LEGGE 18 dicembre 1984, n. 976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i sottoindicati atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con gli atti connessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 24 della convenzione stessa.
Art. 3
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 120 milioni annui, fa carico al capitolo 303 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 4
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Convention
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE UFFICIALE (ai sensi dell'art. 28 della Convenzione) CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF) LE PARTI CONTRAENTI, riunite in applicazione dell'articolo 69, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 64, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970 oltre che in applicazione dell'articolo 27 della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966, - convinte dell'utilita' di una organizzazione internazionale, - riconosciuta la necessita' di adattare le disposizioni concernenti il diritto in materia di trasporto ai bisogni economici e tecnici, hanno convenuto quanto appresso: Articolo 1 Organizzazione intergovernativa par. 1. Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), in appresso definita "l'Organizzazione". La sede dell'Organizzazione e' fissata a Berna. par. 2. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di contrarre, di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili nonche' di stare in giudizio. L'Organizzazione, i funzionari, gli esperti ai quali ricorre ed i rappresentanti degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunita' necessarie per attendere alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo allegato alla Convenzione della quale fa parte integrante. Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato in cui ha sede sono regolate mediante un accordo di sede. par. 3 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese e il tedesco.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Scopo dell'Organizzazione par. 1. L'Organizzazione ha lo scopo essenziale di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci in traffico internazionale diretto fra gli Stati membri, che impegnino le linee ferroviarie, nonche' di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo di tale regime. par. 2. Il regime di diritto previsto al par. 1 puo' ugualmente essere applicato ai trasporti internazionali diretti che impegnino, oltre che linee ferroviarie, vie di comunicazione terrestri, marittime e vie d'acqua interne.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Regole uniformi CIV e CIM par. 1. I trasporti in traffico internazionale diretto sono sottoposti: - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)", che costituiscono l'Appendice A alla Convenzione; - alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)", che costituiscono l'Appendice B alla Convenzione. par. 2. Le linee previste nell'articolo 2, su cui si effettuano tali trasporti, sono iscritte in due liste: lista delle linee CIV e lista delle linee CIM. par. 3. Le imprese da cui dipendono le linee previste nell'articolo 2, par. 2, iscritte in tali liste, hanno gli stessi diritti e obblighi che derivano alle ferrovie dalle Regole uniformi CIV e CIM, salvo le deroghe rese necessarie dalle condizioni di esercizio proprie di ciascun modo di trasporto e pubblicate con le stesse forme delle tariffe. Tuttavia, le regole concernenti la responsabilita' non possono formare oggetto di deroga. par. 4. Le Regole uniformi CIV e CIM, compresi i relativi Allegati, sono parte integrante della Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Definizione della nozione "Convenzione" Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" comprende la Convenzione propriamente detta, il Protocollo previsto all'articolo 1, par. 2, alinea 2 e le Appendici A e B, unitamente ai loro Allegati, previsti dall'articolo 3, par. 1 e 4.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Organi Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti Organi: - Assemblea generale; - Comitato amministrativo; - Commissione di revisione; - Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose; - Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia (OCTI).
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Assemblea generale par. 1. L'Assemblea generale si compone dei rappresentanti degli Stati membri. par. 2. L'Assemblea generale: a) stabilisce il proprio regolamento interno; b) determina la composizione del Comitato amministrativo in conformita' dell'articolo 7, par. 1; c) emana direttive riguardanti l'attivita' del Comitato amministrativo e dell'Ufficio centrale; d) fissa, per periodi quinquennali, l'ammontare massimo delle spese annuali dell'Organizzazione o emana direttive riguardanti la limitazione di tali spese; e) decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 2, sulle proposte intese a modificare la Convenzione; f) decide sulle richieste di adesione che le vengono sottoposte in base all'articolo 23, par. 2; g) decide sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno conformemente al par. 3. par. 3. L'Ufficio centrale convoca l'Assemblea generale una volta ogni cinque anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri, nonche' nei casi previsti agli articoli 19, par. 2 e 23, par. 2 e invia agli Stati membri il progetto di ordine del giorno, almeno tre mesi prima dell'apertura della sessione. par. 4. Nell'Assemblea generale, il quorum e' raggiunto allorche' vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. par. 5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione. Tuttavia, per l'applicazione del par. 2 d) e del par. 2 e), in quest'ultimo caso quando si tratta di proposte di modifica della Convenzione propriamente detta e del Protocollo, la maggioranza richiesta e' quella dei due terzi. par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita anche Stati non membri a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni della Assemblea generale, organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. par. 7. Prima delle sessioni dell'Assemblea generale e secondo le direttive del Comitato amministrativo, viene convocata la Commissione di revisione per procedere all'esame preliminare delle proposte contemplate all'articolo 19, par. 2.