LEGGE 18 dicembre 1984, n. 976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i sottoindicati atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione stessa.
Art. 3
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE UFFICIALE (ai sensi dell'art. 28 della Convenzione) CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF) LE PARTI CONTRAENTI, riunite in applicazione dell'articolo 69, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 64, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970 oltre che in applicazione dell'articolo 27 della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966, - convinte dell'utilita' di una organizzazione internazionale, - riconosciuta la necessita' di adattare le disposizioni concernenti il diritto in materia di trasporto ai bisogni economici e tecnici, hanno convenuto quanto appresso: Articolo 1 Organizzazione intergovernativa par. 1. Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), in appresso definita "l'Organizzazione". La sede dell'Organizzazione e' fissata a Berna. par. 2. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di contrarre, di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili nonche' di stare in giudizio. L'Organizzazione, i funzionari, gli esperti ai quali ricorre ed i rappresentanti degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per attendere alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo allegato alla Convenzione della quale fa parte integrante. Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato in cui ha sede sono regolate mediante un accordo di sede. par. 3 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese e il tedesco.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Scopo dell'Organizzazione par. 1. L'Organizzazione ha lo scopo essenziale di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci in traffico internazionale diretto fra gli Stati membri, che impegnino le linee ferroviarie, nonche' di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo di tale regime. par. 2. Il regime di diritto previsto al par. 1 puo' ugualmente essere applicato ai trasporti internazionali diretti che impegnino, oltre che linee ferroviarie, vie di comunicazione terrestri, marittime e vie d'acqua interne.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Regole uniformi CIV e CIM par. 1. I trasporti in traffico internazionale diretto sono sottoposti: - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)", che costituiscono l'Appendice A alla Convenzione; - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)", che costituiscono l'Appendice B alla Convenzione. par. 2. Le linee previste nell'articolo 2, su cui si effettuano tali trasporti, sono iscritte in due liste: lista delle linee CIV e lista delle linee CIM. par. 3. Le imprese da cui dipendono le linee previste nell'articolo 2, par. 2, iscritte in tali liste, hanno gli stessi diritti e obblighi che derivano alle ferrovie dalle Regole uniformi CIV e CIM, salvo le deroghe rese necessarie dalle condizioni di esercizio proprie di ciascun modo di trasporto e pubblicate con le stesse forme delle tariffe. Tuttavia, le regole concernenti la responsabilita' non possono formare oggetto di deroga. par. 4. Le Regole uniformi CIV e CIM, compresi i relativi Allegati, sono parte integrante della Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Definizione della nozione "Convenzione" Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" comprende la Convenzione propriamente detta, il Protocollo previsto all'articolo 1, par. 2, alinea 2 e le Appendici A e B, unitamente ai loro Allegati, previsti dall'articolo 3, par. 1 e 4.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Organi Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti Organi: - Assemblea generale; - Comitato amministrativo; - Commissione di revisione; - Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose; - Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI).
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Assemblea generale par. 1. L'Assemblea generale si compone dei rappresentanti degli Stati membri. par. 2. L'Assemblea generale: a) stabilisce il proprio regolamento interno; b) determina la composizione del Comitato amministrativo in conformita' dell'articolo 7, par. 1; c) emana direttive riguardanti l'attivita' del Comitato amministrativo e dell'Ufficio centrale; d) fissa, per periodi quinquennali, l'ammontare massimo delle spese annuali dell'Organizzazione o emana direttive riguardanti la limitazione di tali spese; e) decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 2, sulle proposte intese a modificare la Convenzione; f) decide sulle richieste di adesione che le vengono sottoposte in base all'articolo 23, par. 2; g) decide sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno conformemente al par. 3. par. 3. L'Ufficio centrale convoca l'Assemblea generale una volta ogni cinque anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri, nonche' nei casi previsti agli articoli 19, par. 2 e 23, par. 2 e invia agli Stati membri il progetto di ordine del giorno, almeno tre mesi prima dell'apertura della sessione. par. 4. Nell'Assemblea generale, il quorum e' raggiunto allorche' vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. par. 5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione. Tuttavia, per l'applicazione del par. 2 d) e del par. 2 e), in quest'ultimo caso quando si tratta di proposte di modifica della Convenzione propriamente detta e del Protocollo, la maggioranza richiesta e' quella dei due terzi. par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita anche Stati non membri a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni della Assemblea generale, organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. par. 7. Prima delle sessioni dell'Assemblea generale e secondo le direttive del Comitato amministrativo, viene convocata la Commissione di revisione per procedere all'esame preliminare delle proposte contemplate all'articolo 19, par. 2.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Comitato amministrativo par. 1. Il Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti di undici Stati membri. La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente e assume la presidenza del Comitato. Gli altri Stati vengono nominati per un periodo di cinque anni. La composizione del Comitato e' determinata per ogni quinquennio, tenendo conto in particolare di una equa ripartizione geografica. Nessuno Stato membro puo' far parte del Comitato per piu' di due periodi consecutivi. Qualora si verifichi una vacanza, il Comitato designa un altro Stato membro per il restante periodo. Ogni Stato membro facente parte del Comitato designa un delegato; esso puo' designare ugualmente un delegato supplente. par. 2. Il Comitato: a) stabilisce il proprio regolamento interno; b) conclude l'accordo di sede; c) stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale; d) nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e da una equa ripartizione geografica, il direttore generale, il vice direttore generale, i consiglieri e i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; quest'ultimo informa in tempo utile gli Stati membri di ogni vacanza relativa a tali posti; il Governo svizzero presenta delle candidature per i posti di direttore generale e vice-direttore generale; e) controlla l'attivita' dell'Ufficio centrale sia sul piano amministrativo sia sul piano finanziario; f) vigila sulla corretta applicazione, da parte dell'Ufficio centrale, della Convenzione e delle decisioni adottate dagli altri organi; raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione della Convenzione e delle anzidette decisioni; g) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivita' dell'Ufficio centrale e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal direttore generale dell'Ufficio centrale; h) approva il programma annuale di lavoro dell'Ufficio centrale; i) approva il bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione, il rapporto di gestione e i conti annuali; j) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonche' le proprie decisioni e raccomandazioni; k) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attivita', nonche' proposte relative al proprio rinnovamento. par. 3. Se non decide diversamente, il Comitato si riunisce nella sede dell'Organizzazione. Il Comitato tiene due sessioni ogni anno; si riunisce, inoltre, sia su decisione del presidente, sia su domanda di quattro dei suoi membri. I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Commissioni par. 1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata "Commissione di esperti", si compone dei rappresentanti degli Stati membri. Il direttore generale dell'Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo. par. 2. La Commissione di revisione: a) decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione; b) esamina, in conformita' dell'articolo 6, par. 7, le proposte sottoposte all'Assemblea generale. La Commissione di esperti: decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione. par. 3. L'Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonche' nel caso previsto dall'articolo 6, par. 7, e invia il progetto dell'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione. par. 4. Nella Commissione di revisione, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentato un terzo degli Stati membri. