DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: biologia molecolare; genetica dei microorganismi; ecologia applicata; immunologia; zoologia dei vertebrati; biologia dello sviluppo; igiene ambientale. Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in scienze naturali della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: biologia dello sviluppo; igiene ambientale; zoologia dei vertebrati; ecologia applicata; vulcanologia; petrografia del sedimentario; petrografia regionale; cristallochimica. Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in scienze geologiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: cristallochimica; mineralogia sistematica; geotermia; petrografia applicata; geologia ambientale; sismologia; paleontologia dei vertebrati; geologia storica; geologia regionale; geodinamica; geologia tecnica.
PERTINI
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1985
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 347