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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 989

Current text a fecha 1985-02-04

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: biologia molecolare; genetica dei microorganismi; ecologia applicata; immunologia; zoologia dei vertebrati; biologia dello sviluppo; igiene ambientale. Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: biologia dello sviluppo; igiene ambientale; zoologia dei vertebrati; ecologia applicata; vulcanologia; petrografia del sedimentario; petrografia regionale; cristallochimica. Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: cristallochimica; mineralogia sistematica; geotermia; petrografia applicata; geologia ambientale; sismologia; paleontologia dei vertebrati; geologia storica; geologia regionale; geodinamica; geologia tecnica.

PERTINI

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1985

Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 347