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. par. 5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale. Una proposta e' adottata se il numero dei voti positivi e': a) almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione; b) superiore al numero dei voti negativi. par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti. par. 7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti. par. 8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell'altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente. par. 9. I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per cio' che concerne le decisioni. I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri. par. 10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni. par. 11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Ufficio centrale par. 1. L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia assume il segretariato dell'Organizzazione. par. 2. In particolare, l'Ufficio centrale: a) esegue i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione; b) istruisce le proposte di modificazione della Convenzione ricorrendo, se del caso, all'assistenza di esperti; c) convoca le Commissioni; d) invia, in tempo utile, agli Stati membri i documenti necessari alle sessioni dei diversi organi; e) aggiorna e pubblica le liste delle linee previste all'articolo 3, par. 2; f) riceve le comunicazioni fatte dagli Stati membri e dalle imprese di trasporto e le notifica, se del caso, agli altri Stati membri ed imprese di trasporto; g) aggiorna e pubblica uno schedario di giurisprudenza; h) pubblica un bollettino periodico; i) rappresenta l'Organizzazione presso altre organizzazioni internazionali competenti, su questioni che hanno connessione con gli obiettivi previsti dall'Organizzazione; j) elabora il progetto del bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione e lo sottopone all'approvazione del Comitato amministrativo; k) gestisce le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio approvato; l) tenta, su domanda di uno Stato membro o di una impresa di trasporto, prestando i suoi buoni uffici, di comporre tra detti Stati od imprese le controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; m) emette, su domanda delle parti in causa - Stati membri, imprese di trasporto o utenti - un parere sulle controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; n) collabora alla definizione dei litigi in via di arbitrato, conformemente al titolo III; o) facilita, tra le imprese di trasporto, le relazioni finanziarie che derivano dal traffico internazionale, nonche' il recupero dei crediti insoluti. par. 3. Il bollettino periodico contiene le notizie necessarie per l'applicazione della Convenzione, nonche' gli studi, le sentenze e le informazioni importanti per l'interpretazione, l'applicazione e l'evoluzione del diritto di trasporto ferroviario; detto bollettino e' pubblicato nelle lingue di lavoro.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Liste delle linee par. 1. Gli Stati membri inviano all'Ufficio centrale le loro comunicazioni concernenti l'iscrizione o la radiazione delle linee sulle liste di cui all'articolo 3, par. 2. Le linee previste dall'articolo 2, par. 2, quando esse collegano degli Stati membri, non possono essere iscritte che per intervenuto accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea e' sufficiente la comunicazione di uno solo di tali Stati. L'Ufficio centrale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri. par. 2. Una linea e' sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua iscrizione. par. 3. Una linea cessa di essere sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua radiazione, salvi i trasporti in corso, che debbono essere portati a termine.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Finanze par. 1. L'ammontare delle spese dell'Organizzazione e' fissato, per ogni esercizio, dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale - Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dagli Stati membri proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte. Tuttavia, le linee sulle vie marittime e sulle vie d'acqua interne si calcolano per meta' della loro lunghezza; per le altre linee il cui esercizio e' svolto in condizioni particolari, il contributo puo' essere ridotto nella misura massima della meta' mediante accordo fra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, con riserva di approvazione del Comitato amministrativo. par. 2. All'atto dell'invio agli Stati membri del rapporto di gestione e dell'estratto dei conti annuali, l'Ufficio centrale invita questi Stati a versare la loro quota di contributo alle spese dell'esercizio decorso nel piu' breve tempo possibile e non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno di invio. Dopo tale data, le somme dovute sono gravate dell'interesse in ragione del cinque per cento l'anno. Se, due anni dopo tale data, uno Stato membro non ha pagato la sua parte di contributo, il suo diritto di voto resta sospeso fino a quando non abbia soddisfatto l'obbligazione di pagamento. Allo spirare di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale esamina se il comportamento di tale Stato debba essere considerato come tacita denuncia della Convenzione e ne fissa, se del caso, la data di decorrenza. par. 3. I contributi non riscossi continuano ad essere dovuti nel caso della denuncia di cui al par. 2 e all'articolo 25 nonche' nel caso di sospensione del diritto di voto. par. 4. Le somme non recuperate devono, per quanto possibile, essere coperte mediante i crediti dell'Organizzazione; esse possono essere ripartite su quattro esercizi. La parte del disavanzo e' portata su un conto speciale a debito degli altri Stati membri, nella misura in cui essi erano partecipi della Convenzione durante il periodo di morosita'; l'imputazione e' effettuata in proporzione alla lunghezza delle loro linee iscritte nel giorno dell'apertura del conto speciale. par. 5. Lo Stato che abbia denunciato la Convenzione puo' divenire nuovamente Stato membro per adesione, a condizione che abbia versato le somme di cui risulta debitore. par. 6. L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire le spese particolari derivanti dalle attivita' previste all'articolo 9, par. 2, da l) a n); nei casi previsti all'articolo 9, par. 2, l) e m), tale remunerazione e' fissata dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale; nel caso previsto all'articolo 9, par. 2, n), si puo' applicare l'articolo 15, par. 2. par. 7. La concordanza delle scritture e delle documentazioni contabili e' verificata dal Governo svizzero, che presenta un rapporto al Comitato amministrativo.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Competenze par. 1. I litigi sorti fra gli Stati membri, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonche' i litigi tra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e immunita' possono, su richiesta di una delle parti, essere sottoposti al giudizio di un tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. par. 2. I litigi: a) fra imprese di trasporto; b) fra imprese di trasporto e utenti; c) fra utenti, derivanti dall'applicazione delle Regole uniformi CIV e dalle Regole uniformi CIM, se non sono definiti in via amichevole o sottoposti alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo tra le parti interessate, essere sottoposti a un tribunale arbitrale. Gli articoli da 13 a 16 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale. par. 3. Ogni Stato puo', al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte le disposizioni del par. 1 e del par. 2. par. 4. Ogni Stato che abbia avanzato una riserva in applicazione del par. 3 puo' rinunziarvi in ogni momento, informandone il Governo depositario. La rinunzia della riserva produce i suoi effetti il mese successivo alla data in cui il Governo depositario ne da' conoscenza agli Stati.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Compromesso - Cancelleria Le parti concludono un compromesso che specifica in particolare: a) l'oggetto della controversia; b) la composizione del tribunale ed i termini convenuti per la nomina dell'arbitro o degli arbitri; c) il luogo convenuto come sede del tribunale. Il compromesso deve essere comunicato all'Ufficio centrale, il quale assume le funzioni di cancelleria.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Arbitri par. 1. Una lista di arbitri e' stabilita e tenuta aggiornata dall'Ufficio centrale. Ogni Stato membro puo' far iscrivere sulla lista degli arbitri due propri cittadini specialisti di diritto internazionale dei trasporti. par. 2. Il tribunale arbitrale si compone di uno, di tre o di cinque arbitri, in conformita' del compromesso. Gli arbitri sono scelti fra le persone figuranti sulla lista di cui al par. 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro al di fuori della lista. Se il compromesso prevede un arbitro unico, questi e' scelto di comune accordo fra le parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, secondo il caso; questi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, che presiede il tribunale arbitrale. In caso di disaccordo tra le parti sulla designazione dell'arbitro unico o tra gli arbitri scelti sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, tale designazione e' compiuta dal direttore generale dell'Ufficio centrale. par. 3. L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro deve essere di una nazionalita' diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non siano della stessa nazionalita'. L'intervento nel litigio di una terza parte resta senza effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Procedura - Spese par. 1. Il tribunale arbitrale decide sulla procedura da adottare, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni: a) istruisce e giudica le cause sulla base degli elementi forniti dalle parti, senza essere vincolato, quando e' chiamato a giudicare secondo la legge, dalle interpretazioni delle parti stesse; b) non puo' accordare di piu' o cosa diversa di quanto richiesto nelle conclusioni dell'attore, ne' di meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto; c) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti a cura dell'Ufficio centrale; d) salvo contraria disposizione del diritto imperativo del luogo dove risiede il tribunale arbitrale, e salvo contrario accordo delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva. par. 2. Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal direttore generale dell'Ufficio centrale. La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali e decide della loro ripartizione tra le parti, nonche' di quella degli onorari degli arbitri.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Prescrizione - Forza esecutiva par. 1. La messa in atto della procedura ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, gli stessi effetti previsti dal diritto positivo disciplinante l'introduzione dell'azione dinanzi al giudice ordinario. par. 2. La sentenza del tribunale arbitrale nei confronti delle imprese di trasporto o degli utenti acquista forza esecutiva in ogni Stato membro in seguito al compimento delle formalita' prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa la revisione sul merito della questione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Recupero dei crediti insoluti fra imprese di trasporto par. 1. Le distinte di crediti, derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi e rimasti insoluti, possono essere inviate dall'impresa di trasporto creditrice all'Ufficio centrale al fine di facilitarne il recupero; a tale scopo l'Ufficio mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare. par. 2. Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi del rifiuto siano sufficientemente fondati, propone alle parti di appellarsi o al giudice competente, o al tribunale arbitrale in conformita' dell'articolo 12, par. 2. par. 3. Se l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo', dopo avere eventualmente consultato un esperto, dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione definitiva di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale. par. 4. Se l'impresa non versa, entro quindici giorni, la somma stabilita dall'Ufficio centrale, questo le trasmette una nuova messa in mora con indicazione delle conseguenze del rifiuto. par. 5. Se tale nuova messa in mora resta infruttuosa per un periodo di due mesi, l'Ufficio centrale invia allo Stato membro al quale appartiene l'impresa una comunicazione motivata, invitandolo ad adottare delle misure e in particolare ad esaminare se esso debba mantenere sulla lista delle linee quelle di tale impresa. par. 6. Se lo Stato membro dichiara che, malgrado il mancato pagamento mantiene l'iscrizione delle linee di tale impresa o se lascia senza risposta per un periodo di sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa, di pieno diritto, che esso garantisca il pagamento di tutti crediti derivanti dai trasporti sottoposti alle Regole uniformi.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Giudizi - Sequestri - Cauzioni par. 1. Allorche' le sentenze pronunciate in virtu' delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia, dal giudice competente, siano divenute esecutive a norma delle leggi applicate da tale giudice, esse acquistano forza esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri dopo il compimento delle formalita' prescritte nello Stato in cui l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa la revisione sul merito della questione. Questa disposizione non si applica ne' alle sentenze che sono provvisoriamente esecutive, ne' alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese. Il primo alinea si applica ugualmente alle transazioni giudiziali. par. 2. I crediti derivati da un trasporto soggetto alle Regole uniformi, a favore di una impresa di trasporto verso un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro al quale appartiene l'impresa titolare dei crediti da sequestrare. par. 3. Il materiale rotabile della ferrovia, nonche' gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto e di sua proprieta', quali contenitori, attrezzi di carico e copertoni, non possono essere sequestrati su un territorio diverso da quello dello Stato membro al quale appartiene la ferrovia proprietaria, se non in forza di sentenza resa dall'autorita' giudiziaria di tale Stato. I carri privati nonche' gli oggetti di qualsivoglia natura occorrenti per il trasporto che sono ivi contenuti, appartenenti, al proprietario del carro, non possono essere sequestrati su di un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in forza di sentenza resa dall'autorita' giudiziaria di tale Stato. par. 4. Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sulla Convenzione.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 Competenza par. 1. Gli Stati membri inviano le proposte di modificazione della Convenzione all'Ufficio centrale, il quale lo porta immediatamente a conoscenza degli Stati membri. par. 2. L'Assemblea generale decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni della Convenzione non previste ai par. 3 e 4. L'iscrizione di una proposta di modificazione all'ordine del giorno di una sessione dell'Assemblea generale deve riportare l'adesione di almeno un terzo degli Stati membri. Investita di una proposta di modificazione, l'Assemblea generale puo' decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 6, par. 5, che una siffatta proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o piu' disposizioni la cui modificazione rientra nella competenza della Commissione di revisione in conformita' del par. 3. In tale caso, l'Assemblea generale e' legittimata a decidere ugualmente sulla modificazione di questa o di queste disposizioni. par. 3. Salvo difformi decisioni adottate dall'Assemblea generale giusta il par. 2, alinea 3, la Commissione di revisione decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni qui di seguito indicate: a) Regole uniformi CIV: - articolo 1, par. 3; articolo 4, par. 2; articoli 5 (eccetto il par. 2), 6, da 9 a 14, 15 (eccetto il par. 6), da 16 a 21, 22, par. 3; articoli da 23 a 25, 37, 43 (eccetto i par. 2 e 4), 48, 49, da 56 a 58, 61; - gli importi espressi in unita' di conto agli articoli 30, 31, 38, 40 e 41, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tali importi; b) Regole uniformi CIM: - articolo 1, par. 2; articolo 3, par. da 2 a 5; articoli 4, 5, 6 (eccetto il par. 3), 7, 8, da 11 a 13, 14 (eccetto il par. 7), da 15 a 17, 19 (eccetto il par. 4), 20 (eccetto il par. 3), da 21 a 24, 25 (eccetto il par. 3), 26 (eccetto il par. 2), 27, 28, par. 3 e 6; articoli 29, 30 (eccetto il par. 3), 31, 32 (eccetto il par. 3), 33 (eccetto il par. 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (eccetto il par. 3), 48 (nella misura in cui si tratta di procedere ad un adattamento al diritto di trasporto internazionale marittimo), 52, 53, da 59 a 61, 64, 65; - l'importo espresso in unita' di conto all'articolo 40, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tale importo; - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II; - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III; - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV. par. 4. La Commissione di esperti decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi CIM.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 Decisioni dell'Assemblea generale par. 1. Le modificazioni decise dall'Assemblea generale sono raccolte in un protocollo firmato dai rappresentanti degli Stati membri. Tale protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati il piu' sollecitamente possibile presso il Governo depositario. par. 2. Allorche' il protocollo sara' stato ratificato, accettato o approvato da piu' di due terzi degli Stati membri, l'entrata in vigore delle decisioni ha luogo allo spirare del termine fissato dall'Assemblea generale. par. 3. L'applicazione delle Regole uniformi CIV e CIM e' sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, per il traffico con e fra gli Stati membri che non avessero ancora depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione un mese prima della data prevista per tale entrata in vigore. L'Ufficio centrale notifica agli Stati membri tale sospensione; questa termina allo spirare di un mese a partire dalla data della notificazione da parte dell'Ufficio centrale della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione delle dette decisioni da parte degli Stati suddetti. Tale sospensione non ha effetto per gli Stati membri che abbiano comunicato all'Ufficio centrale che essi applicano, senza aver depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, le modificazioni decise dall'Assemblea generale.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Decisioni delle Commissioni par. 1. Le modificazioni decise dalle Commissioni sono notificate dall'Ufficio centrale agli Stati membri. par. 2. Tali decisioni entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale le ha notificate agli Stati membri, salvo l'opposizione di un terzo degli Stati membri: formulata entro quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione. Tuttavia, se uno Stato membro formula delle obiezioni avverso una decisione della Commissione di revisione, nel termine di quattro mesi e denunzia la Convenzione non piu' tardi di due mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore di tale decisione, quest'ultima non entra in vigore che al momento in cui la denunzia da parte dello Stato interessato produce effetto.