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Comitato amministrativo par. 1. Il Comitato amministrativo si compone dei rappresentanti di undici Stati membri. La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente e assume la presidenza del Comitato. Gli altri Stati vengono nominati per un periodo di cinque anni. La composizione del Comitato e' determinata per ogni quinquennio, tenendo conto in particolare di una equa ripartizione geografica. Nessuno Stato membro puo' far parte del Comitato per piu' di due periodi consecutivi. Qualora si verifichi una vacanza, il Comitato designa un altro Stato membro per il restante periodo. Ogni Stato membro facente parte del Comitato designa un delegato; esso puo' designare ugualmente un delegato supplente. par. 2. Il Comitato: a) stabilisce il proprio regolamento interno; b) conclude l'accordo di sede; c) stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale; d) nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e da una equa ripartizione geografica, il direttore generale, il vice direttore generale, i consiglieri e i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; quest'ultimo informa in tempo utile gli Stati membri di ogni vacanza relativa a tali posti; il Governo svizzero presenta delle candidature per i posti di direttore generale e vice-direttore generale; e) controlla l'attivita' dell'Ufficio centrale sia sul piano amministrativo sia sul piano finanziario; f) vigila sulla corretta applicazione, da parte dell'Ufficio centrale, della Convenzione e delle decisioni adottate dagli altri organi; raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione della Convenzione e delle anzidette decisioni; g) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivita' dell'Ufficio centrale e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal direttore generale dell'Ufficio centrale; h) approva il programma annuale di lavoro dell'Ufficio centrale; i) approva il bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione, il rapporto di gestione e i conti annuali; j) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonche' le proprie decisioni e raccomandazioni; k) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attivita', nonche' proposte relative al proprio rinnovamento. par. 3. Se non decide diversamente, il Comitato si riunisce nella sede dell'Organizzazione. Il Comitato tiene due sessioni ogni anno; si riunisce, inoltre, sia su decisione del presidente, sia su domanda di quattro dei suoi membri. I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Commissioni par. 1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata "Commissione di esperti", si compone dei rappresentanti degli Stati membri. Il direttore generale dell'Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo. par. 2. La Commissione di revisione: a) decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione; b) esamina, in conformita' dell'articolo 6, par. 7, le proposte sottoposte all'Assemblea generale. La Commissione di esperti: decide, in conformita' dell'articolo 19, par. 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione. par. 3. L'Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonche' nel caso previsto dall'articolo 6, par. 7, e invia il progetto dell'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione. par. 4. Nella Commissione di revisione, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum e' raggiunto quando vi e' rappresentato un terzo degli Stati membri. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. par. 5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale. Una proposta e' adottata se il numero dei voti positivi e': a) almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione; b) superiore al numero dei voti negativi. par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti. par. 7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti. par. 8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell'altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente. par. 9. I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per cio' che concerne le decisioni. I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri. par. 10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni. par. 11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Ufficio centrale par. 1. L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia assume il segretariato dell'Organizzazione. par. 2. In particolare, l'Ufficio centrale: a) esegue i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione; b) istruisce le proposte di modificazione della Convenzione ricorrendo, se del caso, all'assistenza di esperti; c) convoca le Commissioni; d) invia, in tempo utile, agli Stati membri i documenti necessari alle sessioni dei diversi organi; e) aggiorna e pubblica le liste delle linee previste all'articolo 3, par. 2; f) riceve le comunicazioni fatte dagli Stati membri e dalle imprese di trasporto e le notifica, se del caso, agli altri Stati membri ed imprese di trasporto; g) aggiorna e pubblica uno schedario di giurisprudenza; h) pubblica un bollettino periodico; i) rappresenta l'Organizzazione presso altre organizzazioni internazionali competenti, su questioni che hanno connessione con gli obiettivi previsti dall'Organizzazione; j) elabora il progetto del bilancio preventivo annuale dell'Organizzazione e lo sottopone all'approvazione del Comitato amministrativo; k) gestisce le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio approvato; l) tenta, su domanda di uno Stato membro o di una impresa di trasporto, prestando i suoi buoni uffici, di comporre tra detti Stati od imprese le controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; m) emette, su domanda delle parti in causa - Stati membri, imprese di trasporto o utenti - un parere sulle controversie sorte dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione; n) collabora alla definizione dei litigi in via di arbitrato, conformemente al titolo III; o) facilita, tra le imprese di trasporto, le relazioni finanziarie che derivano dal traffico internazionale, nonche' il recupero dei crediti insoluti. par. 3. Il bollettino periodico contiene le notizie necessarie per l'applicazione della Convenzione, nonche' gli studi, le sentenze e le informazioni importanti per l'interpretazione, l'applicazione e l'evoluzione del diritto di trasporto ferroviario; detto bollettino e' pubblicato nelle lingue di lavoro.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Liste delle linee par. 1. Gli Stati membri inviano all'Ufficio centrale le loro comunicazioni concernenti l'iscrizione o la radiazione delle linee sulle liste di cui all'articolo 3, par. 2. Le linee previste dall'articolo 2, par. 2, quando esse collegano degli Stati membri, non possono essere iscritte che per intervenuto accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea e' sufficiente la comunicazione di uno solo di tali Stati. L'Ufficio centrale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri. par. 2. Una linea e' sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua iscrizione. par. 3. Una linea cessa di essere sottoposta alla Convenzione allo scadere di un mese a partire dalla data della notificazione della sua radiazione, salvi i trasporti in corso, che debbono essere portati a termine.
Convenzione - art. 11
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