell'altro Stato contraente diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6. (Redditi immobiliari) 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7. (Utili delle imprese) 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sono determinati in base ai libri contabili tenuti dalla stabile organizzazione. Qualora detti libri non costituiscano una base adeguata ai fini della, determinazione degli utili della stabile organizzazione, gli utili stessi possono essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli utili realizzati da un residente italiano in Iugoslavia in relazione alla sua partecipazione in un'attivita' in comune con una impresa iugoslava. 8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8. (Navigazione marittima ed aerea) 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9. (Imprese associate) Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione - art. 10

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