Convenzione - art. 22
Articolo 22 Firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione par. 1. La Convenzione resta aperta a Berna, presso il Governo svizzero, fino al 31 dicembre 1980, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzione CIM e CIV. par. 2. La Convenzione e' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il Governo svizzero, quale governo depositario.
Convenzione - art. 23
Articolo 23 Adesione alla Convenzione par. 1. Gli Stati che, invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, non abbiano sottoscritto la Convenzione nel termine previsto all'articolo 22, par. 1, possono ciononostante notificare la loro adesione alla Convenzione prima della sua entrata in vigore. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Governo depositario. par. 2. Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore invia al Governo depositario una richiesta ed una nota sulla situazione delle sue imprese di trasporto per ferrovia circa i trasporti internazionali. Il Governo depositario le comunica agli Stati membri ed all'Ufficio centrale. La richiesta e' ritenuta accettata di pieno diritto sei mesi dopo la comunicazione di cui sopra, salvo opposizione formulata presso il Governo depositario da cinque Stati membri. Il Governo depositario ne da' avviso allo Stato richiedente, nonche' agli Stati membri e all'Ufficio centrale. Il nuovo Stato membro si conforma senza indugio alle disposizioni dell'articolo 10. In caso di opposizione, il Governo depositario sottopone la richiesta di adesione all'Assemblea generale, che decide al riguardo. Successivamente al deposito dello strumento di adesione, questa produce effetti il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale ha notificato agli Stati membri la lista delle linee del nuovo Stato membro. par. 3. Ogni adesione alla Convenzione non puo' riguardare che la Convenzione e le sue modificazioni in vigore.
Convenzione - art. 24
Articolo 24 Entrata in vigore della Convenzione par. 1. Allorche' gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono stati depositati da quindici Stati, il Governo depositario si mette in relazione con i Governi interessati allo scopo di convenire l'entrata in vigore della Convenzione. par. 2. L'entrata in vigore della Convenzione comporta l'abrogazione delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, nonche' della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966.
Convenzione - art. 25
Articolo 25 Denunzia della Convenzione Ogni Stato membro che desideri denunziare la Convenzione ne da' avviso al Governo depositario. La denunzia produce effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.
Convenzione - art. 26
Articolo 26 Funzioni del Governo depositario Il Governo depositario avvisa gli Stati invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, gli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione, nonche' l'Ufficio centrale: a) delle sottoscrizioni della Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e delle notificazioni di denunzia; b) della data in cui la Convenzione entra in vigore in applicazione dell'articolo 24; c) del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dei protocolli indicati nell'articolo 20.
Convenzione - art. 27
Articolo 27 Riserve alla Convenzione Non sono ammesse riserve alla Convenzione eccetto quelle espressamente previste in quest'ultima.
Convenzione - art. 28
Articolo 28 Testi della Convenzione La Convenzione e' conclusa e firmata in lingua francese. Al testo francese sono aggiunte delle traduzioni ufficiali nelle lingue tedesca, inglese, araba, italiana e olandese. Il solo testo francese fa fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna, il nove maggio millenovecentottanta, in un solo esemplare originale in lingua francese, che resta depositato negli Archivi della Confederazione svizzera. Una copia conforme autenticata sara' rimessa a ciascuno degli Stati membri.
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO sui privilegi ed immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) Articolo 1 par. 1. Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione salvo: a) il caso particolare in cui l'organizzazione abbia rinunciato espressamente in una certa misura ad una tale immunita'; b) il caso di azione civile di risarcimento, intentata da un terzo, relativa ad un incidente causato da un veicolo automotore od ogni altro mezzo di trasporto appartenente all'Organizzazione o circolante per suo conto od il caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione riguardante i mezzi di trasporto suddetti; c) il caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione; d) il caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario. par. 2. Gli averi ed i beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunita' verso ogni forma di requisizione, confisca, deposito presso terzi od altre forma di sequestro o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione degli incidenti che mettono in causa veicoli automotori appartenenti all'Organizzazione o circolanti per conto di quest'ultima e le inchieste alle quali gli incidenti suddetti possano dare luogo. Tuttavia, qualora sia necessaria una espropriazione per pubblica utilita', debbono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita' dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e senza indugio versata un'adeguata indennita'. par. 3. Ogni Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni e le sue entrate, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali. Quando sono effettuati od utilizzati dall'Organizzazione acquisti o servizi di notevole importo, strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, e quando il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando cio' sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo. Nessun esonero e' accordato per quanto concerne le imposte e tasse che non costituiscono che una semplice remunerazione di servizi resi. I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione. Nessun esonero e' accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto concerne gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione. par. 4. I beni acquistati od importati in conformita' del par. 3 non possono essere venduti ne' ceduti, ne' utilizzati diversamente dalle condizioni fissate dagli Stati membri che hanno accordato gli esoneri. par. 5. Le attivita' ufficiali dell'Organizzazione previste dal presente Protocollo sono quelle che rispondono agli scopi definiti nell'articolo 2 della Convenzione.
Protocollo - art. 2
Articolo 2 par. 1. L'Organizzazione puo' ricevere e detenere ogni fondo, divisa, numerario o valore mobiliare; essa ne puo' disporre liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque tipo di moneta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni. par. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali equipollenti.
Protocollo - art. 3
Articolo 3 I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei privilegi ed immunita' di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro: a) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato; b) immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante; c) immunita' di sequestro dei loro bagagli personali, salvo il caso di reato flagrante; d) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; e) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti di tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri; f) stesse facilitazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Protocollo - art. 4
Articolo 4 I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei privilegi ed immunita' di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro: a) immunita' di giurisdizione per le attivita', anche orali o scritte, compiute nell'esercizio delle proprie funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, anche dopo che essi hanno cessato di essere al servizio dell'Organizzazione; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario, dell'Organizzazione o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato; b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; gli appartenenti alle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare godono delle stesse facilitazioni; d) esonero dalla imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione, a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sugli stipendi, salari ed altri emolumenti versati dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilita' di tenere conto di questi stipendi, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sulle entrate provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare detto esonero fiscale sulle indennita' e pensioni e sulle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex funzionari o loro aventi diritto; e) per quanto concerne la regolamentazione sul cambio, gli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai funzionari delle organizzazioni internazionali; f) in periodo di crisi internazionale le stesse facilitazioni di rimpatrio per essi e gli appartenenti al loro nucleo familiare, accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.
Protocollo - art. 5
Articolo 5 Gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o compiono delle missioni per essa stessa, godono dei privilegi e immunita' di cui appresso, nella misura in cui tali privilegi sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni o nel corso di dette missioni: a) immunita' di giurisdizione per le attivita', anche orali o scritte, compiute nell'esercizio delle loro funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di detta immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato; gli esperti continuano a beneficiare di detta immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione; b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) facilitazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione; d) stesse facilitazioni, per quanto concerne i bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Protocollo - art. 6
Articolo 6 par. 1. I privilegi e immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone ai quali essi sono accordati. Le autorita' competenti tolgono ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere tolte senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo per il quale siano state accordate. par. 2. Le autorita' competenti di cui al par. 1 sono: - gli Stati membri, per i loro rappresentanti; - il Comitato amministrativo per il direttore generale; - il direttore generale per gli altri funzionari nonche' per gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale.
Protocollo - art. 7
Articolo 7 par. 1. Nessuna disposizione del presente Protocollo puo' mettere in causa il diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza. par. 2. L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati membri allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti degli Stati membri interessati e di impedire ogni abuso cui possono dar luogo i privilegi e immunita' previsti nel presente Protocollo.
Protocollo - art. 8
Articolo 8 Nessuno Stato membro ha l'obbligo di accordare privilegi e immunita' menzionati nel presente Protocollo: - all'articolo 3, ad eccezione della lettera d); - all'articolo 4, ad eccezione delle lettere a), b) e d); - all'articolo 5, ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno in esso la loro residenza permanente.
Protocollo - art. 9
Articolo 9 L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati membri accordi complementari per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne detto o detti Stati membri, nonche' altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.
Appendice A - art. 1
APPENDICE A alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980 REGOLE UNIFORMI concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) Articolo 1 Campo di applicazione par. 1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione. Le Regole uniformi si applicano ugualmente, per cio' che concerne la responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli effettuati conformemente alle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia (CIM). par. 2. Le tariffe internazionali determinano le relazioni per le quali sono rilasciati i documenti internazionali di trasporto. par. 3. Il termine "stazione" contenuto nelle Regole uniformi comprende: le stazioni ferroviarie, i porti per i servizi di navigazione e ogni altro impianto delle imprese di trasporto, aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.
Appendice A - art. 2
Articolo 2 Eccezioni al campo di applicazione par. 1. I trasporti la cui stazione di partenza e quella di destinazione sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggetti alle Regole uniformi: a) se le linee su cui si effettua il transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza o b) se gli Stati o le ferrovie interessate hanno convenuto di non considerare come internazionali questi trasporti. par. 2. I trasporti fra stazioni di due Stati limitrofi e i trasporti tra stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da una ferrovia di uno di questi tre Stati e se le leggi e i regolamenti di uno di tali Stati non vi si oppongano, sono soggetti al regime del traffico interno applicabile a detta ferrovia.
Appendice A - art. 3
Articolo 3 Riserva relativa alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori par. 1. Ogni Stato puo', al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare, ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, allorche' questi siano suoi cittadini o persone aventi in detto Stato la loro residenza abituale. par. 2. Ogni Stato che abbia fatto la suddetta riserva puo' rinunciarvi in ogni momento informando il Governo depositario. La rinuncia alla riserva produce i suoi effetti un mese dopo la data della comunicazione che il Governo svizzero da' agli Stati.
Appendice A - art. 4
Articolo 4 Obbligo di trasportare par. 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque trasporto di viaggiatori e bagagli, purche': a) il viaggiatore osservi le prescrizioni delle Regole uniformi, delle disposizioni complementari e delle tariffe internazionali; b) il trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare i bisogni regolari del traffico; c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare. par. 2. Quando l'autorita' competente abbia deciso che il servizio sia soppresso in tutto o in parte, i provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie; queste informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione. par. 3. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.
Appendice A - art. 5
Articolo 5 Tariffe - Accordi particolari par. 1. Le tariffe internazionali devono, contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, specialmente gli elementi necessari per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle spese accessorie e, se del caso, le condizioni di conversione delle monete. Le condizioni delle tariffe internazionali non possono derogare alle Regole uniformi se non sono da queste espressamente previste. par. 2. Le tariffe internazionali devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni. par. 3. Le ferrovie possono concludere degli accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui siano praticate condizioni equiparabili nei confronti dei viaggiatori che si trovino in situazioni equiparabili. Riduzioni di prezzi od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio di pubbliche amministrazioni e per gli enti di beneficenza, di educazione e di istruzione. La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del primo e del secondo alinea non e' obbligatoria. par. 4. La pubblicazione delle tariffe internazionali e' obbligatoria soltanto negli Stati le cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo. Queste tariffe e le loro modificazioni entrano in vigore alla data stabilita all'atto della loro pubblicazione. In caso di aumento di prezzi o di aggravamento delle condizioni di trasporto, previste nelle tariffe medesime, le modificazioni entrano in vigore non prima di sei giorni dopo la loro pubblicazione. Le modificazioni apportate ai prezzi di trasporto ed alle spese accessorie, previste nelle tariffe internazionali per tener conto delle fluttuazioni di cambio, come anche le rettifiche di errori evidenti, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. par. 5. In ogni stazione abilitata al traffico internazionale, il viaggiatore puo' consultare le tariffe internazionali o gli estratti di dette tariffe indicanti i prezzi dei biglietti internazionali ivi in vendita e le corrispondenti tasse per i bagagli.
Appendice A - art. 6
Articolo 6 Unita' di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute par. 1. L'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' il Diritto speciale di prelievo cosi' definito dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni. par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato nel modo determinato da detto Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette di applicare il par. 1 od il par. 2, l'unita' di conto previsto dalle Regole uniformi e' considerata uguale a tre franchi oro. Il franco-oro e' pari a 10/31 di un grammo d'oro al titolo di 0,900. La conversione del franco-oro deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che un mutamento si produca nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 od i risultati della conversione conformemente al par. 3. L'Ufficio centrale notifica dette informazioni agli Stati. par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali: a) essa effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie estere, pagabili in moneta nazionale (corso di conversione); b) essa accetta in pagamento monete estere (corso di accettazione).
Appendice A - art. 7
Articolo 7 Disposizioni complementari. par. 1. Due o piu' Stati o due o piu' ferrovie possono stabilire disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi. Esse non possono derogare alle Regole uniformi se non sono espressamente previste da queste. par. 2. Le disposizioni complementari sono messe in vigore e pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari e la loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.
Appendice A - art. 8
Articolo 8 Diritto nazionale par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale. par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge. par. 3. Per l'applicazione delle disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il diritto nazionale e' quello dello Stato sul cui territorio si e' verificato l'incidente sofferto dal viaggiatore, comprese le regole relative ai conflitti di legge.
Appendice A - art. 9
Articolo 9 Orario e utilizzazione dei treni par. 1. La ferrovia e' tenuta a portare a conoscenza del pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni. par. 2. Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi di vetture.
Appendice A - art. 10
Articolo 10 Esclusione del trasporto - Ammissione a determinate condizioni par. 1. Sono escluse dal trasporto o possono esserne escluse durante il viaggio: a) le persone in stato di ubriachezza, quelle che tengono un contegno sconveniente o non osservano le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato; queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del biglietto, ne' della tassa pagata per il trasporto dei loro bagagli; b) le persone che per malattia o per altre cause potessero in modo evidente essere d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato o possa essere messo a disposizione un compartimento intero a pagamento. Tuttavia, le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie; il prezzo del viaggio viene loro rimborsato conformemente all'articolo 25, previa deduzione della parte relativa al percorso effettuato; se del caso, si procede in modo analogo circa il trasporto dei bagagli. par. 2. Per il trasporto delle persone affette da malattie contagiose valgono le Convenzioni e i regolamenti internazionali o, in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti di ciascuno Stato.
Appendice A - art. 11
Articolo 11 Biglietti par. 1. I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio, e' ammesso il segno Parte di provvedimento in formato grafico par. 2. Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto. par. 3. I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali: a) le stazioni di partenza e di destinazione; b) l'itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione; c) la categoria del treno e la classe; d) il prezzo del trasporto; e) il giorno di inizio della validita'; f) la durata di validita'. par. 4. I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi delle Regole uniformi. par. 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali; il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato. par. 6. Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite. par. 7. La durata della validita' dei biglietti e le fermate nel corso del viaggio sono fissate dalle tariffe internazionali.
Appendice A - art. 12
Articolo 12 Diritto al trasporto - Viaggiatore senza biglietto par. 1. Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio, munirsi di un titolo di trasporto valido; egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio e, a richiesta, presentarlo agli agenti ferroviari incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato. Le tariffe internazionali possono prevedere delle eccezioni. par. 2. I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione non sono validi e vengono ritirati dagli agenti ferroviari incaricati del controllo par. 3. Il viaggiatore che non puo' presentare un biglietto valido deve pagare, oltre al prezzo relativo al trasporto, una soprattassa calcolata in conformita' delle prescrizioni della ferrovia che esige il pagamento della soprattassa. par. 4. Il viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del prezzo del trasporto o della soprattassa puo' essere escluso dal trasporto. Il viaggiatore escluso non puo' pretendere che i propri bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella destinataria.
Appendice A - art. 13
Articolo 13 Riduzione di prezzo per i ragazzi par. 1. I ragazzi di eta' fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non e' richiesta l'occupazione di un apposito posto. par. 2. I ragazzi di eta' da cinque fino a dieci anni compiuti e i ragazzi di eta' inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono eccedere la meta' del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture, senza pregiudizio dell'arrotondamento effettuato secondo le prescrizioni applicabili dalla ferrovia che emette il biglietto. Questa riduzione non e' obbligatoria se i biglietti offrono gia' una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice. par. 3. Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di eta' differenti da quelli indicati nei par. 1 e 2, nella misura in cui tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuita' del trasporto di cui al par. 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal par. 2.
Appendice A - art. 14
Articolo 14 Occupazione dei posti par. 1. L'occupazione, l'attribuzione e la prenotazione dei posti nei treni sono regolate secondo le prescrizioni della ferrovia che ha emesso il biglietto. par. 2. Alle condizioni fissate dalle tariffe internazionali, il viaggiatore puo' utilizzare un posto di classe superiore o un treno di una categoria di prezzo superiore a quelle indicate sul biglietto o far modificare itinerario.
Appendice A - art. 15
Articolo 15 Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze par. 1. Il viaggiatore puo' recare con se' gratuitamente nelle carrozze oggetti facilmente trasportabili (colli a mano) Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di sopra e al di sotto del posto che occupa, o dello spazio corrispondente nel caso delle carrozze di tipo speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato per i bagagli. par. 2. Non possono essere introdotti nelle carrozze: a) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtu' dell'articolo 18 e), salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe; b) gli oggetti che possono recare noia od incomodo ai viaggiatori o provocare danni; c) gli oggetti che secondo le disposizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze; d) gli animali vivi, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe. par. 3. Le tariffe internazionali possono prevedere a quali condizioni gli oggetti introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei par. 1 e 2 b) siano ciononostante trasportati come colli a mano o come bagagli. par. 4. La ferrovia ha diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esiste un grave sospetto di una violazione delle disposizioni di cui al par. 2 a), b) e d). Se non e' possibile stabilire quale sia il viaggiatore che ha portato con se' gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa. par. 5. La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il viaggiatore reca con se' nella carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto al par. 1. par. 6. Il viaggiatore e' responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se' nella vettura, se non prova che il danno sia dipeso da colpa della ferrovia, da colpa di un terzo o da circostanze che il viaggiatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. Tale disposizione non incide sulla responsabilita' che puo' derivare alla ferrovia in virtu' dell'articolo 26.
Appendice A - art. 16
Articolo 16 Coincidenze mancate - Soppressione dei treni par. 1. Quando, in seguito al ritardo di un treno, la coincidenza con un altro treno viene a mancare, o quando un treno e' soppresso su tutto o su parte del percorso e il viaggiatore vuole continuare il suo viaggio, la ferrovia e' obbligata a trasportarlo, con i suoi bagagli, nei limiti del possibile e senza pagamento di alcun supplemento di prezzo, con un treno che si diriga verso la stessa destinazione sia per la stessa linea, sia per un'altra via appartenente alle ferrovie che partecipano all'itinerario del primo trasporto, in modo da permettergli di arrivare a destinazione con il minor ritardo possibile. par. 2. La ferrovia deve, a seconda delle circostanze, attestare sul biglietto la mancata coincidenza o la soppressione del treno, prorogare nella misura necessaria la validita' del biglietto stesso e renderlo valido per il nuovo itinerario, per una classe superiore o per un treno di categoria di prezzo piu' elevata. Tuttavia, le tariffe o gli orari possono escludere l'utilizzazione di determinati treni.
Appendice A - art. 17
Articolo 17 Oggetti ammessi par. 1. Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti che sono attinenti agli scopi di viaggio purche' contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio o altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi. par. 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel par. 1, segnatamente le autovetture al seguito del viaggiatore consegnate al trasporto con o senza rimorchio. par. 3. Le tariffe o gli orari possono limitare o escludere il trasporto dei bagagli per determinati treni o per determinate categorie di treni.
Appendice A - art. 18
Articolo 18 Oggetti esclusi Sono esclusi dal trasporto a bagaglio: a) gli oggetti il cui trasporto e' proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; b) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere; c) le merci destinate al commercio; d) gli oggetti ingombranti o di una massa eccessiva; e) le materie e gli oggetti pericolosi, in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti esplosivi o infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonche' le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione; le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a bagaglio, sotto condizione, alcune di tali materie ed oggetti.
Appendice A - art. 19
Articolo 19 Registrazione e spedizione dei bagagli par. 1. La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione di biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti. Se il biglietto e' valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione e' servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'itinerario da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa disposizione da parte del viaggiatore. par. 2. Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore puo', durante il periodo di validita' del suo biglietto, fare registrare i bagagli per il percorso totale o per qualunque frazione di tale percorso. par. 3. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti o per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni delle Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai bagagli si applicano analogicamente allo speditore dei bagagli. par. 4. Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione. par. 5. Per il resto, le formalita' di registrazione dei bagagli sono stabilite dalle disposizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione. par. 6. Il viaggiatore puo' indicare, in conformita' delle condizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se il viaggiatore non si avvale di tale facolta', l'inoltro si effettua con il primo treno utile. Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri il servizio ordinario dei bagagli. L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non ostino le formalita' richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.
Appendice A - art. 20
Articolo 20 Scontrino del bagaglio par. 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore. par. 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio e' ammesso il segno Parte di provveidmento in formato grafico par. 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini debbono essere stampati e compilati. par. 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono indicare: a) le stazioni di partenza e di destinazione; b) l'itinerario; c) il giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debbono essere spediti; d) il numero dei viaggiatori; e) il numero e la massa dei colli; f) le tasse di porto e le altre spese. par. 5. Il viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia stato compilato in conformita' delle sue indicazioni.
Appendice A - art. 21
Articolo 21 Stato, condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli par. 1. I colli il cui stato o condizionamento sia difettoso o con imballaggio insufficiente o che presentino segni manifesti di avarie possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia la ferrovia li accetta, puo' indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, cio' e' considerato come prova che egli ha riconosciuto l'esattezza di tale annotazione. par. 2. Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo in uno spazio ben visibile, in modo tale da risultare sufficientemente stabile, in maniera chiara ed indelebile e che non generi alcuna confusione: a) il suo nome ed il suo indirizzo; b) la stazione ed il paese di destinazione. Le indicazioni preesistenti debbono essere rese illeggibili o tolte dal viaggiatore. La ferrovia puo' rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte.
Appendice A - art. 22
Articolo 22 Responsabilita' del viaggiatore - Verifica - Soprattasse par. 1. Il viaggiatore e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza degli articoli 17, 18 e 21, par. 2. par. 2. La ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio risponde alle prescrizioni, quando le leggi ed i regolamenti dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica Se non si presenta o se non puo' essere rintracciato, la verifica deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia par. 3. Se viene constatata una infrazione, le spese per la verifica devono essere pagate dal viaggiatore. In caso di infrazione agli articoli 17 e 18 la ferrovia puo' riscuotere una soprattassa fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del pagamento della differenza delle tasse di porto e del risarcimento del danno eventuale.
Appendice A - art. 23
Articolo 23 Riconsegna par. 1. La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione dello scontrino e, se del caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia ha il diritto, senza esservi tenuta, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna. par. 2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino, se conformi alle prescrizioni in vigore nella stazione di riconsegna: a) la consegna del bagaglio alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi, quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia; b) l'affidamento degli animali vivi a un terzo. par. 3. Il possessore dello scontrino puo' chiedere la riconsegna dei bagagli all'ufficio della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione e, se del caso, per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. par. 4. In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia e' obbligata a riconsegnare i bagagli soltanto a colui che provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la ferrovia puo' esigere una cauzione. par. 5. I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la quale sono stati registrati. Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia richiesto in tempo utile, se le circostanze lo permettano e se le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o riconsegnati in una stazione intermedia contro restituzione dello scontrino del bagaglio e, inoltre, se le tariffe lo esigono, verso presentazione del biglietto. par. 6. Il possessore dello scontrino a cui i bagagli non siano riconsegnati secondo quanto previsto nel par. 3, puo' esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e dell'ora in cui e' stata richiesta la riconsegna. par. 7. Se l'avente diritto ne fa richiesta, la ferrovia e' tenuta a procedere, in sua presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. L'avente diritto puo' rifiutare il ritiro dei bagagli se la ferrovia non da' corso alla sua richiesta. par. 8. Per tutto quanto non previsto, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformita' delle prescrizioni in vigore nella, stazione che provvede alla riconsegna dei medesimi.
Appendice A - art. 24
Articolo 24 Compimento delle formalita' amministrative Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona e gli animali che porta con se', quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. La ferrovia non e' responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno derivante dal fatto che il viaggiatore non osservi tali obblighi.
Appendice A - art. 25
Articolo 25 Rimborso, restituzione e pagamento supplementare par. 1. Il prezzo di trasporto e' rimborsato in tutto o in parte, quando: a) il biglietto non e' stato utilizzato o lo e' stato parzialmente; b) il biglietto, per mancanza di posto, e' stato utilizzato in una classe o in un treno di una categoria di prezzo inferiore a quella per la quale e' stato rilasciato; c) i bagagli sono stati ritirati, alla stazione di partenza, o consegnati in una stazione intermedia. par. 2. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonche' le tasse da dedursi. Dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni. par. 3. Ogni domanda di rimborso basata sui paragrafi precedenti e sull'articolo 10, par. 1, b), e' irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi. Tale termine comincia a decorrere, per i biglietti, dal giorno successivo alla scadenza della loro validita', e per gli scontrini dei bagagli, dal giorno della loro emissione. par. 4. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel calcolo o nella percezione del prezzo di trasporto e di altre spese, la differenza riscossa in piu' deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata a quest'ultima, soltanto se la differenza superi 1 unita' di conto per biglietto o per scontrino di bagagli. par. 5. Per il calcolo della differenza in piu' o in meno, occorre applicare il corso del cambio ufficiale del giorno in cui e' stato riscosso il prezzo del trasporto. Se il pagamento e' stato effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile e' quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento. par. 6. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le prescrizioni in vigore nello Stato di partenza.
Appendice A - art. 26
Articolo 26 Fondamento della responsabilita' par. 1. La ferrovia e' responsabile dei danni derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, od al momento in cui egli vi entra e ne esce. La ferrovia e', inoltre, responsabile dei danni derivanti dall'avaria o dalla perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un tale incidente aveva sia su di se', sia con se' come colli a mano, ivi compresi gli animali. par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita': a) se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; b) in tutto o in parte, nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore o ad un comportamento di questi non conforme alla normale condotta dei viaggiatori; c) se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; se non e' esclusa la responsabilita' della ferrovia in virtu' di tale fatto, questa risponde per il tutto nei limiti delle Regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi. par. 3. Le Regole uniformi non si applicano alla responsabilita' che puo' ricadere sulla ferrovia per i casi non previsti al par. 1. par. 4. La ferrovia responsabile ai sensi di questo capitolo e' quella che, in base alla lista delle linee previste negli articoli 3 e 10 della Convenzione, ha l'esercizio della linea sulla quale si e' verificato l'incidente. Se, in base alla lista menzionata, vi e' coesercizio della linea da parte di due ferrovie, ciascuna di queste e' responsabile.
Appendice A - art. 27
Articolo 27 Risarcimento dei danni in caso di morte par. 1. In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle per il trasporto della salma, di inumazione e di cremazione; b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento previsto all'articolo 28. par. 2. Se, in conseguenza della morte del viaggiatore, perdono il sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' di disposizioni di legge, aveva od avrebbe avuto in futuro una obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante alle persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetto al diritto nazionale.
Appendice A - art. 28
Articolo 28 Risarcimento dei danni in caso di ferimento In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto; b) la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
Appendice A - art. 29
Articolo 29 Riparazione di altri danni Il diritto nazionale determina se ed in quale misura la ferrovia e' tenuta a corrispondere risarcimenti di danni diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28, in particolare dei danni morali, fisici (pretium doloris) ed estetici.
Appendice A - art. 30
Articolo 30 Forma e limite del risarcimento dei danni in caso di morte o di ferimento par. 1. Il risarcimento di cui all'articolo 27, par. 2, ed all'articolo 28, b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all'articolo 27, par. 2, lo richiedano. par. 2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtu' del disposto del par. 1 viene determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 70.000 unita' di conto in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.
Appendice A - art. 31
Articolo 31 Limitazione del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti Nel caso in cui la ferrovia e' responsabile ai sensi dell'articolo 26, par. 1, 2° alinea, e' tenuta al risarcimento del danno fino a concorrenza di 700 unita' di conto per ogni viaggiatore.
Appendice A - art. 32
Articolo 32 Divieto di limitare la responsabilita' Sono nulle di pieno diritto le disposizioni tariffarie e quelle contenute negli accordi particolari conclusi tra la ferrovia e il viaggiatore tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto o in parte, la ferrovia dalla sua responsabilita' in caso di morte o ferimento del viaggiatore, o che hanno per effetto l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dagli articoli 30, par. 2 e 31. Tuttavia, tale nullita' non comporta quella del contratto di trasporto.
Appendice A - art. 33
Articolo 33 Trasporti misti par. 1. Salvo quanto previsto dal par. 2, le disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori non sono applicabili ai danni sopravvenuti durante il trasporto su linee non ferroviarie iscritte nella lista delle linee prevista negli articoli 3 e 10 della Convenzione. par. 2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su ferry-boat, le disposizioni concernenti la responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori sono applicabili ai danni indicati nell'articolo 26, par. 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore su detti veicoli, o al momento in cui egli vi monti o ne discenda. Per l'applicazione dell'alinea di cui sopra, si intende per "Stato sul cui territorio l'incidente sopravvenuto al viaggiatore si e' verificato", lo Stato di cui il ferry-boat batte bandiera. par. 3. Se, a seguito di circostanze eccezionali, la ferrovia e' costretta a sospendere provvisoriamente l'esercizio ferroviario e trasporta o fa trasportare i viaggiatori con altro mezzo di trasporto essa e' responsabile in base al diritto che disciplina tale mezzo di trasporto. Restano tuttavia applicabili l'articolo 18 della Convenzione e gli articoli 8, da 48 a 53 e 55 delle Regole uniformi.
Appendice A - art. 34
Articolo 34 Responsabilita' collettiva delle ferrovie par. 1. La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino, e' responsabile dell'esecuzione del trasporto per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 51, par. 3, riguardanti la ferrovia di destinazione.
Appendice A - art. 35
Articolo 35 Limiti della responsabilita' par. 1. La ferrovia e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria dei bagagli sopravvenute dal momento dell'accettazione al trasporto e sino al momento della riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna. par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di costui non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. par. 3. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a uno o piu' delle seguenti cause: a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio; b) natura speciale dei bagagli; c) spedizione a bagaglio di oggetti esclusi dal trasporto.
Appendice A - art. 36
Articolo 36 Onere della prova par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 35, par. 2, incombe alla ferrovia. par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 35, par. 3, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Appendice A - art. 37
Articolo 37 Presunzione di perdita del bagaglio par. 1. L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 23, par. 3. par. 2. Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato. par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che il collo gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennita' riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in questa indennita'. Egli conserva, ciononostante, i diritti all'indennita' per il ritardo nella riconsegna previsti all'articolo 40. par. 4. Se il collo ritrovato non e' stato reclamato nel termine previsto dal par. 3 o se il collo e ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.
Appendice A - art. 38
Articolo 38 Indennita' in caso di perdita par. 1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli la ferrovia deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento a) se l'ammontare del danno e provato, una indennita' uguale a tale ammontare con un massimo di 34 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 500 unita' di conto per ciascun collo, b) se l'ammontare del danno non e' provato, una indennita' forfettaria di 10 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 150 unita' di conto per collo. Le modalita' di liquidazione delle indennita' per chilogrammo mancante o per collo sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. La ferrovia deve, inoltre, rimborsare il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del collo perduto.
Appendice A - art. 39
Articolo 39 Indennita' in caso di avaria par. 1. In caso di avaria dei bagagli, la ferrovia deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli. par. 2. L'indennita' non puo' superare: a) se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Appendice A - art. 40
Articolo 40 Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, la ferrovia e' tenuta al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, per un tempo massimo di quattordici giorni: a) se l'avente diritto prova che un danno, ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,40 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 7 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo; b) se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, una indennita' forfettaria di 0,07 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 1,40 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo. Le modalita' di liquidazione delle indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 non e' cumulabile con quella di cui all'articolo 38. par. 3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 e' corrisposta per la parte non perduta. par. 4. In caso di avaria dei bagagli non risultante dal ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 39. par. 5. In nessun caso, il cumulo delle indennita' previste nel par. 1 con quelle degli articoli 38 e 39, puo' dar luogo a pagamento di un'indennita' superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.
Appendice A - art. 41
Articolo 41 Autovetture accompagnate par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella riconsegna di una autovettura accompagnata; la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo. par. 2. Se l'avente diritto rinunzia al trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia, viene rimborsato il prezzo di trasporto del veicolo e dei viaggiatori all'avente diritto. Inoltre, questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo. par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non puo' superare le 4000 unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo. par. 4. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non e' responsabile che del danno causato da sua colpa. L'indennita' totale da corrispondere non puo' superare le 700 unita' di conto. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati sul veicolo, la ferrovia non e' responsabile. par. 5. Le altre disposizioni concernenti la responsabilita' per i bagagli sono ugualmente applicabili al trasporto delle autovetture accompagnate.
Appendice A - art. 42
Articolo 42 Indennita' in caso di dolo o colpa grave Quando il danno risulta da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e da 38 a 41 delle Regole uniformi, o quelle previste dal diritto nazionale, che limitano le indennita' ad un ammontare determinato. In caso di colpa grave, tuttavia, l'indennita' per la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna dei bagagli e' limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli da 38 a 41.
Appendice A - art. 43
Articolo 43 Interessi sulle indennita' par. 1. L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 49 o, in difetto di esso, dal giorno dell'atto di citazione. par. 2. Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione del loro ammontare, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione. par. 3. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo quando l'indennita' superi le 4 unita' di conto per scontrino. par. 4. Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
Appendice A - art. 44
Articolo 44 Responsabilita' in caso di incidenti nucleari La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e regolamenti in vigore in uno Stato regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
Appendice A - art. 45
Articolo 45 Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto. Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, tali agenti e altre persone compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.
Appendice A - art. 46
Articolo 46 Altre azioni In tutti i casi in cui trovano applicazione le Regole uniformi, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti da dette Regole. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 45.
Appendice A - art. 47
Articolo 47 Disposizioni speciali par. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la responsabilita' della ferrovia per il danno causato dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza resta soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui si e' prodotto il fatto. par. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la ferrovia e' responsabile solo per il danno causato da propria colpa per cio' che concerne gli oggetti e gli animali la cui sorveglianza incombe al viaggiatore conformemente all'articolo 15, par. 5 e per gli oggetti che il viaggiatore ha su di se'. par. 3. Gli altri articoli del Titolo III e il Titolo IV non si applicano ai casi di cui ai par. 1 e 2.
Appendice A - art. 48
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